Regolamento (UE) 2024/840
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/840 della Commissione, del 6 marzo 2024, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 7 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il dazio all'importazione applicabile ad alcuni tipi di riso semigreggio, aggiornandolo in base al meccanismo previsto dall'accordo UE-Stati Uniti sul metodo di calcolo dei dazi per tale prodotto. La Commissione prende atto del quantitativo di titoli d'importazione rilasciati nel periodo 1° settembre 2023 - 29 febbraio 2024 e fissa il nuovo dazio a 30 EUR/t per il riso semigreggio non Basmati del codice NC 1006 20. Viene inoltre abrogato il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2023/1701.
Fissazione del dazio all'importazione per alcuni tipi di riso semigreggio, con decorrenza dal 7 marzo 2024.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di riso semigreggio classificato al codice NC 1006 20, diverso dalle varietà di riso Basmati semigreggio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2835. Il regolamento opera nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e si applica direttamente in tutti gli Stati membri; entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/840: dazio all'importazione per il riso semigreggio
Il regolamento aggiorna, a partire dal 7 marzo 2024, il dazio all'importazione applicabile ad ზოგიuni tipi di riso semigreggio. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e dà attuazione al meccanismo di calcolo previsto dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio.
Presupposti dell'intervento
La Commissione richiama le informazioni trasmesse dalle autorità competenti, dalle quali risulta che nel periodo compreso tra il 1° settembre 2023 e il 29 febbraio 2024 sono stati rilasciati titoli d'importazione per 105 172 tonnellate di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, esclusi i titoli relativi al riso Basmati. Tale dato impone la modifica del dazio precedentemente fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1701.
Ambito materiale e prodotto interessato
Il regolamento riguarda il riso semigreggio classificato al codice NC 1006 20, ma esclude espressamente le varietà di riso Basmati semigreggio indicate all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2835. L'intervento è dunque limitato a una specifica sottocategoria merceologica di prodotti agricoli importati nell'Unione.
Dazio fissato
L'articolo 1 stabilisce che il dazio all'importazione applicabile al prodotto interessato è pari a 30 EUR/t. Il regolamento non introduce altri criteri di calcolo, ma fissa direttamente l'importo da applicare alle importazioni rientranti nella descrizione normativa.
Abrogazione del precedente regime
Con l'articolo 2 viene abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1701, così da sostituire integralmente il precedente valore del dazio con quello nuovo stabilito dal presente atto.
Entrata in vigore e efficacia
Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione evidenzia inoltre che il dazio deve essere fissato entro dieci giorni dal termine del periodo di riferimento sopra indicato, giustificando così l'immediata applicazione del nuovo regolamento.
Disposizioni principali
Determinazione del dazio all'importazione
Per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, diverso dalle varietà di riso Basmati semigreggio indicate all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2835, il dazio all'importazione è fissato a 30 EUR/t.
Abrogazione del precedente regolamento
È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1701, che aveva fissato il dazio precedente per la medesima categoria di prodotto.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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