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Direttiva 2002/24

Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32002L0024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce il quadro comunitario di omologazione per i veicoli a motore a due o tre ruote e per i quadricicli, nonché per sistemi, componenti ed entità tecniche connessi. Essa mira a garantire il buon funzionamento del sistema di omologazione, la conformità della produzione e la libera circolazione dei veicoli nuovi conformi nel mercato interno. La direttiva abroga la direttiva 92/61/CEE e prevede termini di recepimento e applicazione, oltre a regole transitorie per omologazioni esistenti e veicoli di fine serie.

Omologazione comunitaria dei veicoli a motore a due o tre ruote, dei quadricicli e dei relativi componenti, sistemi ed entità tecniche, con disciplina della libera circolazione e abrogazione della direttiva 92/61/CEE.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli a motore a due o tre ruote destinati a circolare su strada, nonché ai loro componenti ed entità tecniche; include anche i quadricicli leggeri e pesanti definiti all’articolo 1. Restano esclusi, tra gli altri, i veicoli con velocità massima non superiore a 6 km/h, i veicoli destinati a essere condotti da pedoni, quelli per minorati fisici, i veicoli da competizione, i veicoli già in uso prima dell’entrata in vigore della direttiva 92/61/CEE, i trattori e macchine agricole, taluni veicoli per uso fuori strada ricreativo e le biciclette a pedalata assistita con specifiche caratteristiche tecniche. Non si applica all’approvazione dei veicoli singoli, salva l’obbligatoria accettazione, da parte degli Stati membri che vi ricorrano, delle omologazioni di componenti ed entità tecniche rilasciate ai sensi della direttiva.

Omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

La direttiva istituisce un sistema armonizzato di omologazione comunitaria per i veicoli a motore a due o tre ruote e per i quadricicli, insieme ai relativi sistemi, componenti ed entità tecniche. L’obiettivo dichiarato è garantire il buon funzionamento del mercato interno, la conformità della produzione e la libera circolazione dei veicoli nuovi conformi, sostituendo la direttiva 92/61/CEE.

Finalità e contesto normativo

Il legislatore UE richiama il completamento del corpus delle direttive particolari tecniche e la necessità di precisare disposizioni amministrative, inclusa la numerazione dei certificati e la disciplina di veicoli di fine serie e di nuove tecnologie. La direttiva si fonda sull’articolo 95 CE, evidenziando la finalità di armonizzazione delle legislazioni nazionali per rimuovere ostacoli alla circolazione nel territorio comunitario.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica a tutti i veicoli a motore a due o tre ruote destinati a circolare su strada, nonché ai loro componenti ed entità tecniche. Sono inclusi i quadricicli leggeri L6e e i quadricicli L7e, trattati rispettivamente come ciclomotori a tre ruote o come tricicli ai fini tecnici, salvo diversa previsione di una direttiva particolare.

Sono esclusi:

  • veicoli con velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h;
  • veicoli destinati a essere condotti da pedoni;
  • veicoli destinati a minorati fisici;
  • veicoli da competizione, su strada o fuori strada;
  • veicoli già in uso prima dell’entrata in vigore della direttiva 92/61/CEE;
  • trattori e macchine agricole o similari;
  • veicoli ricreativi fuori strada a tre ruote simmetriche con una ruota anteriore e due posteriori;
  • biciclette a pedalata assistita con motore ausiliario elettrico da 0,25 kW e assistenza fino a 25 km/h.

La direttiva non si applica all’approvazione dei veicoli singoli; tuttavia, gli Stati membri che adottano tale forma di approvazione devono accettare le omologazioni di componenti ed entità tecniche rilasciate secondo la direttiva.

Definizioni operative

La direttiva definisce in modo dettagliato tipo, variante e versione del veicolo, nonché sistema, entità tecnica e componente. Tali nozioni sono essenziali per delimitare l’oggetto dell’omologazione e il contenuto della scheda informativa e dei certificati. Vengono inoltre definiti il costruttore, responsabile verso l’autorità competente per l’omologazione e la conformità della produzione, e il servizio tecnico, che esegue prove e ispezioni per conto dell’autorità.

Procedura di omologazione

La domanda è presentata dal costruttore all’autorità di omologazione di uno Stato membro e può essere depositata in un solo Stato membro per ciascun tipo di veicolo, sistema, entità tecnica o componente. La domanda deve essere accompagnata dalla scheda informativa conforme all’allegato II o al modello previsto dalla direttiva particolare applicabile.

