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direttiva

Direttiva 2002/26

Direttiva 2002/26/CE della Commissione, del 13 marzo 2002, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32002L0026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce le regole tecniche per il prelievo dei campioni e per la preparazione e analisi dei campioni destinati al controllo ufficiale dell'ocratossina A nei prodotti alimentari. Il suo obiettivo è garantire risultati comparabili e rappresentativi tra Stati membri, in un contesto in cui il contaminante può essere distribuito in modo molto eterogeneo nelle partite. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 28 febbraio 2003 e assicurare che i controlli siano svolti secondo i criteri degli allegati I e II, fermo restando il richiamo alla disciplina sulla qualità dei laboratori prevista dalla direttiva 93/99/CEE.

Direttiva sui metodi di campionamento, preparazione dei campioni e criteri di analisi per il controllo ufficiale dell'ocratossina A nei prodotti alimentari.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono assicurare che il controllo ufficiale del tenore massimo di ocratossina A nei prodotti alimentari sia effettuato mediante campionamento, preparazione del campione e analisi conformi agli allegati I e II. Riguarda in particolare partite di prodotti alimentari soggetti ai tenori massimi fissati dal regolamento (CE) n. 466/2001, con regole specifiche per cereali, prodotti derivati, uve secche e, più in generale, per prodotti commercializzati sfusi, in imballaggi o al dettaglio. Non disciplina un divieto sostanziale autonomo, ma le modalità tecniche di controllo ufficiale; lascia agli Stati membri margini organizzativi su personale incaricato, modalità di riferimento nelle norme nazionali e soluzioni alternative quando il campionamento standard non sia praticabile senza danni economici considerevoli.

Direttiva 2002/26/CE sul controllo ufficiale dell'ocratossina A nei prodotti alimentari

La direttiva definisce prescrizioni tecniche armonizzate per il campionamento e l'analisi dell'ocratossina A nei prodotti alimentari, al fine di rendere affidabile e comparabile il controllo ufficiale nei diversi Stati membri. Il contesto è dato dai tenori massimi fissati dal regolamento (CE) n. 466/2001 e dall'esigenza di operare su un contaminante notoriamente distribuito in modo eterogeneo nelle partite.

Obiettivo e ratio della disciplina

La finalità principale è assicurare che il rispetto dei limiti massimi di ocratossina A sia verificato mediante procedure tecniche comuni, capaci di produrre campioni rappresentativi e risultati analitici comparabili. I considerando sottolineano che il campionamento è decisivo per la valutazione attendibile del tenore del contaminante e che i metodi di analisi devono essere fondati su criteri generali comuni, pur potendo essere aggiornati in base all'evoluzione scientifica e tecnica.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda il controllo ufficiale del tenore massimo di ocratossina A nei prodotti alimentari soggetti ai limiti del regolamento (CE) n. 466/2001. Le regole trovano applicazione soprattutto per partite di cereali, prodotti derivati e uve secche, ma l'allegato I contempla anche prodotti commercializzati sfusi, in contenitori o in confezioni singole, nonché la vendita al dettaglio. Il destinatario formale dell'atto sono gli Stati membri, che devono predisporre il quadro nazionale di esecuzione.

Obblighi per gli Stati membri

L'articolo 1 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie affinché i campioni per il controllo ufficiale siano prelevati secondo l'allegato I. L'articolo 2 impone un obbligo analogo per la preparazione dei campioni e per i metodi di analisi, che devono rispettare l'allegato II. Si tratta di obblighi di risultato, mentre la scelta della forma e dei mezzi di attuazione resta nazionale, salvo i vincoli tecnici specificamente fissati dalla direttiva.

Termine di recepimento e riferimenti nelle norme nazionali

L'articolo 3 prevede che gli Stati membri adottino entro il 28 febbraio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. È inoltre previsto l'obbligo di informare la Commissione.

