Direttiva 2002/30
Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro armonizzato per l’adozione di restrizioni operative negli aeroporti dell’Unione al fine di limitare il rumore aeronautico, in coerenza con l’approccio equilibrato ICAO. Impone agli Stati membri di valutare costi, benefici e alternative disponibili prima di introdurre misure restrittive, assicurando trasparenza, consultazione e tutela del mercato interno. Prevede regole specifiche per il ritiro dei velivoli marginalmente conformi, deroghe circoscritte e un termine di recepimento fissato al 28 settembre 2003.
Norme e procedure comuni per introdurre restrizioni operative negli aeroporti dell’UE ai fini del contenimento del rumore prodotto dagli aeromobili.
Ambito di applicazione
Si applica agli aeroporti civili situati nella Comunità con oltre 50.000 movimenti annui di velivoli subsonici civili, calcolati sulla media degli ultimi tre anni, e in particolare alle decisioni nazionali o locali che introducono restrizioni operative per ridurre l’esposizione al rumore. Incide sulle autorità competenti degli Stati membri, sugli gestori aeroportuali e sugli operatori aerei interessati; disciplina anche, in via speciale, gli aeroporti metropolitani elencati nell’allegato I e prevede deroghe limitate per velivoli immatricolati in paesi in via di sviluppo e per attività eccezionali. Restano escluse dall’articolo 5 le restrizioni operative già decise alla data di entrata in vigore della direttiva e le modifiche tecniche minori alle restrizioni parziali prive di incidenza significativa sui costi per le compagnie aeree.
Direttiva 2002/30/CE sulle restrizioni operative per il contenimento del rumore negli aeroporti
La direttiva istituisce un quadro comune per l’introduzione di restrizioni operative negli aeroporti della Comunità al fine di contenere il rumore aeronautico. Essa si colloca nel solco dello sviluppo sostenibile e dell’"approccio equilibrato" promosso dall’ICAO, con l’obiettivo di conciliare tutela ambientale, efficienza del trasporto aereo e salvaguardia del mercato interno.
Finalità e impostazione generale
L’articolo 1 individua una pluralità di obiettivi complementari:
- agevolare l’adozione di restrizioni operative coerenti tra aeroporti per limitare o ridurre le persone esposte agli effetti nocivi del rumore;
- preservare le esigenze del mercato interno;
- promuovere uno sviluppo delle capacità aeroportuali rispettoso dell’ambiente;
- consentire il raggiungimento di obiettivi di riduzione del rumore definiti a livello di singolo aeroporto;
- scegliere, tra le misure disponibili, quella che assicuri il massimo beneficio ambientale al minor costo.
I considerando richiamano la progressiva uscita di scena degli aeromobili del capitolo 2, la nuova norma ICAO del capitolo 4 e la necessità di evitare un incremento del rumore in un contesto di crescita del traffico aereo. Viene altresì evidenziato che l’approccio equilibrato richiede la valutazione di tutte le soluzioni possibili: riduzione alla fonte, pianificazione e gestione del territorio, procedure operative di attenuazione e restrizioni operative.
Ambito di applicazione e definizioni rilevanti
L’articolo 2 delimita il campo applicativo agli aeroporti civili della Comunità con più di 50.000 movimenti annui di velivoli subsonici civili, calcolati sulla media degli ultimi tre anni prima dell’applicazione delle disposizioni al singolo aeroporto.
Tra le definizioni principali assumono rilievo:
- "aeroporto metropolitano": aeroporto situato nel centro di una grande agglomerazione urbana, con pista non superiore a 2.000 metri e con collegamenti solo punto-punto, per il quale il problema del rumore è particolarmente grave; gli aeroporti interessati sono quelli elencati nell’allegato I;
- "velivolo subsonico civile a reazione": aeromobile con massa massima certificata al decollo pari o superiore a 34.000 kg, oppure con più di 19 posti passeggeri certificati;
- "velivolo marginalmente conforme": aeromobile che soddisfa il capitolo 3 dell’allegato 16 ICAO con un margine cumulativo non superiore a 5 EPNdB;
- "restrizioni operative": misure che limitano o riducono l’accesso dei velivoli subsonici civili a reazione a un determinato aeroporto, incluse il divieto per i velivoli marginalmente conformi e le restrizioni parziali riferite a specifici periodi;
- "parti interessate": soggetti fisici o giuridici interessati o potenzialmente interessati dalle misure di riduzione del rumore;
- "approccio equilibrato": metodo decisionale che impone di considerare, in modo coordinato, riduzione alla fonte, pianificazione del territorio, procedure operative e restrizioni operative.