Lo Stato membro deve rilasciare l’omologazione se il tipo di veicolo, sistema, entità tecnica o componente rispetta le prescrizioni tecniche delle direttive particolari e corrisponde ai dati del costruttore. Prima del rilascio, l’autorità verifica il rispetto delle disposizioni dell’allegato VI sulla conformità della produzione e può collaborare con le autorità dello Stato membro di fabbricazione o di introduzione nel mercato comunitario.

È previsto un potere di rifiuto qualora, pur in presenza di conformità formale, il prodotto costituisca un grave rischio per la sicurezza stradale; in tal caso lo Stato membro deve informare immediatamente Commissione e altri Stati membri motivando il diniego.

Certificati, numerazione e marchi

Per ogni veicolo omologato, l’autorità compila il certificato di omologazione di cui all’allegato III e riporta i risultati delle prove nell’allegato VII. Per sistemi, entità tecniche e componenti si utilizza il modulo della direttiva particolare pertinente. La numerazione dei certificati segue il sistema dell’allegato V, parte A, con identificazione dello Stato membro, della direttiva base, dell’ultima direttiva modificativa, del numero progressivo e dell’eventuale estensione.

Il costruttore deve inoltre rilasciare il certificato di conformità per ogni veicolo conforme al tipo omologato; gli Stati membri possono richiedere, con preavviso minimo di tre mesi, l’inserimento di ulteriori indicazioni a fini fiscali o di immatricolazione, purché già presenti nella scheda informativa. Il certificato deve essere reso difficilmente falsificabile.

Per entità tecniche e componenti non originali è previsto un certificato di conformità separato; se l’omologazione è limitata a un uso specifico o a determinate combinazioni con altri elementi del veicolo, il certificato deve indicare restrizioni e prescrizioni di montaggio. L’articolo 8 impone il marchio di omologazione sui veicoli e, quando richiesto dalla direttiva particolare, su entità tecniche e componenti.

Conformità della produzione e aggiornamenti del tipo

Il costruttore è responsabile della produzione conforme al tipo omologato. Ogni modifica dei dati della scheda informativa, così come l’arresto definitivo della produzione, deve essere comunicata all’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Se la modifica comporta nuove prove o verifiche, l’autorità può richiederle e, se necessario, emettere un nuovo certificato o modificare quello esistente, informandone gli altri Stati membri.

In caso di non conformità della produzione, lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione deve adottare le misure necessarie per ristabilire la conformità, fino alla revoca dell’omologazione se del caso. Gli altri Stati membri possono chiedere verifiche allo Stato che ha omologato; in caso di revoca, le autorità devono informarsi reciprocamente entro un mese.

Servizi tecnici e controllo istituzionale

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri i nominativi e gli indirizzi delle autorità competenti e dei servizi tecnici designati, specificando le prove per le quali ciascun servizio è abilitato. I servizi tecnici devono rispettare le norme armonizzate sui laboratori di prova (EN 45001); il costruttore non può essere designato servizio tecnico, salvo deroghe espresse nelle direttive particolari. L’uso di attrezzature esterne è ammesso se autorizzato dall’autorità competente.

Libera circolazione e divieti nazionali

Gli Stati membri non possono vietare l’immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l’uso di veicoli nuovi conformi alla direttiva; analogamente, non possono vietare la circolazione di componenti ed entità tecniche nuove conformi. La prima immatricolazione e la prima immissione sul mercato sono riservate ai prodotti conformi.

Sono previste deroghe per:

  • produzioni in piccole serie, fino a 200 unità annue per tipo;
  • veicoli destinati a forze armate, ordine pubblico, protezione civile, vigili del fuoco o lavori pubblici.

Le deroghe devono essere comunicate entro un mese agli altri Stati membri, che entro tre mesi decidono se accettare l’omologazione per l’immatricolazione nel proprio territorio. È inoltre conservata la validità di talune omologazioni nazionali anteriori al 17 giugno 1993 per un periodo transitorio di quattro anni dal momento in cui le corrispondenti prescrizioni nazionali devono conformarsi alle direttive applicabili.

Veicoli di fine serie

L’articolo 16 consente una gestione transitoria dei veicoli di fine serie: gli Stati membri possono immatricolare e autorizzare la vendita o la circolazione di veicoli nuovi conformi a un tipo la cui omologazione non sia più valida, per un massimo di 12 mesi dalla perdita di validità. La disciplina vale solo per veicoli già nel territorio della Comunità e muniti di un certificato di conformità valido al momento in cui l’omologazione era ancora efficace.

