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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/804

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/804 della Commissione, del 7 marzo 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia

Normativa europea32024R0804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il precedente regime antidumping sulle piastrelle di ceramica originarie di India e Turchia per chiarire che Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP fanno parte del gruppo Lavish e beneficiano, come gli altri soggetti del gruppo, dell’esclusione dai dazi antidumping. La Commissione fonda la modifica sull’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, dopo aver verificato che tali società erano collegate al gruppo Lavish e non avevano esportato nel periodo dell’inchiesta iniziale. Il regolamento precisa inoltre che il codice TARIC C903 si applica a tali società a decorrere dall’11 febbraio 2023 e che eventuali dazi definitivi già corrisposti per i loro prodotti devono essere rimborsati o sgravati secondo la normativa doganale applicabile.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 per estendere l’esclusione dai dazi antidumping al gruppo Lavish includendo Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP nel codice TARIC C903.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/265. La modifica riguarda in particolare il produttore esportatore indiano gruppo Lavish e le società ad esso collegate, includendo Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP tra i soggetti ai quali non si applicano i dazi antidumping; resta invariata l’esclusione già prevista per il produttore esportatore turco Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ș. Non introduce nuove misure per soggetti diversi da quelli espressamente richiamati e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione retroattiva del codice TARIC e diritto a rimborso/sgravio dal 11 febbraio 2023.

Modifica del dazio antidumping sulle piastrelle di ceramica originarie di India e Turchia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/804 della Commissione interviene sul precedente regolamento di esecuzione (UE) 2023/265, relativo ai dazi antidumping definitivi sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia. La finalità è aggiornare l’elenco dei soggetti del gruppo Lavish ai quali i dazi non si applicano, alla luce delle risultanze istruttorie che hanno confermato l’appartenenza di Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP al medesimo gruppo e la loro mancata esportazione nel periodo dell’inchiesta iniziale.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/1036 sulla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi terzi, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, quale base per stabilire i criteri di riscossione dei dazi antidumping e per modificare il regolamento originario. I considerando descrivono che, nell’inchiesta iniziale, il gruppo Lavish non era risultato oggetto di dumping e quindi le sue esportazioni erano già escluse dai dazi; Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP, pur essendo parte del gruppo, non figuravano nell’elenco iniziale perché non avevano esportato nell’Unione nel periodo considerato (1° luglio 2020 - 30 giugno 2021).

Esame della richiesta e conclusioni della Commissione

Il 16 febbraio 2023 il gruppo Lavish ha chiesto l’inclusione di Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP nell’elenco dei produttori esportatori associati al codice addizionale TARIC C903. La Commissione ha verificato che le due società erano collegate a Lavish Granito Pvt Ltd., Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP e Liva Ceramics, che non avevano esportato durante il periodo dell’inchiesta iniziale e che avevano iniziato a esportare solo successivamente. Ha inoltre rilevato che i volumi e i prezzi delle esportazioni successive non avevano inciso sulle conclusioni dell’inchiesta relative alla politica di fissazione dei prezzi del gruppo Lavish. Su questa base ha ritenuto necessario modificare il regolamento iniziale per includere le due società nel perimetro dell’esclusione dai dazi.

Osservazioni delle parti interessate

L’industria dell’Unione ha contestato la modifica, sostenendo che le due società avrebbero dovuto essere assoggettate al dazio residuo o, in alternativa, sottoposte a riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha respinto tali rilievi, osservando che il gruppo Lavish non è soggetto alle misure antidumping, che Silk e Luxgres erano già state considerate nel procedimento iniziale come parti del gruppo e che non era giuridicamente corretto trattarle come nuovi esportatori ai fini di un riesame. È stata inoltre esclusa la rilevanza delle argomentazioni fondate sulla giurisprudenza OMC citata dall’industria dell’Unione, poiché i fatti erano diversi.

Chiarimenti procedurali e trasparenza

La Commissione ha dato conto di una prima divulgazione delle risultanze il 30 agosto 2023, di audizioni con l’industria dell’Unione il 25 ottobre e il 1° dicembre 2023 e di una divulgazione supplementare del 15 dicembre 2023, necessaria perché nella prima erano state omesse le basi giuridiche della conclusione. È stato riconosciuto alle parti un ulteriore termine per presentare osservazioni. La Commissione ha respinto anche le critiche relative all’accesso al fascicolo pubblico, rilevando che l’industria dell’Unione ha avuto due occasioni formali di replica e complessivamente 34 giorni per esaminare il fascicolo e presentare osservazioni.

Rapporto con il regime dei nuovi esportatori e con il regime dei campionamenti

Il regolamento chiarisce che la fattispecie non è assimilabile a quella dei nuovi esportatori soggetti al dazio residuo. Viene precisato che, per i gruppi inseriti nel campione durante l’inchiesta iniziale, i nuovi esportatori possono, in linea di principio, essere assoggettati al livello di dazio del gruppo di appartenenza, salvo le condizioni per un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base; per gli esportatori collegati a società non inserite nel campione si applica invece l’aliquota delle società che hanno collaborato, una volta verificata l’appartenenza al gruppo e l’assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta. La Commissione sottolinea però che nessuno di questi scenari si applica al gruppo Lavish, che è escluso dalle misure.

Dispositivo finale ed effetti pratici

L’articolo 1 sostituisce il testo dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/265, aggiungendo Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP al gruppo Lavish ai fini del codice TARIC C903. Il medesimo articolo stabilisce che, dall’11 febbraio 2023, i dazi definitivi corrisposti sulle importazioni di prodotti fabbricati da tali società devono essere rimborsati o sgravati secondo la normativa doganale applicabile. L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco dei soggetti esclusi dai dazi

L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 viene sostituito per includere, nel gruppo Lavish (codice addizionale TARIC C903), anche Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP, oltre a Lavish Granito Pvt Ltd., Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP e Liva Ceramics. Resta invariata l’esclusione del produttore esportatore turco Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ș. (codice TARIC C902).

Decorrenza del codice TARIC C903

Il codice addizionale TARIC C903, già attribuito ai quattro produttori esportatori originari del gruppo Lavish, si applica anche a Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP a partire dall’11 febbraio 2023.

Rimborso o sgravio dei dazi

A decorrere dall’11 febbraio 2023, qualsiasi dazio definitivo corrisposto sulle importazioni di prodotti fabbricati da Silk Ceramics e Luxgres Ceramica LLP deve essere rimborsato o sgravato conformemente alla legislazione doganale applicabile.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganaledifesa commerciale

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