Obblighi per gli Stati membri e autorità competenti
L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire l’esistenza di autorità competenti responsabili delle questioni disciplinate dalla direttiva. L’articolo 4 richiede che gli Stati adottino l’approccio equilibrato nella gestione del rumore negli aeroporti situati nel loro territorio; possono inoltre prendere in considerazione incentivi economici come misura di gestione.
Quando si esaminano restrizioni operative, le autorità devono:
- valutare pienamente costi e benefici probabili delle varie misure disponibili;
- tener conto delle caratteristiche specifiche di ciascun aeroporto;
- evitare misure più restrittive del necessario per raggiungere l’obiettivo ambientale definito;
- non introdurre discriminazioni basate su nazionalità, identità del vettore aereo o del costruttore.
Le restrizioni operative basate sulle prestazioni devono essere fondate sulle emissioni acustiche determinate secondo la procedura di certificazione ICAO richiamata dalla direttiva.
Valutazione preventiva e contenuti informativi
L’articolo 5 richiede che, prima di adottare una decisione sulle restrizioni operative, si tenga conto delle informazioni elencate nell’allegato II, ove opportuno e possibile in relazione alla misura e alle caratteristiche dell’aeroporto.
Se il progetto aeroportuale è già sottoposto a valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CEE, tale valutazione è considerata conforme ai requisiti dell’articolo 5, a condizione che abbia preso in considerazione, per quanto possibile, le informazioni dell’allegato II.
L’allegato II dettaglia l’analisi richiesta, includendo:
- situazione attuale dell’aeroporto, capacità, ubicazione, traffico e piste;
- obiettivi ambientali e contesto nazionale;
- curve isofoniche, numero di persone disturbate e metodologia di calcolo;
- misure già adottate per attenuare il rumore;
- previsioni in assenza di nuove misure, con espansioni programmate, effetti sull’ambiente acustico, curve previste, numero di persone colpite e costi dell’inazione;
- valutazione delle misure complementari, della loro efficacia rispetto ai costi, degli effetti su ambiente e concorrenza, delle motivazioni delle scelte e un riepilogo non tecnico;
- raccordo con la disciplina sul rumore ambientale, utilizzando ove disponibili gli indicatori Lden e Lnight.
Regole sul ritiro dei velivoli marginalmente conformi
L’articolo 6 contiene la disciplina più incisiva. Se l’analisi delle misure possibili, comprese quelle parziali, dimostra che per conseguire gli obiettivi della direttiva è necessario ritirare dal traffico i velivoli marginalmente conformi, si applica una procedura specifica che sostituisce quella dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2408/92:
- dopo sei mesi dalla valutazione e dalla decisione di introdurre la restrizione, i velivoli marginalmente conformi non possono effettuare servizi supplementari rispetto a quelli prestati nello stesso periodo dell’anno precedente nel medesimo aeroporto;
- decorsi almeno ulteriori sei mesi, agli operatori può essere chiesto di ridurre i movimenti di tali velivoli fino a una percentuale annua non superiore al 20% del numero totale iniziale dei movimenti.
Per gli aeroporti metropolitani elencati nell’allegato I, nel rispetto dell’articolo 5, le autorità possono adottare misure più severe, anche sulla definizione di velivoli marginalmente conformi, purché non colpiscano gli aeromobili conformi al capitolo 4 dell’allegato 16 ICAO.
Restrizioni esistenti e modifiche minori
L’articolo 7 esclude dall’applicazione dell’articolo 5:
- le restrizioni operative già decise alla data di entrata in vigore della direttiva;
- le modifiche tecniche di lieve entità alle restrizioni operative parziali, purché non comportino un impatto significativo sui costi per le compagnie aeree del relativo aeroporto.