Campionamento: definizioni e principi generali

L'allegato I introduce le definizioni di partita, sottopartita, campione elementare e campione globale. La partita è una quantità identificabile di prodotto con caratteristiche comuni riconosciute; la sottopartita è una porzione separata e identificabile; il campione elementare è il prelievo in un solo punto; il campione globale è l'aggregazione dei campioni elementari. Il campionamento deve essere effettuato da persona incaricata secondo le norme nazionali e, per quanto possibile, i campioni elementari devono essere prelevati in punti diversi della partita o sottopartita. Durante prelievo, preparazione, trasporto e conservazione devono essere evitate alterazioni che possano compromettere il tenore di ocratossina A o la rappresentatività del campione.

Campioni, trasporto, sigillatura e documentazione

Ogni campione deve essere collocato in un recipiente pulito e inerte, idoneo a proteggerlo da contaminazioni e danni durante il trasporto. Il campione ufficiale va sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le prescrizioni nazionali. Per ogni prelievo deve essere redatto un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza la partita campionata, la data e il luogo del campionamento, nonché le informazioni utili all'analista.

Regole specifiche di campionamento per cereali e uve secche

Per i cereali e i prodotti derivati, le partite pari o superiori a 50 tonnellate devono essere suddivise in sottopartite fisicamente separabili secondo la tabella 1; il peso della sottopartita può superare quello indicato fino al 20% quando la partita non è un multiplo esatto. Ciascuna sottopartita è oggetto di campionamento separato. Per queste partite il numero di campioni elementari è 100 e il peso del campione elementare è 10 kg.

Per cereali inferiori a 50 tonnellate e uve secche inferiori a 15 tonnellate, il piano di campionamento deve essere proporzionato al peso della partita e comprendere da 10 a 100 campioni elementari, riuniti in un campione globale di 1-10 kg. Le tabelle 2 e 3 dell'allegato indicano il numero di campioni elementari in funzione del peso della partita.

Campionamento nella distribuzione al dettaglio e procedure alternative

Nella fase della distribuzione al dettaglio il campionamento deve avvenire, per quanto possibile, secondo le regole generali. Se ciò non è possibile, sono ammesse altre procedure efficaci, purché garantiscano una rappresentatività sufficiente della partita campionata. Inoltre, quando l'applicazione delle regole ordinarie per partite di cereali o uve secche comporti danni economici considerevoli, può essere utilizzato un metodo alternativo, a condizione che il campionamento resti il più rappresentativo possibile e che il metodo sia chiaramente descritto e documentato.

Esito del controllo della partita

L'allegato I collega direttamente l'esito del controllo alla conformità del campione globale: la partita o sottopartita è accettata se il campione globale è conforme al limite massimo; è rifiutata se il campione lo supera.

Preparazione del campione in laboratorio

L'allegato II enfatizza l'esigenza di una preparazione accurata, data la distribuzione estremamente eterogenea dell'ocratossina A. Il campione da analizzare deve essere preparato utilizzando la totalità del materiale giunto in laboratorio. Ogni campione di laboratorio deve essere macinato finemente e omogeneizzato con cura, così da ridurre al minimo il rischio di risultati non rappresentativi.

Criteri per i metodi di analisi e controllo di qualità

I metodi di analisi devono, per quanto possibile, essere conformi ai punti 1 e 2 dell'allegato alla direttiva 85/591/CEE. In assenza di un metodo comunitario specifico per l'ocratossina A, il laboratorio può scegliere il metodo più appropriato, purché rispetti i criteri indicati nell'allegato II e i parametri di fedeltà calcolati secondo l'equazione di Horwitz richiamata dal testo. Vengono definiti ripetibilità e riproducibilità, con le rispettive formule (r = 2,8 × sr e R = 2,8 × sR) e con i relativi scarti tipo relativi (RSDr e RSDR).

