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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18708/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da una comunicazione di pagamento relativa alla TARES 2014 emessa sulla base dei dati dichiarati da una società incorporata dalla contribuente, che aveva denunciato una superficie commerciale molto estesa e, successivamente, aveva chiesto la determinazione della superficie tassabile in misura drasticamente inferiore, sostenendo che gran parte dei locali fosse destinata alla produzione di rifiuti speciali smaltiti a proprie spese tramite ditte esterne. I giudici tributari di merito avevano accolto l’impugnazione della società, ritenendo provata la produzione di rifiuti speciali e l’esenzione dall’imposta per l’intera superficie salvo gli uffici. Il Comune, nel ricorso per cassazione, ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva, in base alla disciplina che attribuisce al Consorzio la gestione del tributo e la rappresentanza in giudizio; 2) violazione degli artt. 10 d.lgs. 546/1992 e 75 c.p.c., riproponendo la stessa questione di legittimazione; 3) violazione della disciplina sulla determinazione della superficie tassabile e sui rifiuti speciali/assimilati, sostenendo che l’esclusione totale della superficie era errata perché la riduzione poteva operare solo nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, a consuntivo e previa specifica dimostrazione dello smaltimento autonomo. Anche il Consorzio ha proposto ricorso, con censure sostanzialmente sovrapponibili all’ultimo motivo del Comune. Nel corso del giudizio di cassazione, però, il Consorzio ha depositato atto di rinuncia al proprio ricorso per intervenuta transazione, e dalla transazione è emerso che anche il Comune aveva rinunciato al ricorso.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi perché proposti contro la stessa sentenza e ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del Consorzio e del Comune, rilevando che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio e non richiede l’accettazione della controparte per produrre l’effetto estintivo. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite e ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, precisando che il relativo meccanismo sanzionatorio opera per l’inammissibilità originaria e non per quella sopravvenuta derivante dalla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    impone la riunione delle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.

  • art. 332 c.p.c.

    la notificazione dell’impugnazione al coobbligato non determina, di per sé, la necessità di impugnazione incidentale nel medesimo processo nei confronti del soggetto non destinatario dell’impugnazione principale.

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato per distinguere l’ipotesi di litisconsorzio processuale da quella di mera notificazione dell’impugnazione ad altri soggetti.

  • art. 390 c.p.c.

    disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione, che nella specie è stata ritenuta rituale e idonea a produrre l’estinzione del giudizio.

  • art. 306 c.p.c.

    non si applica al giudizio di cassazione quanto al necessario accettazione della rinuncia da parte della controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    l’ulteriore importo non è dovuto quando l’inammissibilità non è originaria ma sopravvenuta per rinuncia.

  • art. 1, comma 692, L. 147/2013

    richiamato dal Comune per sostenere la carenza di legittimazione passiva dell’ente locale rispetto alla gestione del tributo.

  • art. 69 del regolamento IUC

    invocato per affermare che il Consorzio sarebbe il soggetto responsabile della gestione del tributo e della rappresentanza in giudizio.

  • art. 10 d.lgs. 546/1992

    richiamato a sostegno della dedotta carenza di legittimazione processuale del Comune.

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato a sostegno della doglianza sulla capacità/legittimazione processuale.

  • art. 1, comma 649, L. 147/2013

    norma sulla determinazione della superficie tassabile e sull’esclusione delle aree in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, richiamata nei motivi di merito.

  • art. 184, comma 3, d.lgs. 152/2006

    richiamato per la nozione di rifiuti speciali provenienti da attività commerciali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se rituale e notificata alle controparti, produce l’estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte; l’accettazione rileva solo in ordine alle spese.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale recettizio che determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l’interesse a coltivare la controversia.
  • Il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica quando l’esito processuale estintivo dipende da una rinuncia sopravvenuta e non da un’inammissibilità originaria.
  • Quando più ricorsi investono la stessa sentenza, la Corte deve disporne la riunione; la verifica del corretto regime dell’impugnazione incidentale dipende dalla distinzione tra le ipotesi degli artt. 331 e 332 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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