Deroghe
La direttiva prevede deroghe limitate. L’articolo 8 consente, per 10 anni dall’entrata in vigore, deroghe per i velivoli marginalmente conformi immatricolati in paesi in via di sviluppo e inclusi nell’allegato 3, a condizione che:
- abbiano operato nell’aeroporto interessato tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2001;
- siano stati registrati nel paese in via di sviluppo interessato durante il periodo di riferimento;
- continuino a essere gestiti da una persona fisica o giuridica stabilita in tale paese.
L’articolo 9 consente inoltre deroghe per singole attività di carattere eccezionale, limitatamente a casi in cui sarebbe irragionevole negare una deroga temporanea, nonché per voli non aventi fini di lucro destinati a trasformazioni, riparazioni o manutenzione.
Consultazione, trasparenza e preavviso
L’articolo 10 impone agli Stati membri di prevedere, secondo il diritto nazionale, procedure di consultazione delle parti interessate per l’applicazione degli articoli 5 e 6.
L’articolo 11 richiede un preavviso pubblico accompagnato dai motivi della misura e dal riferimento all’approccio equilibrato:
- 6 mesi prima dell’entrata in vigore delle misure dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
- 1 anno prima dell’entrata in vigore delle misure dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 2;
- 2 mesi prima della conferenza di programmazione per le misure dell’articolo 6.
Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi nuova restrizione operativa adottata in forza della direttiva.
Diritto di ricorso, comitato e controllo applicativo
L’articolo 12 garantisce il diritto di impugnare le misure adottate ai sensi degli articoli 6 e 7, lettera b), davanti a un organo di ricorso distinto dall’autorità che ha adottato la misura, secondo il diritto e le procedure nazionali.
L’articolo 13 prevede l’assistenza della Commissione da parte del comitato istituito dall’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2408/92, con applicazione della procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE. Il comitato prende atto della valutazione effettuata dagli Stati membri e delle misure adottate o previste sulla base di tale valutazione.
Informazioni alla Commissione, revisione e abrogazione del regolamento n. 925/1999
Ai sensi dell’articolo 14, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta, le informazioni relative all’applicazione della direttiva. Entro 5 anni dalla sua entrata in vigore, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione, eventualmente corredata da proposte di revisione. La relazione deve valutare in particolare l’efficacia della direttiva e l’opportunità di una definizione più rigorosa di "velivoli marginalmente conformi".
L’articolo 15 abroga il regolamento (CE) n. 925/1999 con effetto dalla data di entrata in vigore della direttiva.
Recepimento e data di entrata in vigore
L’articolo 16 stabilisce che gli Stati membri debbano recepire la direttiva entro il 28 settembre 2003 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.
L’articolo 17 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; l’articolo 18 indica gli Stati membri come destinatari.
Profili operativi per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto perché:
- impone una procedura decisionale motivata e documentata prima dell’introduzione di nuove restrizioni operative;
- richiede consultazione degli interessati, trasparenza e termini di preavviso differenziati;
- consente, ma entro limiti stringenti, deroghe e misure più severe per gli aeroporti metropolitani;
- vincola il recepimento nazionale entro il 28 settembre 2003, lasciando agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi;
- si innesta sul diritto del mercato interno e sulla disciplina della concorrenza tra operatori e aeroporti, con il divieto di misure discriminatorie e sproporzionate.
Disposizioni principali
Obiettivi della direttiva
L’articolo 1 definisce gli obiettivi: agevolare restrizioni operative coerenti tra aeroporti per limitare o ridurre il numero di persone colpite dal rumore degli aeromobili; salvaguardare il mercato interno; promuovere lo sviluppo delle capacità aeroportuali nel rispetto dell’ambiente; favorire obiettivi di riduzione del rumore a livello di singolo aeroporto; consentire la scelta della misura più efficace sotto il profilo ambientale al minor costo.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, aeroporto, aeroporto metropolitano, velivolo subsonico civile a reazione, velivolo marginalmente conforme, restrizioni operative, parti interessate e approccio equilibrato. In particolare, sono "aeroporti" quelli con oltre 50.000 movimenti annui; i "velivoli marginalmente conformi" sono quelli che rispettano il capitolo 3 con un margine cumulativo non superiore a 5 EPNdB; gli aeroporti metropolitani sono quelli indicati nell’allegato I.
