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direttiva

Direttiva 2002/29

Direttiva 2002/29/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Normativa europea32002L0029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2002/29/CE della Commissione aggiorna la direttiva 2001/32/CE sul riconoscimento delle zone protette esposte a particolari rischi fitosanitari. La modifica riguarda soprattutto la proroga temporanea di alcune zone protette e la revisione di altre, alla luce delle informazioni fornite dagli Stati membri sulla diffusione di specifici organismi nocivi. La direttiva interviene inoltre sull’allegato della direttiva 2001/32/CE per adeguare l’elenco delle zone e degli organismi interessati. Gli Stati membri dovevano recepire le disposizioni entro il 31 marzo 2002, applicandole dal 1° aprile 2002.

Modifica la direttiva 2001/32/CE aggiornando l’elenco e la delimitazione di alcune zone protette fitosanitarie nell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri destinatari e, sul piano materiale, alle zone protette riconosciute in relazione a specifici organismi nocivi ai vegetali: Erwinia amylovora, Beet necrotic yellow vein virus, Citrus tristeza virus, Dendroctonus micans e Matsucoccus feytaudi. Incide sulla delimitazione territoriale di zone protette in Irlanda, Italia, Austria, Regno Unito, Svezia e Francia, con effetti temporanei fino al 31 marzo 2003 per alcune aree e con esclusione/ridefinizione di talune porzioni territoriali italiane e del Regno Unito.

Direttiva 2002/29/CE: aggiornamento delle zone protette fitosanitarie

La direttiva interviene sulla direttiva 2001/32/CE, che disciplina il riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e delle indagini aggiornate sulla diffusione di alcuni organismi nocivi, rivede la durata e l’estensione territoriale di diverse zone protette e modifica di conseguenza l’allegato della direttiva di base.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento è adottato in attuazione della direttiva 2000/29/CE e della direttiva 2001/32/CE. Dai considerando emerge che alcune zone protette erano state riconosciute in via provvisoria fino al 31 marzo 2002 e che, per talune di esse, era necessario un ulteriore periodo limitato per completare le informazioni sulla diffusione degli organismi nocivi e concludere gli sforzi di eradicazione. In altri casi, invece, le informazioni aggiornate rendevano opportuno restringere o sopprimere il riconoscimento di zone protette, oppure modificarne l’ambito vegetale o territoriale.

Ambito territoriale e sostanziale

La direttiva incide sulle zone protette riconosciute nei confronti di:

  • Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
  • Beet necrotic yellow vein virus;
  • Citrus tristeza virus;
  • Dendroctonus micans Kugelan;
  • Matsucoccus feytaudi Duc.

Le modifiche riguardano in particolare Irlanda, Italia, Austria, Regno Unito, Svezia e Francia. Per l’Italia, il testo specifica con precisione le aree interessate, includendo la Puglia e varie province/porzioni territoriali di Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Per il Regno Unito, la zona protetta rispetto al Beet necrotic yellow vein virus viene limitata all’Irlanda del Nord. Per la Svezia, il riconoscimento passa da permanente a provvisorio fino al 31 marzo 2003.

Modifiche alla direttiva 2001/32/CE

L’articolo 1 dispone che la direttiva 2001/32/CE sia modificata come segue:

  • il secondo comma dell’articolo 1 è sostituito per prorogare fino al 31 marzo 2003 il riconoscimento di alcune zone protette per Erwinia amylovora in Irlanda, Italia e Austria;
  • il terzo comma dell’articolo 1 è sostituito per riconoscere fino al 31 marzo 2003 la zona svedese interessata nei confronti del Beet necrotic yellow vein virus;
  • l’allegato della direttiva 2001/32/CE è modificato conformemente all’allegato della direttiva 2002/29/CE.

L’allegato della direttiva modificativa contiene ulteriori aggiustamenti tecnici: sostituzioni di testi in tabelle, soppressione del punto 14 della lettera a), limitazione al Regno Unito (Irlanda del Nord) per una voce dell’elenco e soppressione di una descrizione di vegetali alla lettera d), punto 3.

Obblighi per gli Stati membri e termine di trasposizione

La direttiva è una direttiva di modifica e impone agli Stati membri un obbligo di recepimento entro il 31 marzo 2002. Gli Stati devono:

  • adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • informare immediatamente la Commissione;
  • applicare le nuove disposizioni dal 1° aprile 2002.

Il testo lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità limitato quanto alle modalità formali del rinvio alla direttiva, che può essere inserito nel testo nazionale oppure aggiunto all’atto della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essendo rivolta agli Stati membri, produce i suoi effetti attraverso il successivo recepimento negli ordinamenti nazionali, nel rispetto della data di applicazione fissata al 1° aprile 2002.

Rilievi operativi per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il testo assume rilievo soprattutto sul piano fitosanitario e regolatorio: occorre verificare la corretta delimitazione delle aree riconosciute come zone protette, l’aggiornamento dei riferimenti normativi nazionali di recepimento e la coerenza delle misure interne con le nuove scadenze e con le restrizioni territoriali introdotte dalla Commissione.

Disposizioni principali

Proroga e ridefinizione delle zone protette

L’articolo 1 modifica l’articolo 1 della direttiva 2001/32/CE, prorogando fino al 31 marzo 2003 il riconoscimento di alcune zone protette per Erwinia amylovora in Irlanda, in Italia (Puglia, Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Lombardia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Bolzano; e specifiche porzioni del Veneto e del Trentino) e in Austria (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol/distretto amministrativo di Lienz, Steiermark, Wien). Proroga inoltre fino al 31 marzo 2003 il riconoscimento di una zona protetta della Svezia per il Beet necrotic yellow vein virus.

Modifica dell’allegato della direttiva 2001/32/CE

L’allegato è modificato secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva 2002/29/CE: viene sostituito il testo relativo a talune voci, soppresso il punto 14 della lettera a), aggiornata la delimitazione territoriale del Regno Unito con riferimento esclusivo all’Irlanda del Nord e soppressa, alla lettera d), punto 3, una specifica descrizione relativa ai vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e ibridi.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1° aprile 2002. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturamercato internoprotezione delle piante

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