La domanda è presentata dal costruttore agli Stati membri interessati, con indicazione delle ragioni tecniche ed economiche. Entro tre mesi gli Stati membri decidono se autorizzare la messa in circolazione e per quante unità. L’allegato VIII fissa due possibili limiti quantitativi alternativi, a scelta dello Stato membro:

  • massimo 10% dei veicoli dei tipi interessati immatricolati nell’anno precedente; se il 10% è inferiore a 100, può essere autorizzato fino a 100 veicoli;
  • oppure numero limitato ai veicoli per i quali un certificato di conformità valido sia stato rilasciato il giorno della fabbricazione o successivamente e sia rimasto valido almeno tre mesi, ma abbia poi perso validità per effetto dell’entrata in vigore di una direttiva particolare.

Adeguamento al progresso tecnico

Le modifiche tecniche agli allegati della direttiva e alle direttive particolari richiamate sono adottate tramite la procedura prevista dagli articoli 17 e 18, con il comitato per l’adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE. La procedura segue la decisione 1999/468/CE e prevede un termine di tre mesi per il parere/comitato di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione.

Disposizioni finali, recepimento e applicazione

La direttiva 92/61/CEE è abrogata con effetto dal 9 novembre 2003. Gli Stati membri devono adottare entro il 9 maggio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento e applicarle dal 9 novembre 2003. Dal 9 maggio 2003 gli Stati membri non possono più vietare la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla nuova direttiva.

Su richiesta del costruttore, il precedente modello di certificato di conformità può essere utilizzato per ulteriori 12 mesi a decorrere dal 9 novembre 2003. Restano salve le omologazioni rilasciate prima di tale data e la loro eventuale estensione secondo le regole originarie; tuttavia, dal 9 novembre 2004 tutti i certificati di conformità emessi dal costruttore devono essere conformi al modello dell’allegato IV.

Profili di discrezionalità nazionale e impatto operativo

La direttiva lascia agli Stati membri margini limitati ma significativi in alcune aree: definizione delle modalità di recepimento, richiesta di indicazioni aggiuntive nel certificato di conformità per fini fiscali o di immatricolazione, scelta tra le due opzioni quantitative per i veicoli di fine serie, disciplina delle deroghe per piccole serie e veicoli istituzionali, nonché eventuale mantenimento di codici nazionali per immatricolazione e tassazione. Per i professionisti italiani, la direttiva è rilevante soprattutto per la filiera dell’omologazione, per la commercializzazione e immatricolazione dei veicoli, per la gestione dei certificati di conformità e per la verifica delle deroghe e dei limiti transitori applicabili ai stock di fine serie.

Disposizioni principali

Ambito di applicazione e categorie di veicoli

L’articolo 1 definisce il perimetro materiale della disciplina: veicoli a due o tre ruote, gemellate o no, destinati alla circolazione su strada, oltre ai quadricicli leggeri (L6e) e agli altri quadricicli (L7e). Sono previste definizioni tecniche di ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, con soglie di cilindrata, potenza e velocità massima; i quadricicli L6e seguono, salvo diversa previsione, le prescrizioni dei ciclomotori a tre ruote L2e, mentre i L7e sono trattati come tricicli L5e.

Definizioni rilevanti per l’omologazione

L’articolo 2 chiarisce i concetti di tipo, variante e versione di veicolo, oltre a sistema, entità tecnica, componente, omologazione, ruote gemellate, veicoli a propulsione bimodale, costruttore e servizio tecnico. Le definizioni sono centrali per stabilire l’unità di omologazione e il contenuto dei certificati e delle prove.

Procedura di domanda e concessione dell’omologazione

L’articolo 3 prevede che la domanda di omologazione sia presentata dal costruttore all’autorità di omologazione di uno Stato membro e accompagnata dalla scheda informativa e dai documenti richiesti. L’articolo 4 impone agli Stati membri di omologare i tipi di veicolo, sistema, entità tecnica o componente che soddisfano le prescrizioni tecniche applicabili e i dati del costruttore, e disciplina i controlli sulla conformità della produzione (allegato VI). È prevista la possibilità di rifiuto dell’omologazione in presenza di un grave rischio per la sicurezza stradale, con immediata informazione alla Commissione e agli altri Stati membri.

