Ordinanza n. 281/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale diretta alla risoluzione del rapporto convenzionale con l'associazione
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione convenzionata)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale e gli atti connessi e conseguenti, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto meritevoli di apprezzamento, allo stato della cognizione sommaria, due censure. In primo luogo, l'art. 7 della convenzione prevedeva che il rapporto potesse cessare per "volontà dei convenzionati"; secondo la ricorrente, tale formulazione configurava un modulo consensuale, incompatibile con una cessazione unilaterale del rapporto mediante recesso ad nutum da parte del Comune. In secondo luogo, anche qualora la determinazione comunale fosse stata riqualificata come esercizio di recesso pubblicistico, l'amministrazione non avrebbe trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento prevista dagli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990, con conseguente illegittimità del procedimento e dell'atto finale. È stato inoltre dedotto un pregiudizio cautelare derivante dalla risoluzione della convenzione, sia sotto il profilo economico sia quanto alla prosecuzione dell'attività e alla conservazione delle risorse strumentali e umane predisposte per la gestione convenzionata delle emergenze lacuali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli atti impugnati. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la clausola convenzionale riferita alla cessazione per "volontà dei convenzionati" indicasse, in via sommaria, la necessità di una determinazione convergente di entrambe le parti, non compatibile con un recesso unilaterale ad nutum del Comune. Il giudice ha inoltre ritenuto che, anche qualificando l'iniziativa comunale come recesso pubblicistico, la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990 fosse idonea a inficiare il procedimento e il provvedimento conclusivo. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, ravvisato nel pregiudizio economico e nella lesione dell'interesse alla prosecuzione dell'attività, nonché nella possibile dispersione delle risorse umane e strumentali organizzate per la gestione delle emergenze in ambito lacuale. È stata fissata l'udienza pubblica per il 16 dicembre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta necessaria anche nell'ipotesi di esercizio di un recesso pubblicistico, e la sua omissione è stata considerata idonea a viziare il successivo procedimento e l'atto finale.
artt. 7 ss. l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La mancata comunicazione di avvio del procedimento, in un procedimento volto alla cessazione del rapporto convenzionale, integra allo stato una ragione di illegittimità cautelarmente rilevante.
art. 55 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione costituisce la base processuale per la concessione della misura cautelare di sospensione degli atti impugnati.
Massime di principio
- Quando una convenzione prevede che il rapporto possa cessare per la volontà dei convenzionati, la clausola può essere interpretata, in assenza di diversa previsione, come riferita a una determinazione convergente delle parti e non come attribuzione di un potere di recesso unilaterale ad nutum a una sola di esse.
- La qualificazione dell'iniziativa dell'amministrazione come recesso pubblicistico non esclude l'applicazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990; la mancata comunicazione di avvio può viziare il procedimento e il provvedimento conclusivo.
- Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora può sussistere quando la cessazione del rapporto convenzionale comporti non soltanto un pregiudizio economico, ma anche la compromissione della prosecuzione dell'attività e la dispersione di risorse umane e strumentali appositamente organizzate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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