Regolamento (UE) 2024/1401
Regolamento delegato (UE) 2024/1401 della Commissione, del 7 marzo 2024, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2022/2104 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell’olio di oliva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna le caratteristiche di purezza degli oli di oliva e di sansa di oliva per recepire l’ultima modifica della norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale, con specifico riferimento al parametro Δ-7-stigmastenolo. A tal fine sostituisce la tabella B dell’allegato I e l’allegato III del regolamento delegato (UE) 2022/2104. Il nuovo testo è direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica i parametri di purezza e i valori limite per alcune categorie di olio di oliva previsti dal regolamento delegato (UE) 2022/2104, in particolare per allineare la normativa UE alla nuova norma commerciale del COI sul Δ-7-stigmastenolo.
Ambito di applicazione
Si applica agli oli di oliva e agli oli di sansa di oliva commercializzati nell’Unione europea, nell’ambito delle norme di commercializzazione disciplinate dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Incide sui requisiti chimico-fisici e di autenticità delle categorie di olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine, olio di oliva lampante, olio di oliva raffinato, olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini, olio di sansa di oliva greggio, olio di sansa di oliva raffinato e olio di sansa di oliva. Non introduce esclusioni soggettive particolari; opera come modifica tecnica direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva
Il regolamento delegato (UE) 2024/1401 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) 2022/2104, che disciplina le norme di commercializzazione dell’olio di oliva nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. L’intervento è di natura tecnica e mira ad allineare i parametri UE alla più recente norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale, in particolare per il parametro Δ-7-stigmastenolo.
Contesto e finalità
Nei considerando, la Commissione ricorda che il regolamento delegato (UE) 2022/2104 stabilisce le caratteristiche degli oli di oliva di cui all’allegato VII, parte VIII, punti da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Viene inoltre evidenziato che i valori limite fissati a livello UE tengono conto della norma commerciale del COI per l’olio d’oliva e l’olio di sansa di oliva. Poiché il COI, con la decisione DEC-III.2/116-VI/2022 adottata nella 116ª sessione del 30 novembre 2022, ha modificato la norma commerciale quanto al limite del Δ-7-stigmastenolo per tutte le categorie di olio d’oliva, l’Unione ha ritenuto necessario aggiornare conseguentemente la disciplina interna.
Ambito di applicazione materiale
La modifica riguarda le categorie di oli di oliva e di oli di sansa di oliva disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2022/2104. In particolare, la nuova tabella B dell’allegato I contiene i parametri di purezza e composizione per:
- olio extra vergine di oliva;
- olio di oliva vergine;
- olio di oliva lampante;
- olio di oliva raffinato;
- olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini;
- olio di sansa di oliva greggio;
- olio di sansa di oliva raffinato;
- olio di sansa di oliva.
Parametri tecnici aggiornati
La tabella sostituita nell’allegato I contiene, per ciascuna categoria, limiti relativi alla composizione in acidi grassi, alla somma degli isomeri transoleici e translinoleici/translinolenici, agli stigmastadieni, al ΔECN42, al 2-gliceril monopalmitato e ad altri marcatori come miristico, linolenico, arachidico, eicosenoico, beenico e lignocerico. È inoltre aggiornata la parte relativa alla composizione in steroli, con valori per steroli totali, eritrodiolo e uvaolo, cere, colesterolo, brassicasterolo, campesterolo, stigmasterolo, β-sitosterolo apparente e Δ-7-stigmastenolo.
Condizioni particolari di autenticità
Le note alla tabella disciplinano alcune soglie che consentono di qualificare come autentici determinati oli anche se alcuni valori superano i limiti standard, purché siano rispettate condizioni cumulative su altri parametri. In particolare:
- per oli extra vergini o vergini con campesterolo tra 4,0% e 4,5%, è richiesta la conformità degli altri parametri e soglie specifiche su stigmasterolo e Δ-7-stigmastenolo;
- per oli extra vergini o vergini con Δ-7-stigmastenolo tra 0,5% e 0,8%, sono previsti requisiti aggiuntivi sul rapporto β-sitosterolo apparente/campesterolo e su ΔECN42;
- per l’olio di oliva lampante e per gli oli raffinati/composti sono previste analoghe condizioni correttive;
- per gli oli di sansa di oliva sono fissati criteri specifici relativi a stigmasterolo, ΔECN42 e ad altri parametri di composizione.
Regole di interpretazione dei risultati analitici
Il regolamento conferma che i risultati delle analisi devono essere espressi con un numero di decimali pari a quello previsto per ciascuna caratteristica e che l’ultimo decimale va arrotondato per eccesso se la cifra successiva è superiore a 4. Inoltre, una sola non conformità è sufficiente per riclassificare l’olio in una categoria diversa o per dichiararlo non conforme, salvo le eccezioni indicate nelle note della tabella.
Relazione con il regolamento delegato (UE) 2022/2104
L’intervento non sostituisce integralmente il regime previgente, ma modifica puntualmente il regolamento delegato (UE) 2022/2104. In particolare:
- l’allegato I, tabella B, è riformulato;
- l’appendice dell’allegato I è soppressa;
- l’allegato III è sostituito con una nuova tavola di concordanza riportata nell’allegato II del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di applicazione generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei parametri di purezza
L’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 è modificato mediante sostituzione della tabella B con la nuova tabella contenuta nell’allegato I del regolamento. L’aggiornamento riguarda i limiti chimici per diverse categorie di oli di oliva e oli di sansa di oliva, inclusi gli indicatori sulla composizione in acidi grassi, la composizione in steroli e i parametri di autenticità e purezza.
Modifica del parametro Δ-7-stigmastenolo
La modifica è motivata dall’adeguamento alla decisione DEC-III.2/116-VI/2022 del COI, che ha innalzato/ritoccato il valore limite del Δ-7-stigmastenolo per tutte le categorie di olio di oliva. Il regolamento mira a garantire l’attuazione a livello UE della più recente norma internazionale.
Sostituzione dell’appendice e dell’allegato III
Nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104, l’appendice è soppressa. Inoltre l’allegato III è sostituito dal testo riportato nell’allegato II del presente regolamento, contenente una tavola di concordanza tra i diversi atti modificati e le corrispondenti disposizioni.
Regole analitiche e note interpretative
La nuova tabella conferma che i risultati delle analisi vanno espressi con il numero di decimali previsto per ciascuna caratteristica; l’ultima cifra va arrotondata per eccesso se la cifra successiva è superiore a 4. È sufficiente il mancato rispetto di una sola caratteristica per cambiare categoria all’olio o dichiararlo non conforme, salvo le eccezioni specifiche previste per alcune categorie e parametri.
Criteri di autenticità e soglie derogatorie
Sono confermate varie soglie e condizioni speciali per considerare autentici alcuni oli anche in presenza di valori di campesterolo o Δ-7-stigmastenolo fuori dai limiti ordinari, purché siano rispettate condizioni cumulative su altri parametri (ad esempio rapporto β-sitosterolo/campesterolo, ΔΕCN42, stigmasterolo, stigmastadieni, cere, alcoli alifatici, eritrodiolo e uvaolo).
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 7 mar 2024Regolamento (UE) 2024/804
- Regolamento · 7 mar 2024Regolamento (UE) 2024/805
- Regolamento · 7 mar 2024Regolamento (UE) 2024/806
- Regolamento · 6 mar 2024Regolamento (UE) 2024/786
- Regolamento · 6 mar 2024Regolamento (UE) 2024/793
- Regolamento · 6 mar 2024Regolamento (UE) 2024/840
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →