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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/806

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/806 della Commissione, del 7 marzo 2024, relativo all'autorizzazione della tintura di pino ottenuta da Pinus sylvestris L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32024R0806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza la tintura di pino ottenuta da Pinus sylvestris L. come additivo per mangimi per tutte le specie animali, dopo la rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, imponendo però condizioni d’uso, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori. Sono inoltre previsti periodi transitori per lo smaltimento delle scorte già prodotte ed etichettate prima dell’entrata in applicazione delle nuove regole.

Autorizzazione della tintura di pino ottenuta da Pinus sylvestris L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano la tintura di pino ottenuta da Pinus sylvestris L., classificata nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti". Riguarda tutte le specie animali e disciplina anche le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo. Non è consentito l’uso dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio. Sono previste esclusioni e limiti temporali per la commercializzazione e l’uso di prodotti già etichettati secondo la normativa السابقة, con periodi transitori differenziati per additivo/premiscele, mangimi per animali da produzione alimentare e mangimi per animali non da produzione alimentare.

Autorizzazione della tintura di pino ottenuta da Pinus sylvestris L. come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/806 autorizza la tintura di pino ottenuta da Pinus sylvestris L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce la rivalutazione di un prodotto già esistente nel registro degli additivi.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 come base per l’adozione dell’autorizzazione. Nei considerando si precisa che la tintura di pino era già stata autorizzata a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritta nel registro come prodotto esistente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7, includendo la richiesta di classificazione come additivo organolettico del gruppo funzionale aromatizzanti e l’uso nell’acqua di abbeveraggio, quest’ultimo poi escluso.

Valutazione scientifica e motivi dell’autorizzazione

Nel parere del 4 luglio 2023, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza è sicura per animali, consumatori e ambiente. Ha inoltre ritenuto non necessaria un’ulteriore dimostrazione dell’efficacia, sulla base della similarità con altri aromi derivati da Pinus sylvestris L. Il parere segnala tuttavia che la sostanza deve essere considerata irritante per pelle e occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie. La Commissione, ritenendo soddisfatte le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, procede quindi all’autorizzazione e impone misure adeguate di protezione degli utilizzatori.

Oggetto dell’autorizzazione e classificazione

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali ed è subordinata alle condizioni tecniche contenute nell’allegato, che ne costituisce parte integrante.

Condizioni di impiego, etichettatura e protezione degli utilizzatori

L’allegato stabilisce che l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare un tenore massimo raccomandato di 50 mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità al 12%. Se il livello d’uso nella premiscela determina il superamento di tale soglia, l’etichetta della premiscela deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.

La disciplina di sicurezza impone agli operatori del settore mangimistico di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.

Divieto di impiego nell’acqua di abbeveraggio

La Commissione precisa che il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’autorizzazione di aromatizzanti per l’uso nell’acqua di abbeveraggio. Di conseguenza, la presente autorizzazione non comprende tale modalità di impiego.

Misure transitorie

L’articolo 2 introduce un regime transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni. La sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 28 settembre 2024, secondo le norme previgenti e prima del 28 marzo 2024, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 28 marzo 2025, la commercializzazione e l’uso sono consentiti fino a esaurimento scorte. Per i prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è prorogato fino al 28 marzo 2026.

Dati tecnici dell’allegato e durata dell’autorizzazione

L’allegato descrive la tintura di pino come additivo liquido ottenuto da gemme di Pinus sylvestris L. mediante estrazione con acqua ed etanolo, con tenore di materia secca tra 1,9% e 2,5%. Sono indicati i principali componenti e i metodi analitici per la caratterizzazione. Il periodo di autorizzazione termina il 28 marzo 2034.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’additivo identificato nell’allegato come tintura di pino, appartenente alla categoria "additivi organolettici" e al gruppo funzionale "aromatizzanti", è autorizzato come additivo per mangimi per tutte le specie animali alle condizioni indicate nell’allegato (articolo 1).

Base normativa e rivalutazione

L’autorizzazione è adottata in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. Il considerando richiama la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE, prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Parere EFSA e motivazione dell’autorizzazione

L’EFSA, nel parere del 4 luglio 2023, ha concluso che la sostanza è sicura per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso proposte. Ha inoltre ritenuto non necessaria una dimostrazione ulteriore di efficacia e ha segnalato profili di irritazione cutanea e oculare e di sensibilizzazione cutanea e respiratoria.

Condizioni tecniche d’impiego e limiti di tenore

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. L’etichetta dell’additivo deve indicare un tenore massimo raccomandato pari a 50 mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con tasso di umidità del 12%. Se il livello d’uso in premiscela comporta il superamento di tale livello, l’etichetta della premiscela deve riportare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.

Obblighi di informazione e uso sicuro

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.

Divieto di utilizzo nell’acqua di abbeveraggio

Il regolamento esclude l’autorizzazione dell’uso dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio, in quanto il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’autorizzazione di aromatizzanti per tale impiego.

Misure transitorie

La sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 28 settembre 2024 conformemente alle norme previgenti possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 28 marzo 2025, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per i mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 28 marzo 2026.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (articolo 3).

Dati essenziali dell’allegato

L’allegato specifica che la tintura di pino è una forma liquida ottenuta da gemme di Pinus sylvestris L. mediante estrazione con acqua ed etanolo, con tenore di materia secca 1,9-2,5%. Sono indicati parametri compositivi, metodi analitici e il fine del periodo di autorizzazione al 28 marzo 2034.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimietichettaturasicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoro

Testo integrale

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