Certificati di omologazione, numerazione e scambio di informazioni

Gli articoli 5 e 6 disciplinano il rilascio del certificato di omologazione per veicoli e per componenti/sistemi, secondo i modelli e la numerazione dell’allegato V, nonché la trasmissione agli altri Stati membri delle copie dei certificati e degli elenchi delle omologazioni concesse o rifiutate. È previsto l’invio mensile delle informazioni e, su richiesta, delle copie dei certificati di sistemi, entità tecniche o componenti.

Certificato di conformità, marcature e restrizioni d’uso

L’articolo 7 impone al costruttore di redigere il certificato di conformità per ogni veicolo conforme al tipo omologato; gli Stati membri possono, con preavviso di almeno tre mesi, richiedere informazioni aggiuntive per fini fiscali o di immatricolazione. Per entità tecniche e componenti non originali è previsto un certificato di conformità separato, salvo i casi indicati; per alcune entità tecniche e componenti l’omologazione può essere limitata e accompagnata da restrizioni di utilizzo e prescrizioni di montaggio. L’articolo 8 prevede il marchio di omologazione sui veicoli e, se richiesto dalla direttiva particolare, su entità tecniche e componenti.

Conformità della produzione e modifiche del tipo omologato

L’articolo 9 attribuisce al costruttore la responsabilità di mantenere la conformità al tipo omologato e di comunicare arresto definitivo della produzione e modifiche dei dati della scheda informativa. L’articolo 10 disciplina gli accertamenti e le misure in caso di non conformità della produzione, inclusa l’eventuale revoca dell’omologazione, nonché i relativi termini di controllo e di comunicazione tra Stati membri.

Equivalenza internazionale e misure per la sicurezza stradale

L’articolo 11 consente al Consiglio di riconoscere l’equivalenza tra le prescrizioni UE e procedure internazionali o di paesi terzi nell’ambito di accordi multilaterali o bilaterali. L’articolo 12 autorizza uno Stato membro, se un tipo omologato compromette la sicurezza stradale, a vietarne per massimo sei mesi vendita, messa in circolazione o uso nel proprio territorio.

Motivazione, servizi tecnici e riconoscimento della loro designazione

L’articolo 13 impone la motivazione puntuale dei dinieghi e delle revoche di omologazione e dei divieti di vendita o uso, con indicazione dei rimedi giurisdizionali. L’articolo 14 disciplina la notifica di autorità competenti e servizi tecnici designati; questi ultimi devono conformarsi alle norme armonizzate sui laboratori di prova (EN 45001), con regole specifiche su indipendenza del costruttore e uso di attrezzature esterne.

Libera circolazione e deroghe

L’articolo 15 vieta agli Stati membri di impedire l’immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l’uso di veicoli nuovi, sistemi, entità tecniche e componenti conformi alla direttiva. Sono previste deroghe per piccole serie fino a 200 unità annue per tipo e per veicoli destinati a forze armate, ordine pubblico, protezione civile, vigili del fuoco e lavori pubblici; restano inoltre valide, per periodi transitori, determinate omologazioni nazionali anteriori al 17 giugno 1993.

Veicoli di fine serie

L’articolo 16 consente, alle condizioni dell’allegato VIII, la immatricolazione e commercializzazione limitata di veicoli nuovi conformi a un tipo la cui omologazione sia divenuta invalida. La deroga è limitata a 12 mesi dalla perdita di validità dell’omologazione e richiede domanda del costruttore, decisione dello Stato membro entro tre mesi e comunicazione annuale alla Commissione.

Adeguamento tecnico e comitologia

Gli articoli 17 e 18 prevedono che gli adeguamenti tecnici degli allegati e delle direttive particolari siano adottati secondo la procedura comitologica, con assistenza del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico e applicazione della decisione 1999/468/CE; il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato a tre mesi.

Abrogazione e disposizioni transitorie finali

L’articolo 19 abroga la direttiva 92/61/CEE con effetto dal 9 novembre 2003. L’articolo 20 impone il recepimento entro il 9 maggio 2003 e l’applicazione dal 9 novembre 2003, con possibilità di usare il precedente modello di certificato di conformità per altri 12 mesi su richiesta del costruttore; dal 9 maggio 2003 gli Stati membri non possono più vietare la prima messa in circolazione dei veicoli conformi. L’articolo 21 salva le omologazioni rilasciate prima del 9 novembre 2003 e stabilisce che dal 9 novembre 2004 tutti i certificati di conformità devono essere conformi all’allegato IV.

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