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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/805

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/805 della Commissione, del 7 marzo 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 per quanto riguarda la data di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento

Normativa europea32024R0805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 rinviando di un anno l’applicazione dell’obbligo, per gli organismi di certificazione, di essere accreditati o riconosciuti ai fini della vigilanza. La proroga è giustificata dalle difficoltà pratiche degli Stati membri nel predisporre in tempo programmi di accreditamento o sistemi di riconoscimento adeguati. La misura mira a evitare interruzioni nell’attività di certificazione e perturbazioni del mercato dei combustibili rinnovabili, mantenendo la validità dei certificati rilasciati nel periodo intermedio.

Posticipo della data di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996, relativo all’accreditamento o riconoscimento degli organismi di certificazione nel settore dei biocarburanti e combustibili rinnovabili.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli organismi di certificazione, ai sistemi volontari, agli Stati membri e, in via indiretta, agli operatori economici che certificano o utilizzano biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi e gassosi rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e carburanti derivanti da carbonio riciclato ai fini della conformità alla direttiva (UE) 2018/2001. Incide sul regime di vigilanza tramite accreditamento o riconoscimento degli organismi di certificazione. Si applica in tutti gli Stati membri; il nuovo termine è applicabile dal 30 dicembre 2023, mentre la modifica specifica dell’articolo 11, paragrafo 1, si applica dal 1° gennaio 2025.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/805 della Commissione

Il regolamento interviene sul regime di certificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/996, relativo alla verifica dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili rinnovabili disciplinati dalla direttiva (UE) 2018/2001. La finalità è evitare un vuoto di conformità per gli organismi di certificazione, che avrebbero dovuto essere accreditati o riconosciuti prima che gli Stati membri avessero completato i necessari dispositivi di vigilanza.

Contesto e finalità della modifica

La Commissione evidenzia che il regolamento (UE) 2022/996, entrato in vigore il 30 giugno 2022 e applicabile dal 30 dicembre 2023, richiede agli Stati membri strumenti di accreditamento o riconoscimento per la sorveglianza degli organismi di certificazione. In sede di attuazione è emerso che la predisposizione di tali programmi o sistemi non era realisticamente completabile entro la data di applicazione originaria.

La proroga è quindi giustificata dalla necessità di:

  • consentire ulteriori preparativi agli Stati membri;
  • evitare che gli organismi di certificazione cessino di operare per impossibilità di conformarsi all’articolo 11, paragrafo 1;
  • prevenire perturbazioni nel mercato dei combustibili rinnovabili dall’inizio del 2024.

Ambito materiale: certificazione e sostenibilità dei combustibili rinnovabili

Il regolamento si inserisce nel quadro della direttiva (UE) 2018/2001 e riguarda la certificazione di:

  • biocarburanti;
  • bioliquidi;
  • combustibili da biomassa;
  • carburanti liquidi e gassosi rinnovabili di origine non biologica per il trasporto;
  • carburanti derivanti da carbonio riciclato.

La logica sottostante è che la conformità a tali regimi di sostenibilità sia assicurata da sistemi volontari che operano secondo regole armonizzate e certezza giuridica uniforme nell’Unione.

Modifica normativa introdotta

La disposizione centrale è molto puntuale: all’articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 viene aggiunto un comma secondo il quale l’articolo 11, paragrafo 1, si applica dal 1° gennaio 2025.

L’articolo 11, paragrafo 1, contiene l’obbligo per gli organismi di certificazione di essere:

  • accreditati da un organismo nazionale di accreditamento secondo il regolamento (CE) n. 765/2008; oppure
  • riconosciuti idonei da un’autorità competente per l’intero ambito della direttiva (UE) 2018/2001 o per lo specifico ambito del sistema volontario.

Effetti temporali e validità dei certificati

Il regolamento modificativo:

  • entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
  • si applica però dal 30 dicembre 2023.

Questa applicazione anticipata rispetto all’entrata in vigore serve a salvaguardare la validità degli eventuali certificati emessi dagli organismi di certificazione nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2023 e la data di efficacia formale del regolamento modificativo.

Implicazioni pratiche per operatori e sistemi volontari

Per gli operatori del settore e per i soggetti che utilizzano schemi di certificazione, la modifica evita interruzioni operative nella fase di transizione verso il nuovo assetto di vigilanza. Per gli Stati membri, invece, essa concede un margine temporale aggiuntivo per costruire o completare i meccanismi di accreditamento e riconoscimento richiesti dal regolamento originario.

Base giuridica e procedura

La Commissione adotta il regolamento in forza dell’articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001. Il provvedimento risulta inoltre conforme al parere del comitato per la sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa previsto dall’articolo 34, paragrafo 2, della stessa direttiva.

Disposizioni principali

Proroga dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/996

All’articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 è aggiunto un comma secondo cui l’articolo 11, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025. L’effetto pratico è il differimento dell’obbligo di accreditamento o riconoscimento degli organismi di certificazione.

Contenuto dell’obbligo rinviato

L’articolo 11, paragrafo 1, prevede che gli organismi di certificazione siano accreditati da un organismo nazionale di accreditamento, in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, oppure riconosciuti idonei da un’autorità competente per coprire l’ambito della direttiva (UE) 2018/2001 o l’ambito specifico del sistema volontario.

Decorrenza e applicazione retroattiva della modifica

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 30 dicembre 2023. Tale applicazione retroattiva è funzionale a garantire la validità degli eventuali certificati rilasciati dagli organismi di certificazione tra il 30 dicembre 2023 e la data di entrata in vigore del regolamento modificativo.

Ragioni della modifica

La Commissione rileva che predisporre programmi di accreditamento o sistemi di riconoscimento richiede più tempo del previsto e che, senza rinvio, nessun organismo di certificazione esistente sarebbe stato in grado di conformarsi tempestivamente, con conseguenti gravi perturbazioni sul mercato dei combustibili rinnovabili.

Base giuridica e consultazione del comitato

La modifica è adottata sulla base dell’articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 ed è conforme al parere del comitato per la sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa di cui all’articolo 34, paragrafo 2, della medesima direttiva.

Come è indicizzato

Materieenergia da fonti rinnovabilisostenibilitàcertificazioneaccreditamentomercato interno

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