Sentenza n. 1014/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1438 del 20 settembre 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 5.246,10 euro, oltre interessi legali, a titolo di differenze retributive. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 26 settembre 2023. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva adempiuto. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando il perdurante inadempimento dell’amministrazione dopo la notifica della sentenza e il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere, su istanza della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni e compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le eventuali spese dell’attività commissariale sono state poste a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 1.286,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, quando l’amministrazione rimanga inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e i poteri esercitabili per assicurare l’esecuzione del giudicato.
art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001
La previsione relativa all’imputazione delle spese dell’attività commissariale all’amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
Ha introdotto la disposizione dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente dal giudice quanto alla imputazione delle spese commissariali.
Massime di principio
- Il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, unito al persistente inadempimento dell’amministrazione, legittima la proposizione dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro l’inadempimento di una pubblica amministrazione a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato nell’ambito dell’amministrazione inadempiente e può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione della condanna pecuniaria, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- Le spese dell’eventuale attività commissariale possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente; la regola prevista dall’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001 per i giudizi relativi alla legge Pinto può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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