Direttiva 2002/31
Direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per l'etichettatura del consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico. Impone un'etichetta, una scheda informativa e, per le vendite a distanza, determinate informazioni minime, basate su misurazioni secondo norme armonizzate. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 1o gennaio 2003 e applicarle dalla stessa data, con una deroga transitoria fino al 30 giugno 2003 per taluni prodotti e comunicazioni non conformi.
Etichettatura energetica dei condizionatori d'aria per uso domestico e regole di informazione al consumatore
Ambito di applicazione
Si applica ai condizionatori d'aria per uso domestico alimentati dalla rete elettrica, come definiti dalle norme europee EN 255-1, EN 814-2 e dalle norme armonizzate richiamate dall'articolo 2. Restano esclusi gli apparecchi alimentabili anche da altre fonti di energia, gli apparecchi aria-acqua e acqua-acqua e le unità con potenza refrigerante superiore a 12 kW. Le prescrizioni riguardano fabbricanti e, sul piano dell'immissione sul mercato e della comunicazione commerciale, i prodotti offerti in vendita, locazione o locazione-vendita; l'applicazione è subordinata all'uso di norme armonizzate per le misurazioni e, per le informazioni sul rumore, all'eventuale richiesta degli Stati membri ai sensi della direttiva 86/594/CEE.
Etichettatura energetica dei condizionatori d'aria per uso domestico
La direttiva 2002/31/CE della Commissione stabilisce le modalità di applicazione della direttiva quadro 92/75/CEE in relazione all'indicazione del consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico. Essa si colloca nel contesto delle politiche di risparmio energetico e di armonizzazione del mercato interno, considerando l'incidenza significativa dei consumi elettrici di tali apparecchi e il loro potenziale di miglioramento dell'efficienza.
Finalità e contesto normativo
La direttiva dà attuazione all'obbligo, previsto dalla direttiva 92/75/CEE, di adottare direttive specifiche per diverse categorie di apparecchi domestici. Il sistema si fonda sull'etichettatura energetica uniforme e su informazioni standardizzate destinate a consentire al consumatore un confronto immediato tra modelli diversi.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica ai condizionatori d'aria per uso domestico alimentati dalla rete elettrica, definiti mediante il rinvio alle norme europee EN 255-1, EN 814-2 e alle norme armonizzate di cui all'articolo 2. Sono esclusi:
- gli apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia;
- gli apparecchi aria-acqua e acqua-acqua;
- le unità con potenza refrigerante superiore a 12 kW.
Norme tecniche e misurazioni
I valori da riportare devono essere determinati mediante norme armonizzate adottate dal CEN su mandato della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE, con riferimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale e recepito dagli Stati membri. Per le indicazioni sul rumore, la direttiva prevede un rinvio alla direttiva 86/594/CEE: tali dati sono richiesti solo se lo Stato membro li esige ai sensi dell'articolo 3 di tale direttiva.
Documentazione tecnica
La documentazione tecnica prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/75/CEE deve comprendere almeno:
- nome e indirizzo del fabbricante;
- descrizione generale dell'apparecchio idonea a identificarlo univocamente;
- informazioni, anche grafiche, sulle principali caratteristiche progettuali che incidono maggiormente sul consumo di energia;
- risultati delle principali misurazioni effettuate secondo le procedure di prova delle norme armonizzate;
- eventuali istruzioni per l'uso.
Se i dati relativi a una particolare combinazione di modelli derivano da calcoli, progettazione o estrapolazioni, la documentazione deve includere i dettagli dei calcoli, delle estrapolazioni e delle prove effettuate per verificarne l'esattezza, compresi i dettagli del modello matematico per i sistemi split.
Etichetta energetica
L'etichetta deve essere conforme al modello dell'allegato I e deve essere apposta all'esterno del lato frontale o superiore dell'apparecchio, in posizione ben visibile e non occultata. Essa contiene, tra l'altro:
- il nome o marchio del costruttore;
- l'identificazione del modello;
- la classe di efficienza energetica;
- il consumo indicativo annuo di energia, calcolato su 500 ore/anno in modalità raffreddamento a pieno regime;
- la potenza refrigerante;
- l'EER;
- il tipo di apparecchio;
- il tipo di raffreddamento;
- per gli apparecchi con funzione riscaldamento, la potenza termica e la classe di efficienza in modalità riscaldamento;
- facoltativamente, la rumorosità del ciclo in funzionamento normale.
