Cassazione Civile, Ordinanza n. 10576/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società in liquidazione ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione di fallimento. La controversia nasceva dal procedimento prefallimentare instaurato su ricorso di un creditore nel 2019, conclusosi con la dichiarazione di fallimento del Tribunale di Monza. In sede di reclamo la società sosteneva di non superare le soglie soggettive di fallibilità previste dall'art. 1, comma 2, l. fall. La Corte d'appello aveva però ritenuto non assolto l'onere della prova, valorizzando il mancato deposito dei bilanci dall'epoca della messa in liquidazione nel 2011 e reputando insufficiente la documentazione alternativa prodotta, in particolare gli stati patrimoniali 2012-2019. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 15 e 18 l. fall., sostenendo che la prova dell'insussistenza dei requisiti dimensionali poteva essere fornita anche con documenti diversi dai bilanci e che la documentazione prodotta era idonea a dimostrare l'assenza dei presupposti di fallibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il debitore può provare il mancato superamento delle soglie dimensionali anche mediante strumenti probatori diversi dai bilanci degli ultimi tre esercizi, poiché i bilanci non costituiscono prova legale ma solo fonte privilegiata. Ha inoltre precisato che l'omesso deposito dei bilanci in sede prefallimentare non è di per sé sufficiente a ritenere non assolto l'onere della prova, non essendo prevista una funzione sanzionatoria per l'imprenditore che non abbia redatto o depositato i bilanci. Poiché la sentenza impugnata si era limitata a valorizzare l'omissione senza esaminare la restante documentazione prodotta dalla società, la Cassazione ha cassato con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1, secondo comma, l. fall.
La prova dell'insussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità può essere fornita dal debitore anche con documentazione alternativa ai bilanci; il giudice deve valutare il materiale probatorio complessivamente prodotto.
art. 15, quarto comma, l. fall.
I bilanci degli ultimi tre esercizi non hanno valore di prova legale esclusiva nel procedimento prefallimentare, potendo essere sostituiti da altri documenti idonei a rappresentare la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.
Richiamato come norma processuale del reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, nell'ambito del quale si discuteva dell'onere probatorio sulle soglie di fallibilità.
L'omesso deposito dei bilanci può rilevare rispetto all'obbligo di consegna al curatore, ma tale omissione nasce dopo la sentenza dichiarativa di fallimento e non incide, di per sé, sulla prova dei requisiti dimensionali in sede prefallimentare.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza è stata proposta come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il debitore può assolvere l'onere di provare il mancato superamento delle soglie dimensionali con qualunque documento idoneo a ricostruire la situazione economica e patrimoniale dell'impresa, non essendo i bilanci l'unico mezzo di prova ammissibile.
- I bilanci depositati costituiscono una fonte probatoria privilegiata ma non una prova legale esclusiva; pertanto il giudice non può rigettare la prova del debitore solo perché mancano i bilanci, senza esaminare la documentazione alternativa prodotta.
- L'omessa redazione o il mancato deposito dei bilanci non ha, di per sé, una valenza sanzionatoria idonea a precludere la prova del non superamento delle soglie di fallibilità.
- Nel giudizio di reclamo contro la dichiarazione di fallimento il giudice di merito deve valutare concretamente tutta la documentazione prodotta dal debitore ai fini dell'accertamento dei requisiti dimensionali, pena la violazione della disciplina sull'onere della prova.
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