Direttiva 2002/28
Direttiva 2002/28/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2002/28/CE della Commissione aggiorna alcuni allegati della direttiva 2000/29/CE per adeguare la disciplina fitosanitaria alla situazione epidemiologica più recente in alcuni Stati membri. In particolare, modifica le zone protette e i requisiti applicabili rispetto a Dendroctonus micans, beet necrotic yellow vein virus, Erwinia amylovora e Matsucoccus feytaudi. Gli Stati membri dovevano recepirla e pubblicarla entro il 31 marzo 2002, applicandola dal 1° aprile 2002.
Modifica di alcuni allegati della direttiva 2000/29/CE sulle misure fitosanitarie contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, con effetti sulla disciplina fitosanitaria relativa ai vegetali e ai prodotti vegetali e, in particolare, sulla delimitazione delle zone protette e sui requisiti speciali applicabili a specifici organismi nocivi e piante ospiti. Le modifiche incidono sugli allegati I, II, III e IV della direttiva 2000/29/CE, con riferimento territoriale puntuale al Regno Unito/Irlanda del Nord, all'Italia e alla Francia in relazione alla situazione fitosanitaria aggiornata. Non contiene un regime autonomo di esclusioni, ma adegua il perimetro delle zone protette e dei requisiti tecnici in funzione delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati.
Direttiva 2002/28/CE della Commissione: modifica di alcuni allegati della direttiva 2000/29/CE
La direttiva interviene in modo puntuale sulla disciplina fitosanitaria dell'Unione, aggiornando alcuni allegati della direttiva 2000/29/CE alla luce di informazioni tecniche e fitosanitarie trasmesse da Regno Unito, Italia e Francia. L'obiettivo è adeguare le zone protette e i requisiti speciali per taluni organismi nocivi e per le piante ospiti, coerentemente con l'evoluzione della diffusione degli organismi indicati nei considerando.
Obiettivi e finalità
La Commissione, agendo sulla base dell'articolo 14, lettera c), della direttiva 2000/29/CE e con il parere favorevole del comitato fitosanitario permanente, modifica gli allegati della direttiva quadro per riflettere la situazione fitosanitaria aggiornata. I considerando spiegano che:
- la zona protetta del Regno Unito contro Dendroctonus micans Kugelan deve essere modificata;
- la zona protetta contro il beet necrotic yellow vein virus non può più riguardare l'intero Regno Unito, ma solo l'Irlanda del Nord;
- occorre aggiornare per l'Italia l'indicazione delle zone protette contro Erwinia amylovora;
- devono essere aggiornati anche i requisiti particolari applicabili alle piante ospiti di Erwinia amylovora;
- non è più opportuno mantenere la zona protetta nei confronti di Matsucoccus feytaudi sulla base dei dati forniti dalla Francia.
Ambito di applicazione
La direttiva non introduce un regime generale autonomo, ma modifica la disciplina fitosanitaria già contenuta nella direttiva 2000/29/CE. L'ambito materiale riguarda quindi la protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Gli effetti operano sui territori e sulle situazioni fitosanitarie richiamate negli allegati modificati, con particolare rilievo per:
- Regno Unito, ora limitato in alcuni casi all'Irlanda del Nord;
- Italia, per le zone protette relative a Erwinia amylovora;
- Francia, per la soppressione della zona protetta relativa a Matsucoccus feytaudi.
Modifiche agli allegati della direttiva 2000/29/CE
L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II, III e IV della direttiva 2000/29/CE conformemente all'allegato della direttiva 2002/28/CE. Le modifiche riportate nell'allegato consistono, in sintesi, in:
- sostituzione del termine "UK" con "UK (Irlanda del Nord)" nell'allegato I, parte B, lettera b), punto 1;
- modifiche all'allegato II, parte B, con sostituzione di testi nelle colonne indicate e soppressione del punto 7;
- modifica dell'allegato III, parte B, lettera b), punto 1, con sostituzione del testo della colonna di destra;
- modifiche all'allegato IV, parte B, con sostituzione di testi in diversi punti, soppressione dei punti 6.2 e 14.7 e sostituzione di "UK" con "UK (Irlanda del Nord)" in più voci.
Effetti sostanziali: zone protette e requisiti fitosanitari
Le modifiche incidono sul contenuto tecnico dei requisiti fitosanitari applicabili alle merci vegetali e alle aree riconosciute come zone protette. In particolare, la direttiva:
- restringe la portata territoriale di alcune tutele al solo territorio dell'Irlanda del Nord;
- aggiorna i riferimenti normativi per le piante ospiti di Erwinia amylovora;
- elimina alcune disposizioni che non risultano più giustificate alla luce della diffusione attuale degli organismi nocivi considerati.
Recepimento, applicazione e obblighi procedurali
L'articolo 2 stabilisce il termine di recepimento: gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° aprile 2002, quindi il recepimento è immediatamente funzionale all'applicazione della disciplina aggiornata.
La direttiva lascia agli Stati membri un margine nella forma del recepimento, ma impone alcuni obblighi procedurali:
- le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale;
- gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione dell'adozione delle misure di recepimento;
- devono comunicare senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni interne emanate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Rilievo pratico per i professionisti
Per gli operatori e i consulenti che si occupano di commercio di vegetali e prodotti vegetali, la direttiva è rilevante perché aggiorna i presupposti per i controlli fitosanitari, la circolazione di merci provenienti da territori interessati e l'applicazione di requisiti speciali legati a organismi nocivi specifici. Il contenuto è tecnico e di recepimento puntuale, ma produce effetti immediati sulla qualificazione delle zone protette e sugli adempimenti documentali e materiali richiesti nelle transazioni e nei controlli di frontiera.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati della direttiva 2000/29/CE
L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II, III e IV della direttiva 2000/29/CE conformemente all'allegato della direttiva 2002/28/CE. Le modifiche riguardano in particolare aggiornamenti delle zone protette e dei requisiti fitosanitari in funzione della distribuzione attuale di determinati organismi nocivi.
Aggiornamento delle zone protette e dei riferimenti territoriali
L'allegato sostituisce il riferimento "UK" con "UK (Irlanda del Nord)" in più punti degli allegati I e IV, limitando la zona protetta per il beet necrotic yellow vein virus all'Irlanda del Nord. Per Erwinia amylovora vengono modificati i riferimenti alle zone protette e ai requisiti particolari negli allegati II, III e IV, anche per tenere conto della diffusione attuale dell'organismo.
Soppressione di alcune misure non più giustificate
L'allegato sopprime il punto 7 dell'allegato II, parte B, lettera a), nonché i punti 6.2 e 14.7 dell'allegato IV, parte B. Inoltre, sulla base delle informazioni fornite dalla Francia, la direttiva elimina la zona protetta nei confronti di Matsucoccus feytaudi.
Termine di recepimento e applicazione
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Le disposizioni si applicano dal 1° aprile 2002. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Obbligo di comunicazione e destinatari
L'articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni interne adottate nella materia disciplinata. L'articolo 4 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri. L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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