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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/793

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/793 della Commissione, del 6 marzo 2024, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R0793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rettifica errori materiali contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, adottato a conclusione di un riesame relativo a un nuovo esportatore nell’ambito delle misure antidumping sull’acido citrico originario della Cina. La Commissione corregge il codice addizionale TARIC attribuito a Seven Star Lemon Technology co., Ltd. e la data dalla quale deve decorrere la riscossione retroattiva del dazio. Gli effetti della rettifica decorrono dal 18 ottobre 2023, ossia dalla data di applicazione del regolamento rettificato.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 in materia di dazio antidumping definitivo sull’acido citrico originario della RPC, con correzione del codice TARIC e della data di decorrenza della riscossione retroattiva per Seven Star Lemon Technology co., Ltd.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, con riferimento specifico al produttore esportatore Seven Star Lemon Technology co., Ltd. e al relativo codice addizionale TARIC. Incide sulle misure antidumping già vigenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/607, estese anche all’acido citrico spedito dalla Malaysia indipendentemente dall’origine dichiarata, ma la rettifica riguarda esclusivamente gli aspetti procedurali e identificativi connessi al nuovo esportatore e alla registrazione/riscossione retroattiva delle importazioni.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 in materia di acido citrico

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/793 interviene come atto di rettifica di un precedente regolamento della Commissione adottato a conclusione di un riesame relativo a un nuovo esportatore nel settore dell’acido citrico. La finalità è esclusivamente correttiva: sanare due errori materiali presenti nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, senza rimettere in discussione l’impianto delle misure antidumping già in vigore.

Contesto normativo e misure pregresse

Le misure riguardano i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, inizialmente istituiti con il regolamento (CE) n. 1193/2008 e successivamente prorogati e rivisti con il regolamento (UE) 2015/82. Con il regolamento (UE) 2021/607, tali misure sono state ulteriormente prorogate per cinque anni ed estese alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dall’origine dichiarata.

Riesame relativo a un nuovo esportatore

Il 31 gennaio 2023 la Commissione ha avviato, con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/185, un riesame relativo ai nuovi esportatori nei confronti di Seven Star Lemon Technology co., Ltd. In tale fase alla società era stato attribuito il codice addizionale TARIC A023 e le autorità doganali erano state incaricate di registrare le importazioni interessate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di apertura, cioè dal 31 gennaio 2023.

Errori rettificati

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, che ha concluso il riesame, aveva erroneamente indicato per Seven Star il codice addizionale TARIC A032 anziché A023. Inoltre, l’articolo 2 riportava in modo inesatto la data di decorrenza della riscossione retroattiva del dazio, fissandola al 30 gennaio 2023 invece che al 31 gennaio 2023.

Contenuto della rettifica

La Commissione sostituisce integralmente la tabella dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2023/2180, precisando che Seven Star Lemon Technology co., Ltd. è soggetta a un dazio antidumping del 31,5 % con codice addizionale TARIC A023. Viene inoltre sostituito l’articolo 2, imponendo alle autorità doganali di terminare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC fabbricato da Seven Star e di riscuotere retroattivamente il dazio a partire dal 31 gennaio 2023.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento del 2024 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma i suoi effetti si applicano con decorrenza dal 18 ottobre 2023, vale a dire dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 rettificato. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Correzione del codice TARIC di Seven Star

La tabella dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 è sostituita per attribuire a Seven Star Lemon Technology co., Ltd. il dazio antidumping del 31,5 % e il codice addizionale TARIC corretto A023, in luogo del codice erroneamente indicato A032.

Correzione della data di riscossione retroattiva

L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 è sostituito per precisare che le autorità doganali devono porre termine alla registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC fabbricato da Seven Star e riscuotere retroattivamente il dazio antidumping a partire dal 31 gennaio 2023, anziché dal 30 gennaio 2023.

Decorrenza degli effetti della rettifica

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 18 ottobre 2023, data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 da esso rettificato.

Base giuridica e contesto antidumping

La rettifica è adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 14, paragrafo 1. Si inserisce nel quadro delle misure antidumping definitive sull’acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, già istituite e prorogate da precedenti regolamenti.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commercialedifesa commercialeunione doganale

Testo integrale

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