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Sentenza

Sentenza n. 2229/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di rimodulazione del Piano Assistenziale Individuale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente, in qualità di genitore della figlia minorenne, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di rimodulazione del Piano Assistenziale Individuale, presentata il 16 luglio 2025, protocollata dal Comune di Palermo il 22 luglio 2025 e trasmessa dal Comune alla Commissione U.V.M. dell’A.S.P. di Palermo il 28 luglio 2025. Nel corso del giudizio l’istanza è stata evasa, sicché la ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna delle amministrazioni alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata pienamente soddisfatta nelle more del giudizio, in applicazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, il Comune aveva dimostrato di avere adempiuto tempestivamente agli incombenti di propria competenza relativi all’istruzione dell’istanza e tali circostanze non erano state contestate. Il ritardo nell’evasione della richiesta è stato quindi imputato esclusivamente all’Azienda Sanitaria Provinciale, nei cui confronti il TAR ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, condannandola al pagamento di euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese sono state compensate nei confronti delle altre parti. È stata inoltre disposta la comunicazione della sentenza alla competente Sezione della Corte dei conti al passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 2, comma 8, l. 241/1990.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, utilizzato per contestare l’inerzia sull’istanza di rimodulazione del Piano Assistenziale Individuale.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, allorché la pretesa del ricorrente venga soddisfatta pienamente nelle more del giudizio

    Impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando, durante il processo, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata.

  • art. 2, comma 8, l. 241/1990

    Prevede la comunicazione alla Corte dei conti delle sentenze che accolgono ricorsi in materia di silenzio della pubblica amministrazione, al momento del passaggio in giudicato; il TAR ne ha disposto la comunicazione tramite la Segreteria.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento UE 2016/679

    Richiamato quale presupposto, insieme alle altre disposizioni sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento UE 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e alla conseguente necessità di oscuramento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della protezione dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute e di oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio instaurato avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’istanza del privato viene integralmente evasa, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Ai fini della regolazione delle spese dopo la cessazione della materia del contendere, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, individuando l’amministrazione cui sia concretamente imputabile il ritardo nell’evasione dell’istanza.
  • Quando più amministrazioni partecipano al procedimento, le spese del giudizio sul silenzio possono essere poste esclusivamente a carico dell’amministrazione responsabile del ritardo, se risulta che le altre abbiano tempestivamente adempiuto agli incombenti di propria competenza.
  • La mancata contestazione specifica, da parte delle parti, delle circostanze documentate dall’amministrazione può consentire al giudice di considerarle pacifiche ai fini della decisione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiAssistenza e prestazioni sanitarieTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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