Cassazione Penale, Sentenza n. 34865/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione della condanna definitiva per concorso in omicidio commesso l'11/07/2008. La richiesta di revisione si basava su tre nuove dichiarazioni ritenute liberatorie: di Giovanni Letizia (coimputato), di Carlo Di Raffaele (coimputato) e di Pasquale Pugliese (soggetto estraneo al processo). Perham censura la violazione dell'art. 634 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe anticipato un giudizio di merito sulla adeguatezza delle prove nella fase di inammissibilità invece di limitarsi a valutare i presupposti formali e la manifesta fondatezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rigettato la questione preliminare relativa alla mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale (ritenendo non applicabile la norma emergenziale richiamata al procedimento disciplinato dall'art. 611 c.p.p.). Sul merito, ha ritenuto che le dichiarazioni invocate siano neutre o di limitato valore probatorio (in particolare le dichiarazioni liberatorie di coimputati non costituiscono, da sole, "prova nuova" idonea a determinare la revisione) e che la Corte d'appello potesse svolgere una delibazione sommaria ma non superficiale ai sensi dell'art. 634 c.p.p. per dichiarare manifestamente infondata la richiesta. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen.
quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità (...)
Consente alla Corte di dichiarare l'inammissibilità della richiesta di revisione quando questa è manifestamente infondata; ammette una delibazione non superficiale, sebbene sommaria, degli elementi addotti per accertare l'eventuale manifesta inidoneità delle nuove prove a capovolgere la decisione di merito.
art. 611 cod. proc. pen.
"oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica"
Stabilisce il rito camerale non partecipato per i ricorsi contro provvedimenti non emessi in dibattimento; implica che non è previsto il contraddittorio orale e che la comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, prevista dalla normativa emergenziale per altri riti, non si applica automaticamente a questo procedimento.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
si applica solo alla "decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale"
La norma emergenziale che impone l'obbligo di comunicazione alle difese delle conclusioni del Procuratore generale riguarda soltanto i ricorsi trattati con le procedure partecipate (art.127/614) e non i procedimenti camerali non partecipati ex art.611; pertanto non è applicabile al caso di specie.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di disporre il versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente a seguito della decisione di inammissibilità.
art. 197-bis cod. proc. pen.
Le dichiarazioni di persone esaminate ai sensi di questa norma (es. coimputati/collaboratori) non costituiscono, di per sé, prova autonoma: devono essere valutate unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità.
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Richiede che l'attendibilità delle dichiarazioni sia verificata in rapporto ad altri elementi probatori; rafforza il principio per cui dichiarazioni liberatorie postume di coimputati hanno valore solo se confermate da altri riscontri.
Massime di principio
- La Corte può, in sede di inammissibilità della revisione (art. 634 c.p.p.), effettuare una delibazione sommaria ma non superficiale delle nuove prove per accertare la manifesta infondatezza della richiesta.
- Le dichiarazioni liberatorie postume rese da coimputati, prese isolate, hanno limitato valore probatorio e non costituiscono automaticamente "prova nuova" idonea a determinare la revisione; vanno valutate congiuntamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità.
- La normativa emergenziale che impone la comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale si applica solo ai riti partecipati (art. 127 e 614 c.p.p.) e non al rito camerale non partecipato ex art. 611 c.p.p.; pertanto la mancata comunicazione in tale ultimo rito non è di per sé vizio.
- Se le nuove circostanze risultano neutre o già considerate nei precedenti gradi di giudizio, la richiesta di revisione può essere dichiarata manifestamente infondata e quindi inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e può comportare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, secondo art. 616 c.p.p.
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