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Direttiva 2002/27

Direttiva 2002/27/CE della Commissione, del 13 marzo 2002, recante modifica della direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32002L0027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2002/27/CE della Commissione modifica la direttiva 98/53/CE per adeguare le regole di campionamento e di analisi al controllo ufficiale delle aflatossine e di altri contaminanti nei prodotti alimentari, con particolare attenzione alle spezie. L’intervento è motivato dal fatto che le aflatossine presentano una distribuzione eterogenea nelle partite e richiedono quindi modalità di prelievo specifiche. La direttiva impone agli Stati membri il recepimento entro il 28 febbraio 2003 e contiene anche alcune rettifiche tecniche agli allegati della direttiva modificata.

Modifica la direttiva 98/53/CE per includere le spezie nelle modalità di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei contaminanti nei prodotti alimentari.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire le modifiche apportate alla direttiva 98/53/CE in materia di prelievo di campioni e metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari. Le modifiche riguardano in particolare le spezie, sia per il campionamento sia per alcune rettifiche tecniche degli allegati relativi ai metodi di analisi; il testo è rilevante ai fini del SEE. Non emergono esclusioni ulteriori nel testo fornito.

Modifica della direttiva 98/53/CE sui metodi di campionamento e analisi dei contaminanti nei prodotti alimentari

La direttiva 2002/27/CE della Commissione interviene in modo mirato sulla direttiva 98/53/CE, che disciplina i metodi di prelievo di campioni e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari. Il principale obiettivo è integrare le spezie nel sistema di campionamento, tenendo conto della distribuzione eterogenea delle aflatossine nelle partite, e correggere alcune inesattezze tecniche degli allegati.

Obiettivi e finalità

La direttiva si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 466/2001, che fissa limiti massimi per alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, comprese le aflatossine nelle spezie. Il considerando centrale evidenzia che il prelievo di campioni è essenziale per una corretta determinazione dei livelli di contaminazione, perché tali sostanze possono essere distribuite in modo non uniforme all’interno di una partita. Da qui la necessità di adattare i metodi di campionamento e di analisi alle spezie.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano la direttiva 98/53/CE e, in concreto, i controlli ufficiali sui tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari. L’intervento interessa in particolare le spezie, sia sotto il profilo del prelievo dei campioni sia sotto il profilo dei parametri tecnici degli allegati relativi alle analisi di laboratorio. Il testo è espressamente qualificato come rilevante ai fini del SEE.

Modifiche all’allegato I: campionamento delle spezie

L’articolo 1 dispone che l’allegato I della direttiva 98/53/CE sia modificato secondo l’allegato della direttiva 2002/27/CE. Le modifiche introdotte riguardano soprattutto il campionamento delle spezie.

  • Il punto 4.2 è sostituito: il peso del campione elementare è, in via generale, di circa 300 grammi, ma per le spezie è ridotto a circa 100 grammi.
  • Nel punto 5.1, il titolo viene integrato con il riferimento alle spezie e la tabella 2 include il prodotto "spezie".
  • Il punto 5.2 viene aggiornato con l’inserimento delle spezie come categoria autonoma.
  • Al punto 5.2.1, quarto trattino, si chiarisce che, nel caso delle spezie, il peso del campione globale non supera 10 kg e quindi non è necessaria la divisione in sottocampioni.
  • Il punto 5.2.2 estende alle spezie la disciplina prevista per arachidi, frutti a guscio e frutta secca destinati alla selezione o ad altri trattamenti fisici.
  • È corretto il rinvio del punto 5.5.2.2, che deve essere letto come riferimento alla tabella 2 del punto 5.1.

Campionamento nella fase del commercio al dettaglio

Con il nuovo punto 6 dell’allegato I, la direttiva disciplina espressamente il prelievo di campioni nella fase del commercio al dettaglio. Quando possibile, il campionamento deve seguire le regole ordinarie già previste; se ciò non è possibile, possono essere utilizzate altre procedure efficaci, purché garantiscano una sufficiente rappresentatività della partita campionata. La norma lascia quindi un margine operativo agli Stati e agli operatori di controllo, ma solo entro il limite della rappresentatività del campione.

Rettifiche tecniche agli allegati

Oltre all’inclusione delle spezie, la direttiva apporta rettifiche di coordinamento e di correzione materiale.

  • Nell’allegato I, punto 5.5.2.2, viene corretto il rinvio interno a un altro punto dell’allegato.
  • Nell’allegato II, punto 4.3, nella tabella relativa alla gamma di concentrazione, tutti i riferimenti a "μg/L" sono sostituiti da "μg/kg".
  • Sempre nell’allegato II, la gamma di concentrazione "0,01-0,5 μg/L" per il recupero dell’aflatossina M1 è sostituita da "0,01-0,05 μg/kg".

Obblighi degli Stati membri e recepimento

L’articolo 2 impone agli Stati membri un obbligo di recepimento entro il 28 febbraio 2003. Essi devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informarne immediatamente la Commissione. Quando adottano tali misure, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredare la pubblicazione ufficiale di un riferimento specifico; le modalità tecniche di tale richiamo sono lasciate alla loro discrezionalità.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri. Di conseguenza, gli effetti pratici per gli operatori economici discendono dal recepimento nazionale della direttiva entro il termine fissato.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I della direttiva 98/53/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/53/CE secondo l’allegato alla direttiva 2002/27/CE, per introdurre regole specifiche di campionamento per le spezie e correggere alcuni punti tecnici. In particolare, il peso del campione elementare è fissato a circa 100 grammi per le spezie, anziché circa 300 grammi come regola generale, salvo diverse previsioni del punto 5 dell’allegato.

Inserimento delle spezie nelle tabelle e nelle procedure di campionamento

Nell’allegato I, punto 5.1, il titolo è integrato con il riferimento alle spezie e la tabella 2 viene aggiornata includendo il prodotto "spezie". Al punto 5.2, le spezie sono aggiunte come categoria distinta; al punto 5.2.1 è stabilito che, per le spezie, il peso del campione globale non supera 10 kg e non è quindi necessaria la divisione in sottocampioni. Al punto 5.2.2, il riferimento ai prodotti destinati alla selezione o ad altri trattamenti fisici è esteso alle spezie.

Campionamento nella fase del commercio al dettaglio

È introdotto nell’allegato I un nuovo punto 6, che consente, quando possibile, il prelievo di campioni nella fase del commercio al dettaglio seguendo le disposizioni di campionamento precedenti. Se ciò non è possibile, possono essere utilizzate altre procedure efficaci, purché garantiscano una sufficiente rappresentatività della partita campionata.

Rettifiche tecniche dell’allegato I

L’allegato I contiene anche una correzione puntuale al punto 5.5.2.2, dove il rinvio a "al punto 5.2" è sostituito da "nella tabella 2 di cui al punto 5.1". Si tratta di una rettifica terminologica e di coordinamento interno.

Rettifiche dell’allegato II sui metodi di analisi

L’allegato II è modificato al punto 4.3: nella tabella, tutti i riferimenti a "μg/L" nella colonna della gamma di concentrazione sono sostituiti da "μg/kg" e la gamma "0,01-0,5 μg/L" per il recupero dell’aflatossina M1 è sostituita da "0,01-0,05 μg/kg".

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni necessarie entro il 28 febbraio 2003 e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontaminanti alimentaricontrolli ufficialimetodi di campionamentoanalisi di laboratorio

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