Sentenza n. 5808/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione quarta ter) n. 17677/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo alla chiusura di due balconi con finestre e alla creazione di 20,50 mq di superficie utile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono adottato da Roma Capitale. L'abuso, consistente nella chiusura di due balconi mediante l'apposizione di finestre, era stato ricondotto nella domanda alla tipologia n. 1 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003, con creazione di nuova superficie utile. L'appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 e dell'art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004, sostenendo che l'opera non avesse modificato la sagoma o il profilo dell'edificio e fosse conforme sul piano edilizio-urbanistico. Ha inoltre sostenuto che il diniego non potesse essere adottato senza il previo parere dell'autorità paesaggistica nell'ambito di un procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica. Sono state altresì riproposte censure relative alla lesione dell'affidamento derivante dal tempo trascorso dalla presentazione della domanda e alla violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, per il mancato esame analitico delle controdeduzioni presentate in risposta al preavviso di diniego.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto decisivo che il richiedente avesse qualificato nella domanda l'intervento come abuso rientrante nella tipologia n. 1 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003. Tale qualificazione costituisce ammissione del fatto che la chiusura dei balconi, pur non incidendo sulla sagoma o sul profilo dell'edificio, aveva comportato la creazione di nuova superficie utile pari a 20,50 mq e integrava quindi un abuso maggiore. In presenza di un abuso maggiore realizzato in area vincolata, gli artt. 32, commi 26, lett. a), e 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, unitamente alla disciplina regionale, impediscono la sanatoria. L'impedimento legale rende superfluo il parere tecnico-consultivo della Soprintendenza, non potendo tale apporto rimuovere il divieto normativo di condono. Le censure procedimentali, compresa quella relativa all'art. 10-bis l. n. 241/1990, sono state ritenute non invalidanti ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché il contenuto dispositivo del diniego era legittimo e non avrebbe potuto essere diverso. Il richiamo al lungo tempo trascorso non ha inciso sull'esito. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità del caso concreto.
Norme richiamate
art. 32, commi 26, lett. a), e 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003, n. 269
Nel terzo condono edilizio, gli abusi maggiori di cui alla tipologia n. 1, se realizzati in area vincolata, sono insuscettibili di sanatoria; il divieto opera anche quando l'intervento non abbia modificato la sagoma o il profilo dell'edificio.
allegato 1, tipologia n. 1, d.l. 30 settembre 2003, n. 269
La qualificazione dell'intervento nella domanda di condono come opera realizzata in assenza o difformità dal titolo e non conforme alla disciplina urbanistica identifica un abuso maggiore e, nel caso concreto, comportante nuova superficie utile.
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio 8 novembre 2004, n. 12
La disciplina regionale concorre a impedire la sanatoria degli abusi realizzati su immobili sottoposti ai vincoli previsti dalla normativa di tutela, anche secondo una disciplina più restrittiva di quella statale.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
L'eventuale mancato esame analitico delle controdeduzioni al preavviso di diniego non determina l'annullamento quando il contenuto dispositivo del provvedimento risulta legittimo e non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
La sanatoria processuale dei vizi procedimentali opera quando è accertato che, per la natura vincolata del risultato imposto dalla legge, il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono edilizio, la qualificazione dell'intervento contenuta nella domanda assume rilievo decisivo: se il richiedente riconduce l'opera alla tipologia n. 1 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003, tale dichiarazione può valere come ammissione della realizzazione di un abuso maggiore e della creazione di nuova superficie utile.
- Gli abusi maggiori realizzati in area sottoposta a vincolo sono insuscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 32, commi 26, lett. a), e 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, anche quando l'intervento non abbia modificato la sagoma o il profilo dell'edificio.
- Quando la legge preclude in modo assoluto il condono per la tipologia di abuso e per la localizzazione vincolata dell'intervento, è superfluo acquisire il parere tecnico dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica, perché tale parere non potrebbe rimuovere l'impedimento legale alla sanatoria.
- La violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, consistente nel mancato esame analitico delle controdeduzioni al preavviso di diniego, non comporta l'annullamento del provvedimento quando, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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