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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1401

Regolamento delegato (UE) 2024/1401 della Commissione, del 7 marzo 2024, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2022/2104 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell’olio di oliva

Normativa europea32024R1401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna le caratteristiche di purezza degli oli di oliva e di sansa di oliva per recepire l’ultima modifica della norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale, con specifico riferimento al parametro Δ-7-stigmastenolo. A tal fine sostituisce la tabella B dell’allegato I e l’allegato III del regolamento delegato (UE) 2022/2104. Il nuovo testo è direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica i parametri di purezza e i valori limite per alcune categorie di olio di oliva previsti dal regolamento delegato (UE) 2022/2104, in particolare per allineare la normativa UE alla nuova norma commerciale del COI sul Δ-7-stigmastenolo.

Ambito di applicazione

Si applica agli oli di oliva e agli oli di sansa di oliva commercializzati nell’Unione europea, nell’ambito delle norme di commercializzazione disciplinate dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Incide sui requisiti chimico-fisici e di autenticità delle categorie di olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine, olio di oliva lampante, olio di oliva raffinato, olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini, olio di sansa di oliva greggio, olio di sansa di oliva raffinato e olio di sansa di oliva. Non introduce esclusioni soggettive particolari; opera come modifica tecnica direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva

Il regolamento delegato (UE) 2024/1401 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) 2022/2104, che disciplina le norme di commercializzazione dell’olio di oliva nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. L’intervento è di natura tecnica e mira ad allineare i parametri UE alla più recente norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale, in particolare per il parametro Δ-7-stigmastenolo.

Contesto e finalità

Nei considerando, la Commissione ricorda che il regolamento delegato (UE) 2022/2104 stabilisce le caratteristiche degli oli di oliva di cui all’allegato VII, parte VIII, punti da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Viene inoltre evidenziato che i valori limite fissati a livello UE tengono conto della norma commerciale del COI per l’olio d’oliva e l’olio di sansa di oliva. Poiché il COI, con la decisione DEC-III.2/116-VI/2022 adottata nella 116ª sessione del 30 novembre 2022, ha modificato la norma commerciale quanto al limite del Δ-7-stigmastenolo per tutte le categorie di olio d’oliva, l’Unione ha ritenuto necessario aggiornare conseguentemente la disciplina interna.

Ambito di applicazione materiale

La modifica riguarda le categorie di oli di oliva e di oli di sansa di oliva disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2022/2104. In particolare, la nuova tabella B dell’allegato I contiene i parametri di purezza e composizione per:

  • olio extra vergine di oliva;
  • olio di oliva vergine;
  • olio di oliva lampante;
  • olio di oliva raffinato;
  • olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini;
  • olio di sansa di oliva greggio;
  • olio di sansa di oliva raffinato;
  • olio di sansa di oliva.

Parametri tecnici aggiornati

La tabella sostituita nell’allegato I contiene, per ciascuna categoria, limiti relativi alla composizione in acidi grassi, alla somma degli isomeri transoleici e translinoleici/translinolenici, agli stigmastadieni, al ΔECN42, al 2-gliceril monopalmitato e ad altri marcatori come miristico, linolenico, arachidico, eicosenoico, beenico e lignocerico. È inoltre aggiornata la parte relativa alla composizione in steroli, con valori per steroli totali, eritrodiolo e uvaolo, cere, colesterolo, brassicasterolo, campesterolo, stigmasterolo, β-sitosterolo apparente e Δ-7-stigmastenolo.

Condizioni particolari di autenticità

Le note alla tabella disciplinano alcune soglie che consentono di qualificare come autentici determinati oli anche se alcuni valori superano i limiti standard, purché siano rispettate condizioni cumulative su altri parametri. In particolare:

  • per oli extra vergini o vergini con campesterolo tra 4,0% e 4,5%, è richiesta la conformità degli altri parametri e soglie specifiche su stigmasterolo e Δ-7-stigmastenolo;
  • per oli extra vergini o vergini con Δ-7-stigmastenolo tra 0,5% e 0,8%, sono previsti requisiti aggiuntivi sul rapporto β-sitosterolo apparente/campesterolo e su ΔECN42;
  • per l’olio di oliva lampante e per gli oli raffinati/composti sono previste analoghe condizioni correttive;
  • per gli oli di sansa di oliva sono fissati criteri specifici relativi a stigmasterolo, ΔECN42 e ad altri parametri di composizione.

Regole di interpretazione dei risultati analitici

Il regolamento conferma che i risultati delle analisi devono essere espressi con un numero di decimali pari a quello previsto per ciascuna caratteristica e che l’ultimo decimale va arrotondato per eccesso se la cifra successiva è superiore a 4. Inoltre, una sola non conformità è sufficiente per riclassificare l’olio in una categoria diversa o per dichiararlo non conforme, salvo le eccezioni indicate nelle note della tabella.

Relazione con il regolamento delegato (UE) 2022/2104

L’intervento non sostituisce integralmente il regime previgente, ma modifica puntualmente il regolamento delegato (UE) 2022/2104. In particolare:

  • l’allegato I, tabella B, è riformulato;
  • l’appendice dell’allegato I è soppressa;
  • l’allegato III è sostituito con una nuova tavola di concordanza riportata nell’allegato II del presente regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di applicazione generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei parametri di purezza

L’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 è modificato mediante sostituzione della tabella B con la nuova tabella contenuta nell’allegato I del regolamento. L’aggiornamento riguarda i limiti chimici per diverse categorie di oli di oliva e oli di sansa di oliva, inclusi gli indicatori sulla composizione in acidi grassi, la composizione in steroli e i parametri di autenticità e purezza.

Modifica del parametro Δ-7-stigmastenolo

La modifica è motivata dall’adeguamento alla decisione DEC-III.2/116-VI/2022 del COI, che ha innalzato/ritoccato il valore limite del Δ-7-stigmastenolo per tutte le categorie di olio di oliva. Il regolamento mira a garantire l’attuazione a livello UE della più recente norma internazionale.

Sostituzione dell’appendice e dell’allegato III

Nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104, l’appendice è soppressa. Inoltre l’allegato III è sostituito dal testo riportato nell’allegato II del presente regolamento, contenente una tavola di concordanza tra i diversi atti modificati e le corrispondenti disposizioni.

Regole analitiche e note interpretative

La nuova tabella conferma che i risultati delle analisi vanno espressi con il numero di decimali previsto per ciascuna caratteristica; l’ultima cifra va arrotondata per eccesso se la cifra successiva è superiore a 4. È sufficiente il mancato rispetto di una sola caratteristica per cambiare categoria all’olio o dichiararlo non conforme, salvo le eccezioni specifiche previste per alcune categorie e parametri.

Criteri di autenticità e soglie derogatorie

Sono confermate varie soglie e condizioni speciali per considerare autentici alcuni oli anche in presenza di valori di campesterolo o Δ-7-stigmastenolo fuori dai limiti ordinari, purché siano rispettate condizioni cumulative su altri parametri (ad esempio rapporto β-sitosterolo/campesterolo, ΔΕCN42, stigmasterolo, stigmastadieni, cere, alcoli alifatici, eritrodiolo e uvaolo).

Come è indicizzato

Materieagricolturanorme di commercializzazionesicurezza alimentaremercati agricolietichettatura e qualità dei prodotti alimentari

Testo integrale

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