Cassazione Civile, Ordinanza n. 35544/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una proposta irrevocabile di acquisto di un'imbarcazione, nella quale era previsto che una parte rilevante del prezzo sarebbe stata pagata mediante un contratto di leasing concluso dall'acquirente con una società di leasing, mentre il residuo sarebbe stato versato in denaro oppure mediante consegna, in permuta, di un'altra imbarcazione di cui l'acquirente disponeva in leasing. Poiché il residuo non veniva corrisposto, il fallimento della società venditrice agiva per ottenerne il pagamento. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che l'acquirente si fosse obbligato a pagare il residuo prezzo o a procurare la barca in permuta e che non avesse provato l'adempimento. In Cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione degli artt. 2679, 1987 e 1988 c.c., sostenendo che dalla compravendita non emergeva alcuna obbligazione a suo carico, essendo egli solo utilizzatore nel contratto principale con la finanziaria, e che la scrittura privata poteva al più valere come ricognizione di debito, nulla perché il titolo originario sarebbe stato privo di forma scritta; (2) violazione degli artt. 2732, 2733 e 2735 c.c., perché la quietanza rilasciata dalla venditrice avrebbe attestato il pagamento dell'intero prezzo e, avendo valore confessorio, avrebbe potuto essere superata solo per errore di fatto o violenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato: inammissibile perché formulato in termini di erronea ricostruzione della volontà negoziale senza riportare e localizzare il contenuto degli atti; infondato perché la Corte di merito non aveva qualificato la dichiarazione come mera ricognizione di debito, ma come autonoma assunzione di obbligazione, inserita nello stesso contesto documentale in cui convivevano due negozi distinti con parti diverse. Ha poi dichiarato il secondo motivo inammissibile, perché la sentenza impugnata non negava il valore confessorio della quietanza in sé, ma ne limitava l'efficacia alla società di leasing, che era la destinataria del pagamento, non anche al ricorrente; pertanto la ratio decidendi era diversa da quella censurata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2679 c.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla mancanza di un'obbligazione autonoma; la Corte non affronta specificamente la norma, ritenendo la censura inammissibile e comunque infondata perché la volontà negoziale è stata qualificata come assunzione autonoma di obbligo.
art. 1987 c.c.
Richiamato per sostenere che la promessa di pagamento o il riconoscimento di debito non sarebbero idonei a fondare l'obbligazione dedotta; la Corte esclude la pertinenza del richiamo perché la decisione di merito non ha fondato la condanna su una mera ricognizione di debito.
art. 1988 c.c.
Invocato per contestare la valenza dell'impegno assunto nel documento; la Corte rileva che la qualificazione operata dal giudice di merito è quella di autonoma obbligazione e non di ricognizione di debito.
art. 2732 c.c.
Richiamato con riferimento all'impugnazione della confessione contenuta nella quietanza; la Corte osserva che la sentenza impugnata non aveva messo in discussione la regola dell'impugnabilità della confessione.
art. 2733 c.c.
Richiamato come norma sulla confessione giudiziale; la Corte lo considera non decisivo perché la quietanza era stata valutata come riferita alla sola somma versata dalla finanziaria.
art. 2735 c.c.
Richiamato in tema di quietanza/confessione; la Corte afferma che la quietanza rilasciata alla finanziaria non prova il pagamento anche del residuo preteso dal fallimento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando un contratto o un unico documento contengono più dichiarazioni negoziali, il giudice può individuare negozi distinti con parti diverse; la circostanza che un soggetto non sia parte di uno dei negozi non esclude che possa essere parte di un distinto impegno assunto nello stesso contesto documentale.
- La censura per violazione di legge non può risolversi nella contestazione della ricostruzione della volontà delle parti senza trascrivere o indicare specificamente gli atti interpretati dal giudice di merito.
- La qualificazione di una dichiarazione come autonoma obbligazione, e non come mera ricognizione di debito, rende irrilevanti le doglianze fondate sulla disciplina della ricognizione di debito.
- La quietanza ha efficacia confessorio-probatoria nei limiti del rapporto e del destinatario cui si riferisce; se il pagamento è stato eseguito da un soggetto terzo, la quietanza rilasciata a quest'ultimo non prova automaticamente anche l'adempimento di obbligazioni ulteriori e diverse assunte da altro soggetto.
- In cassazione è inammissibile la censura che colpisce una ratio decidendi diversa da quella effettivamente posta a base della decisione impugnata.
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