Recupero e registrazione del risultato analitico

Il risultato analitico può essere registrato corretto o non corretto per il recupero; in ogni caso devono essere indicati il modo di registrazione e il tasso di recupero. Questa previsione è rilevante per l'uniformità della reporting analysis nei controlli ufficiali.

Norme di qualità dei laboratori

La direttiva richiama espressamente la direttiva 93/99/CEE, imponendo ai laboratori incaricati dei controlli ufficiali il rispetto delle relative norme di qualità. Ne deriva che la disciplina tecnica sul campionamento e sull'analisi opera in coordinamento con il sistema di garanzia della qualità dei laboratori ufficiali già previsto dal diritto UE.

Disposizioni principali

Obbligo di campionamento secondo l'allegato I

L'articolo 1 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie affinché i campioni destinati al controllo ufficiale del tenore massimo di ocratossina A nei prodotti alimentari siano prelevati secondo le modalità dell'allegato I.

Obbligo di preparazione e analisi secondo l'allegato II

L'articolo 2 richiede che la preparazione del campione e il metodo di analisi per il controllo ufficiale siano conformi ai criteri stabiliti nell'allegato II.

Termine di recepimento e obbligo di notifica

L'articolo 3 stabilisce che gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 28 febbraio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 4 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 5 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Regole di campionamento: definizioni, rappresentatività e precauzioni

L'allegato I definisce partita, sottopartita, campione elementare e campione globale; impone che il campionamento sia effettuato da persona incaricata secondo le norme nazionali e che i campioni elementari siano prelevati per quanto possibile in punti diversi della partita o sottopartita. Il campione globale è ottenuto mescolando i campioni elementari e devono essere adottate precauzioni per evitare alterazioni che incidano sul tenore di ocratossina A o sulla rappresentatività. I campioni devono essere conservati e trasportati in contenitori idonei, sigillati e accompagnati da verbale di campionamento.

Regole specifiche per cereali e uve secche

L'allegato I prevede una disciplina specifica per cereali e prodotti derivati, in particolare per partite pari o superiori a 50 tonnellate, da suddividere in sottopartite secondo la tabella 1, con 100 campioni elementari da 10 kg per sottopartita. Per cereali sotto 50 tonnellate e uve secche sotto 15 tonnellate è previsto un piano proporzionato al peso della partita, con 10-100 campioni elementari e un campione globale di 1-10 kg. Per la vendita al dettaglio, il prelievo deve avvenire per quanto possibile secondo le stesse regole, altrimenti con procedure alternative idonee a garantire sufficiente rappresentatività.

Accettazione o rifiuto della partita

L'allegato I stabilisce che la partita o sottopartita è accettata se il campione globale è conforme al limite massimo e rifiutata se il campione supera tale limite.

Preparazione del campione e omogeneizzazione

L'allegato II richiede che, data l'estrema eterogeneità dell'ocratossina A, i campioni siano preparati con la massima cura e soprattutto omogeneizzati; il campione da analizzare deve essere ottenuto utilizzando la totalità del prodotto giunto in laboratorio. Ogni campione di laboratorio deve essere macinato finemente e mescolato accuratamente.

Criteri di analisi, fedeltà e recupero

L'allegato II definisce i parametri di fedeltà, distinguendo ripetibilità e riproducibilità, con le relative formule (r = 2,8 × sr; R = 2,8 × sR) e gli scarti tipo relativi (RSDr e RSDR). Se non esiste un metodo comunitario specifico, i laboratori possono scegliere il metodo, purché rispetti i criteri indicati e l'equazione di Horwitz richiamata nell'allegato. Il risultato analitico deve essere registrato corretto o non corretto per il recupero, con indicazione del modo di registrazione e del tasso di recupero.

Qualità dei laboratori

L'allegato II richiama l'obbligo per i laboratori di conformarsi alle disposizioni della direttiva 93/99/CEE sulle misure supplementari per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialicontaminanti alimentarilaboratori di provacampionamento e analisi

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