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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4994/2022 del 11/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari: (i) primo motivo di doglianza per presunta violazione degli artt. 35-ter Ord. pen. e 27 Cost. e vizi della motivazione, sostenendo che il Tribunale si era discostato dalla giurisprudenza di legittimità e non aveva colmato le lacune informative né assolto gli obblighi istruttori relativamente al calcolo dello spazio individuale nelle celle; (ii) secondo motivo per omessa pronunzia del Tribunale circa la detenzione nel carcere Bancali di Sassari, nonostante la domanda originaria avrebbe incluso anche tale periodo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le censure attaccassero valutazioni di fatto e la motivazione del provvedimento (vizi motivazionali) non assimilabili a violazione di legge, con conseguente inammissibilità. Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza generica e manifestamente infondata: la questione relativa al carcere Bancali non risultava essere oggetto del reclamo originario e non poteva essere introdotta al Tribunale di sorveglianza in sede devolutiva come nuova questione. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen.

    Richiamato come norma di riferimento per la domanda di riparazione risarcitoria relativa alle condizioni di detenzione; la Corte ha comunque valutato che le doglianze relative all'istruttoria e alla motivazione sono censure di fatto e non configurano violazione di legge in sede di cassazione.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dal ricorrente come fondamento costituzionale del diritto umano alla dignità e al trattamento penitenziario; la Corte ha ritenuto che la contestazione si traducesse in un vizio motivazionale e non in una questione di diritto rilevabile in cassazione.

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Ricondotto alla disciplina del procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza: la Corte conferma che il giudizio davanti al tribunale ha carattere devolutivo, pertanto non possono essere sollevate questioni nuove che non erano oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020, Mitrean, Rv. 280229)

    Richiamata per il principio secondo cui il ricorso al Tribunale di sorveglianza deve essere fondato sui motivi relativi all'oggetto del primo giudizio e che non è consentito introdurre nuove questioni non previamente denunciate.

Massime di principio

  • In ricorsi relativi a condizioni di detenzione è essenziale che il reclamo originario al magistrato di sorveglianza contenga espressamente e in modo specifico tutti i periodi e le contestazioni che si intendono far valere: questioni non sollevate in primo grado non possono essere introdotte in sede devolutiva al Tribunale di sorveglianza.
  • La Corte di Cassazione non è la sede per rinnovare critiche sulla completezza della motivazione o per riesaminare valutazioni di fatto: le censure che si limitano ad attaccare la motivazione o le valutazioni probatorie sono inammissibili in cassazione, salvo che non implichino specifiche violazioni di norme di diritto.
  • Se si deduce insufficienza istruttoria, bisogna spiegare concretamente quali effetti avrebbero le presunte lacune (quali elementi provati mancherebbero o come sarebbe stata applicata erroneamente la norma), così da configurare una violazione di legge e non una mera critica motivazionale.
  • Quando si invoca la violazione di norme costituzionali (es. art. 27 Cost.), occorre collegare in modo chiaro e specifico la presunta violazione a un errore di diritto o di applicazione della norma processuale, altrimenti la censura può essere qualificata come vizio di merito e dichiarata inammissibile.
  • Per ottenere l'accoglimento di richieste risarcitorie per periodi di detenzione diversi occorre fornire fin dall'inizio una documentazione puntuale (date, istituti, misurazioni, elementi probatori) e sollevare specifiche doglianze in riferimento a ciascun periodo.

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