Cassazione Civile, Sentenza n. 7825/2020 del 14/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vedova e la figlia di un capitano deceduto durante una missione di addestramento di un allievo pilota avevano ottenuto dal Tribunale di Bologna il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, della L. n. 206/2004 e a quello previsto dall’art. 2 della L. n. 407/1998, in relazione allo status di vittima del dovere del congiunto. In sede di ottemperanza, il TAR Emilia-Romagna aveva ritenuto non corretta l’esecuzione della sentenza da parte del Ministero. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2784 del 9 maggio 2018, accogliendo parzialmente l’appello del Ministero, ha invece dichiarato corretta la quantificazione dell’assegno ex art. 2 della L. n. 407/1998 in euro 258,33, secondo l’importo fissato dall’art. 4 del D.P.R. n. 243/2006, escludendo l’elevazione a euro 500 prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Le beneficiarie hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 362 c.p.c., denunciando eccesso di potere giurisdizionale: a loro avviso, il Consiglio di Stato, andando oltre l’interpretazione del giudicato del Tribunale, avrebbe deciso una questione di merito — la quantificazione dell’assegno assistenziale — riservata al giudice ordinario. Il Ministero ha resistito chiedendo il rigetto; il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Hanno ritenuto che la censura investisse il modo in cui il Consiglio di Stato aveva esercitato il potere di ottemperanza, e quindi i limiti interni della giurisdizione, non la possibilità stessa di ricorrere a tale giudizio, che attiene invece ai limiti esterni sindacabili in cassazione. Nel caso concreto il Consiglio di Stato era stato chiamato a verificare, su contestazione delle stesse beneficiarie, la corretta esecuzione del giudicato civile e poteva interpretare le disposizioni che determinavano l’importo della prestazione, quale passaggio necessario per accertare se l’amministrazione avesse adempiuto integralmente e senza elusione. L’eventuale errore nell’interpretazione del giudicato o delle norme applicabili restava interno alla giurisdizione amministrativa e non era sindacabile dalle Sezioni Unite. Le spese sono state compensate per l’oggettiva complessità e controvertibilità delle questioni. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 362 c.p.c.
Al fine di distinguere le fattispecie, nelle quali il sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza è consentito, da quelle nelle quali tale sindacato è da ritenersi inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso è il modo con cui il potere di ottemperanza viene esercitato (cd. limiti interni della giurisdizione), oppure se viene posta in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (cd. limiti esterni).
Il sindacato delle Sezioni Unite è circoscritto alle questioni attinenti ai limiti esterni della giurisdizione; gli errori relativi al modo di esercizio del potere di ottemperanza, concernenti i limiti interni, non sono sindacabili.
art. 111, comma 8, Cost.
Allo stesso modo si è ravvisato l’eccesso di potere giurisdizionale, sindacabile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, nel caso in cui il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza di una sentenza definitiva del giudice ordinario con la quale era stato accertato il diritto di taluni pubblici dipendenti ad essere inquadrati in una certa posizione economica da una data determinata, ha posticipato la data di inquadramento in ragione della ritenuta rilevanza di elementi di fatto sopravvenuti effettuando così un sindacato integrativo ed individuando un diverso contenuto precettivo del giudicato (cfr. Cass. Sez. U. 27/12/2011 n. 28812).
Il ricorso alle Sezioni Unite è consentito per denunciare un eccesso che oltrepassi i limiti esterni della giurisdizione, come quando il giudice dell’ottemperanza attribuisca al giudicato un contenuto precettivo diverso attraverso un sindacato integrativo.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, le contestazioni sull’interpretazione del giudicato, sull’accertamento della condotta dell’amministrazione e sulla conformità dell’adempimento al comando giudiziale riguardano i limiti interni della giurisdizione; gli eventuali errori del giudice amministrativo su tali profili non sono sindacabili dalle Sezioni Unite.
- Il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato in ottemperanza riguarda i limiti esterni della giurisdizione, inclusa la contestazione della possibilità stessa di ricorrere al giudizio di ottemperanza, e non può trasformarsi in un controllo sulla correttezza delle valutazioni svolte nell’esercizio di quel potere.
- Quando il giudicato da eseguire si è formato davanti al giudice ordinario, il giudice amministrativo deve interpretarlo sulla base di elementi interni alla decisione; non può fondare un sindacato integrativo su elementi esterni la cui valutazione è riservata al giudice munito di giurisdizione sulla relativa questione.
- Il giudice dell’ottemperanza può interpretare le norme che regolano e quantificano la prestazione, se tale interpretazione è necessaria per verificare l’esattezza e la completezza dell’esecuzione del giudicato, e può adottare statuizioni esecutive nei limiti della propria giurisdizione.
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