Cassazione Civile, Sentenza n. 7791/2020 del 14/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l’amministrazione, su richiesta del Comune di Roma e ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, aveva riclassato l’unità immobiliare della contribuente, elevandone la classe catastale da 3 a 5 e rideterminando la rendita. La CTP aveva respinto il ricorso contro l’avviso e la CTR del Lazio, con sentenza n. 8590/2016 depositata il 19 dicembre 2016, aveva respinto l’appello. La contribuente ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione della disciplina della revisione parziale del classamento per microzone e dei parametri costituzionali, sostenendo che non fosse legittimo applicare tale procedura con modalità proprie della revisione del classamento individuale; 2) nullità della sentenza della CTR per motivazione asseritamente inidonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione; 3) violazione della disciplina catastale, perché la CTR avrebbe ritenuto sufficiente il solo scostamento tra valori medi senza considerare i caratteri dell’unità immobiliare; 4) omessa pronuncia sull’eccezione di irritualità della notificazione, che sarebbe stata eseguita senza relata da un soggetto privato non legittimato; 5) violazione degli obblighi di motivazione dell’avviso, che non avrebbe indicato fonti, dati, metodi e criteri per determinare i valori medi, né gli interventi di riqualificazione urbana ed edilizia addotti a giustificazione del riclassamento.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi primo, terzo e quinto, esaminati congiuntamente, e ha dichiarato assorbiti i motivi secondo e quarto. Ha ritenuto che, nella revisione ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l’amministrazione debba motivare e provare distintamente sia i presupposti della riclassificazione della microzona sia i criteri con cui la revisione viene applicata alla singola unità immobiliare. L’avviso impugnato si limitava a formule generiche sulla rivalutazione del patrimonio immobiliare, sulla riqualificazione urbana e sulla diversa connotazione socio-economica della zona; non esponeva fonti, metodi, dati e criteri utilizzati per determinare i quattro valori medi rilevanti, né spiegava come lo scostamento della microzona avesse giustificato il passaggio della singola unità dalla classe 3 alla classe 5. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso della contribuente. Ha compensato le spese dell’intero giudizio in ragione del consolidarsi dell’indirizzo interpretativo nel corso della causa.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
Ne consegue che se l’amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi. Nella prima l’amministrazione – su cui grava sempre l’onere di dedurre e provare la “causa petendi” giustificativa dell’accertamento – ha l’onere di accertare, e preliminarmente, di specificare in modo chiaro, preciso e analitico, e quindi di provare i presupposti di fatto che legittimano nel caso di specie la c.d. riclassificazione di massa. Nella seconda fase l’amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare.
La revisione per microzone richiede una motivazione e una prova articolate in due fasi: l’amministrazione deve dimostrare i presupposti fattuali della riclassificazione collettiva e, separatamente, i criteri applicati per rideterminare la rendita della singola unità.
art. 1, commi 335 e 339, L. n. 311/2004
Di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.
Il richiamo generico allo scostamento dei rapporti tra valori di mercato e catastali, anche accompagnato dall’indicazione dei provvedimenti amministrativi presupposti, non basta: l’avviso deve rendere conoscibili fonti, modalità di rilevazione e criteri di elaborazione dei dati.
art. 2, comma 1, D.P.R. n. 138/1998
Relativamente alla prima fase è preliminare la suddivisione del territorio comunale in microzone che presentino al loro interno i caratteri di omogeneità previsti dal Reg., art. 2, emanato con D.P.R. n. 23 marzo 1998, n. 138.
La revisione presuppone microzone individuate secondo i caratteri di omogeneità territoriale previsti dalla disciplina catastale.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Le considerazioni sopra esposte portano ad accogliere, con l’assorbimento dei rimanenti profili di censura, l’originario ricorso della contribuente, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (art. 384 c.p.c., comma 2).
Quando la causa può essere decisa sulla base dei fatti già accertati e non occorrono ulteriori verifiche, la Cassazione può decidere nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nella revisione del classamento prevista dall’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l’amministrazione deve specificare e provare dapprima i presupposti che rendono anomala la microzona e, poi, i parametri e i criteri con cui il riallineamento viene tradotto nella rendita della singola unità immobiliare.
- La motivazione dell’avviso di riclassamento per microzone deve consentire al contribuente di verificare e contestare in fatto e in diritto la procedura: non bastano formule generiche sullo scostamento dei valori medi, sulla rivalutazione della zona o sulla riqualificazione urbana, né la mera indicazione dei risultati numerici.
- L’amministrazione deve rendere conoscibili le fonti dei dati, le modalità di rilevazione ed elaborazione, i criteri e le tecniche statistiche impiegate, l’attendibilità dei dati e, ove utilizzati, i fatti indiziari o inferenziali posti a base della stima; deve inoltre specificare i parametri comparativi e i criteri di applicazione alla singola unità.
- La procedura ex art. 1, comma 335, ha funzione perequativa e di riallineamento tra microzone: non può essere utilizzata per correggere errori originari di classamento della singola unità o per recepire migliorie edilizie individuali, profili riconducibili a presupposti diversi.
- Le diverse procedure di revisione del classamento hanno presupposti e causae petendi distinti e non intercambiabili: l’amministrazione non può giustificare in giudizio l’accertamento invocando ragioni diverse da quelle indicate nell’atto.
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