L'allegato I disciplina inoltre la struttura grafica dell'etichetta e consente, per gli apparecchi che abbiano ottenuto il marchio UE di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, l'aggiunta del relativo logo.
Scheda informativa e vendite a distanza
La scheda informativa deve riportare i dati elencati nell'allegato II. Tali informazioni possono essere presentate in tabella anche per più apparecchi dello stesso costruttore. Se la scheda riproduce già l'etichetta, è sufficiente aggiungere le sole informazioni non presenti sull'etichetta.
Per la vendita per corrispondenza, i cataloghi, le offerte scritte, la pubblicità su Internet e gli altri mezzi elettronici che non consentono al potenziale cliente di esaminare l'apparecchio devono contenere le informazioni dell'allegato III, nello stesso ordine previsto per la scheda informativa.
Classificazione di efficienza energetica
L'allegato IV stabilisce le classi energetiche mediante tabelle basate sull'EER per il raffreddamento e sul COP per il riscaldamento, distinguendo tra condizionatori raffreddati ad aria e ad acqua. Per la modalità riscaldamento, la scala va da A a G; se il riscaldamento è fornito da una resistenza elettrica, il COP è pari a 1.
Recepimento, applicazione e disciplina transitoria
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 1o gennaio 2003 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dalla stessa data. I testi nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere accompagnati da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate.
In via transitoria, fino al 30 giugno 2003, gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato, la commercializzazione e/o l'esposizione di prodotti non conformi e la distribuzione di comunicazioni a stampa non conformi.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e vincola gli Stati membri, che sono i suoi destinatari.
Disposizioni principali
Oggetto e campo di applicazione
La direttiva disciplina l'etichettatura energetica dei condizionatori d'aria per uso domestico alimentati dalla rete elettrica. Sono esclusi gli apparecchi alimentabili anche da altre fonti di energia, quelli aria-acqua e acqua-acqua e le unità con potenza refrigerante superiore a 12 kW (art. 1).
Norme di misurazione e rinvio alla direttiva quadro
I dati da fornire devono essere misurati secondo norme armonizzate adottate dal CEN su mandato della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE, pubblicate nella Gazzetta ufficiale e recepite dagli Stati membri. Le disposizioni sugli obblighi informativi relativi al rumore si applicano solo se lo Stato membro richiede tali informazioni ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 86/594/CEE (art. 2).
Documentazione tecnica, etichetta, scheda e informazioni a distanza
La documentazione tecnica deve contenere dati identificativi del fabbricante, descrizione dell'apparecchio, caratteristiche progettuali rilevanti per i consumi, risultati delle misurazioni e istruzioni d'uso; se i valori derivano da calcoli o estrapolazioni, occorre includere i dettagli dei calcoli e delle prove di verifica (art. 3, par. 1). L'etichetta deve conformarsi all'allegato I ed essere apposta sul lato frontale o superiore in modo chiaramente visibile; la scheda informativa deve seguire l'allegato II (art. 3, parr. 2 e 3). Per vendite tramite stampa, cataloghi, Internet o altri mezzi a distanza, la comunicazione deve contenere le informazioni dell'allegato III (art. 3, par. 4).
Classificazione di efficienza energetica
La classe di efficienza energetica di ciascun apparecchio deve essere determinata secondo l'allegato IV, sulla base dell'EER in modalità raffreddamento e del COP in modalità riscaldamento, con distinzioni tra apparecchi raffreddati ad aria e ad acqua (art. 3, par. 5 e allegato IV).
Disciplina transitoria
Fino al 30 giugno 2003 gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato, la commercializzazione e/o l'esposizione di prodotti e la distribuzione di comunicazioni a stampa non conformi alle disposizioni della direttiva (art. 4).
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 1o gennaio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e applicarle dal 1o gennaio 2003. Le misure nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva o essere corredate di tale rinvio all'atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate (art. 5).
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri (artt. 6 e 7).
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