Autorità competenti e approccio equilibrato
L’articolo 3 impone agli Stati membri di designare autorità competenti per le materie disciplinate dalla direttiva. L’articolo 4 richiede l’adozione dell’approccio equilibrato nella gestione del rumore, consente di considerare incentivi economici, impone di valutare costi e benefici delle opzioni disponibili e vieta misure più restrittive del necessario o discriminatorie per nazionalità, vettore o costruttore.
Valutazione preventiva e allegato II
L’articolo 5 stabilisce che, prima di decidere restrizioni operative, si considerino le informazioni dell’allegato II per quanto opportuno e possibile. Se il progetto aeroportuale è già soggetto a valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CEE, tale valutazione soddisfa i requisiti dell’articolo 5 se tiene conto, per quanto possibile, delle informazioni dell’allegato II.
Ritiro dei velivoli marginalmente conformi
L’articolo 6 disciplina il ritiro progressivo dei velivoli marginalmente conformi: dopo la valutazione e la decisione di introdurre la restrizione, dopo sei mesi è vietato aumentare i servizi rispetto all’anno precedente; dopo almeno altri sei mesi può essere richiesto agli operatori di ridurre i movimenti annui fino a un massimo del 20% del numero iniziale. Per gli aeroporti metropolitani dell’allegato I possono essere adottate misure più severe, con il limite che non coinvolgano velivoli conformi al capitolo 4.
Restrizioni già esistenti e modifiche minori
L’articolo 7 esclude dall’ambito dell’articolo 5 le restrizioni operative già decise alla data di entrata in vigore della direttiva e le modifiche tecniche di minore entità alle restrizioni parziali che non incidono significativamente sui costi per le compagnie aeree.
Deroghe specifiche
L’articolo 8 consente, per 10 anni dall’entrata in vigore della direttiva, deroghe per i velivoli marginalmente conformi immatricolati in paesi in via di sviluppo e elencati nell’allegato 3, se già operanti nell’aeroporto UE tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2001 e se iscritti nel registro del paese interessato e gestiti da soggetti stabiliti in tale paese. L’articolo 9 consente deroghe per singole attività eccezionali e per voli non commerciali destinati a trasformazioni, riparazioni o manutenzione.
Consultazione, trasparenza e preavviso
L’articolo 10 impone procedure nazionali di consultazione delle parti interessate per l’applicazione degli articoli 5 e 6. L’articolo 11 richiede un avviso pubblico con motivazione e tenendo conto dell’approccio equilibrato: sei mesi prima per le misure dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a); un anno prima per quelle dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e per quelle dell’articolo 6, paragrafo 2); due mesi prima della conferenza di programmazione per le misure dell’articolo 6. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione di ogni nuova restrizione operativa.
Diritto di ricorso e comitato
L’articolo 12 garantisce un diritto di impugnazione delle misure adottate ai sensi degli articoli 6 e 7, lettera b), davanti a un organo diverso dall’autorità che ha adottato la misura. L’articolo 13 prevede l’assistenza alla Commissione da parte del comitato istituito dall’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2408/92 e l’applicazione della procedura di comitato della decisione 1999/468/CE.
Informazione, revisione e abrogazione del regolamento n. 925/1999
L’articolo 14 prevede che la Commissione presenti entro 5 anni dall’entrata in vigore una relazione sull’applicazione della direttiva, eventualmente accompagnata da proposte di revisione, con particolare attenzione alla possibile definizione più rigorosa di "velivoli marginalmente conformi". L’articolo 15 abroga il regolamento (CE) n. 925/1999 con effetto dalla data di entrata in vigore della direttiva.
Recepimento ed entrata in vigore
L’articolo 16 impone il recepimento entro il 28 settembre 2003 e richiede che le disposizioni nazionali facciano riferimento alla direttiva o siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. L’articolo 17 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; l’articolo 18 indica gli Stati membri quali destinatari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 22 mar 2002Direttiva 2002/31
- direttiva · 19 mar 2002Direttiva 2002/28
- direttiva · 19 mar 2002Direttiva 2002/29
- direttiva · 18 mar 2002Direttiva 2002/24
- direttiva · 13 mar 2002Direttiva 2002/26
- direttiva · 13 mar 2002Direttiva 2002/27
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →