Regolamento (UE) 2024/786
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/786 della Commissione, del 6 marzo 2024, relativo all’autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso (titolare dell’autorizzazione: Delacon Biotechnik GmbH)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato composto da olio di timo, olio di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso. L’autorizzazione è concessa come additivo zootecnico nel gruppo degli altri additivi zootecnici, sulla base del parere favorevole dell’EFSA e con specifiche condizioni di impiego e di protezione degli utilizzatori. L’allegato fissa composizione, metodo analitico, dosaggio massimo, condizioni di etichettatura e misure di sicurezza. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri.
Autorizzazione dell’olio di timo, olio di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai detentori di animali nell’Unione europea, con riferimento specifico all’immissione sul mercato e all’uso dell’additivo per tutte le specie avicole da ingrasso. L’autorizzazione riguarda il preparato indicato nell’allegato, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli altri additivi zootecnici; sono previste condizioni d’uso, limiti di impiego, prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori e un termine finale di autorizzazione al 27 marzo 2034. Restano esclusi, in seguito al ritiro della domanda, gli usi relativi alle specie avicole da riproduzione, da produzione di uova, alle galline ovaiole e agli uccelli ornamentali, nonché la classificazione nel gruppo dei promotori della digestione.
Autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/786 della Commissione autorizza un preparato fitogenico composto da olio di timo, olio di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA, che ha valutato la sicurezza e l’efficacia del preparato alle condizioni d’uso proposte.
Contesto normativo e iter di valutazione
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne stabilisce motivi e procedure. La domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. Nel parere del 21 marzo 2023, l’EFSA ha concluso che il preparato è sicuro per i polli da ingrasso, per le altre specie avicole da ingrasso, per i consumatori e per l’ambiente; ha inoltre ritenuto che esso sia efficace nel migliorare il rendimento zootecnico dei polli da ingrasso, estendendo tale conclusione per estrapolazione alle altre specie avicole da ingrasso.
Ambito autorizzato e modifiche alla domanda originaria
L’autorizzazione concessa riguarda esclusivamente le specie avicole da ingrasso e la classificazione nella categoria degli "additivi zootecnici" con gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". La domanda originaria è stata parzialmente ritirata dal richiedente: il 17 luglio 2023 sono stati ritirati gli usi per le specie avicole da riproduzione e da produzione di uova, per le galline ovaiole, per le altre specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione e per gli uccelli ornamentali; il 19 ottobre 2023 è stata ritirata anche la richiesta di classificazione nel gruppo "promotori della digestione".
Composizione dell’additivo e metodo analitico
L’allegato identifica l’additivo con il numero 4d15i e indica Delacon Biotechnik GmbH quale titolare dell’autorizzazione. Il preparato è in forma solida e contiene, tra gli altri componenti, oli essenziali parzialmente microincapsulati di timo e anice stellato, polvere di corteccia di quillaia ed erbe aromatiche essiccate e spezie tritate. Sono riportate le caratteristiche delle sostanze attive, inclusi i tenori di timolo, carvacrolo, trans-anetolo, cis-anetolo, estragolo, safrolo e saponine. Per il controllo analitico è previsto il metodo GC-MS per la quantificazione del timolo nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti.
Condizioni d’uso, dosaggio e prescrizioni per l’etichettatura
Per tutte le specie avicole da ingrasso il tenore minimo e massimo autorizzato è pari a 150 mg/kg di mangime completo con tasso di umidità del 12%. L’allegato prescrive inoltre che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È anche consentita la miscelazione con altri additivi, ma solo se le quantità di timolo, carvacrolo, estragolo e safrolo aggiunte complessivamente nei mangimi restano inferiori a quelle derivanti dall’uso di un unico additivo al livello massimo o raccomandato.
Sicurezza degli utilizzatori e misure preventive
La Commissione sottolinea la necessità di misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori. L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per chi manipola l’additivo e le premiscele; qualora tali rischi non possano essere eliminati, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle. Il parere EFSA segnala inoltre criticità di tipo tossicologico e di sicurezza d’uso, tra cui la corrosività per gli occhi e il potenziale di irritazione respiratoria e sensibilizzazione cutanea e respiratoria.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell’allegato è fissato il termine di fine del periodo di autorizzazione al 27 marzo 2034.
Disposizioni principali
Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione
La Commissione adotta il regolamento in base al regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2. Dalla procedura risulta presentata una domanda conforme all’articolo 7, paragrafo 3, e l’EFSA, con parere del 21 marzo 2023, ha concluso per la sicurezza del preparato per polli da ingrasso, altre specie avicole da ingrasso, consumatori e ambiente, nonché per la sua efficacia nel migliorare il rendimento zootecnico dei polli da ingrasso; tale conclusione è stata estesa per estrapolazione alle altre specie avicole da ingrasso.
Ambito autorizzato e classificazione
Il preparato è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". La domanda originaria includeva anche il gruppo "promotori della digestione", ma tale richiesta è stata ritirata il 19 ottobre 2023; è stato altresì ritirato il 17 luglio 2023 l’uso per specie avicole da riproduzione, per specie avicole da produzione di uova, per galline ovaiole, per le altre specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, nonché per uccelli ornamentali.
Condizioni di impiego e dosaggi
Secondo l’allegato, l’additivo 4d15i, titolare Delacon Biotechnik GmbH, è autorizzato per tutte le specie avicole da ingrasso. Il tenore minimo e massimo è indicato in 150 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. L’allegato specifica inoltre che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Composizione, descrizione e metodo analitico
L’additivo è un preparato solido composto da oli essenziali parzialmente microincapsulati di timo (Thymus vulgaris L.) e anice stellato (Illicium verum L.) in quantità pari ad almeno 74 mg/g, polvere di corteccia di quillaia (Quillaja saponaria) in quantità pari ad almeno 200 mg/g e erbe aromatiche essiccate e spezie tritate per 250-300 mg/g. Le sostanze attive sono caratterizzate, tra l’altro, dal timolo ≥ 25%, dal carvacrolo 1-10%, dal trans-anetolo 86-93%, dal cis-anetolo 0,1-0,5%, dall’estragolo 0,3-6,6%, dallo safrolo ≤ 0,1% e da saponine circa 10%. Il metodo di analisi per la quantificazione del timolo nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti è la gascromatografia-spettrometria di massa (GC-MS).
Misure di sicurezza e protezione degli utilizzatori
La Commissione richiama la necessità di misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori. L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi a cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle. Il parere EFSA segnala inoltre che il preparato è corrosivo per gli occhi, può irritare le vie respiratorie ed è potenzialmente sensibilizzante per pelle e vie respiratorie.
Miscelazione con altri additivi
L’allegato consente la miscelazione dell’additivo con altri additivi a condizione che le quantità di timolo, carvacrolo, estragolo e safrolo così aggiunte nei mangimi siano inferiori a quelle risultanti dall’utilizzo di un unico additivo al livello massimo o raccomandato per la specie o categoria animale.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è indicata come fine del periodo di autorizzazione la data del 27 marzo 2034. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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