Sentenza n. 10196/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento della determinazione dirigenziale – emessa da Roma Capitale, Municipio Roma XIV – Direzione tecnica –Servizi ispettorato e disciplina edilizia privata rep. n. CT/390/2026 del 16/02/2026, prot. n. CT/19732/2026 del 16/02/2026, notificata il 25.02.2026, recante ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi edilizi ivi indicati, e di ogni altro atto connesso ivi compresi la determinazione di sospensione dei lavori n. rep. CT/2816/2025 e n. prot. CT/168457/2025 e, per quanto necessario, il parere QI/140687 del 28.07.2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di rimozione o demolizione di una struttura in legno di circa 11 mq destinata al ricovero di attrezzi da giardino, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ingiunzione comunale di demolizione deducendo, in primo luogo, violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990 e degli artt. 3, 6, 10 e 33 d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria, oscurità e carenza di motivazione, travisamento dei fatti e motivazione postuma. Ha sostenuto che il provvedimento non chiarisse se l’abuso riguardasse la realizzazione originaria del manufatto, risalente al 2007, oppure il ripristino di parti degradate eseguito nel 2025. Ha inoltre contestato la nota comunale successiva, adottata in risposta all’istanza di autotutela, e il parere del 2018 richiamato dalla stessa. In secondo luogo, ha dedotto la riconducibilità dell’opera all’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 380/2001 e del glossario dell’edilizia libera di cui al d.m. 2 marzo 2018, sostenendo che si trattasse di un ripostiglio per attrezzi, facilmente amovibile, privo di fondazioni, impianti e ancoraggi, con interventi del 2025 aventi natura meramente manutentiva. Ha contestato anche il limite dimensionale di 4 mq indicato nel parere comunale del 2018. In terzo luogo, ha dedotto violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, ritenendo la demolizione eccessiva rispetto alle caratteristiche e alla destinazione del manufatto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto autonomamente e congruamente motivata l’ingiunzione, che descriveva il manufatto come struttura in legno di oltre 11 mq., ne affermava l’abusività e lo qualificava come ristrutturazione edilizia pesante, con richiamo all’art. 16 l.r. n. 15/2008 e alla misura demolitoria. Di conseguenza, sono state ritenute irrilevanti le contestazioni relative alla successiva nota comunale del 27 marzo 2026 e al parere del 2018, non trattandosi di elementi necessari a integrare la motivazione dell’atto impugnato. Quanto alla rilevanza edilizia dell’opera, il Collegio ha affermato che non è decisiva la sua amovibilità materiale, bensì la temporaneità della destinazione d’uso. Un manufatto destinato a soddisfare esigenze permanenti determina una trasformazione non temporanea del territorio e necessita di titolo edilizio, anche se smontabile o non stabilmente infisso al suolo. La destinazione al ricovero di attrezzi e la stessa realizzazione risalente al 2007 escludono la precarietà. È stata inoltre esclusa la natura di pertinenza urbanistico-edilizia, poiché l’opera presenta autonomia funzionale e dimensioni non modeste. Per la medesima ragione, una struttura di oltre 11 mq. non è stata ritenuta un elemento di arredo o un ripostiglio di limitate dimensioni riconducibile all’edilizia libera prevista dal glossario. Il TAR ha poi escluso la configurabilità dei vizi di proporzionalità e ragionevolezza, trattandosi di attività repressiva vincolata, e ha ritenuto non tutelabile l’affidamento in presenza di un manufatto abusivo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa audizione delle parti.
artt. 3 e 10 l. 241/1990
Invocati dalla ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione e alle garanzie procedimentali; le relative censure sono state respinte perché l’ingiunzione è stata ritenuta congruamente motivata.
art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001
La precarietà dell’opera, rilevante ai fini dell’esonero dal permesso di costruire, richiede un uso specifico e temporalmente delimitato; non ricorre quando il manufatto soddisfa esigenze permanenti.
art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001
La disposizione sugli interventi pertinenziali qualificabili come nuove costruzioni presuppone la nozione urbanistica di pertinenza, che deve essere ricavata dai criteri elaborati dalla giurisprudenza.
art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 380/2001
le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
Non consente di ricondurre all’edilizia libera un manufatto autonomamente funzionale e di dimensioni superiori a quelle limitate contemplate dal glossario.
art. 16 l.r. n. 15/2008
Richiamato nell’ingiunzione quale fondamento della qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia pesante e della conseguente prescrizione demolitoria.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Invocato dalla ricorrente; la decisione conferma la legittimità della repressione demolitoria in relazione alla qualificazione abusiva dell’intervento.
d.m. 2 marzo 2018, glossario dell’edilizia libera, punto 48 dell’allegato 6
Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo
La nozione di manufatto di limitate dimensioni non comprende una struttura di oltre 11 mq., considerato il significativo impatto sul territorio.
art. 1, comma 2, d.lgs. 222/2016
Richiamato quale base normativa per l’approvazione del glossario dell’edilizia libera.
art. 21-octies l. 241/1990
Adunanza Plenaria n. 9/2017
Richiamata per escludere la tutela dell’affidamento in presenza di un abuso edilizio contestato e non controverso.
Massime di principio
- La precarietà di un manufatto edilizio non dipende dalla sua amovibilità, smontabilità o dal mancato stabile ancoraggio al suolo, ma dalla concreta destinazione impressa al bene e dalla temporaneità dell’uso; un’opera destinata a soddisfare esigenze permanenti richiede titolo edilizio.
- Un manufatto destinato al ricovero stabile di attrezzi, realizzato da lungo tempo e dotato di autonomia funzionale, non può essere qualificato come opera precaria né come pertinenza urbanistico-edilizia di modesta entità.
- La previsione del glossario dell’edilizia libera relativa ai ripostigli per attrezzi riguarda esclusivamente manufatti accessori di limitate dimensioni e privi di stabile infissione; una struttura di oltre 11 mq., per il significativo impatto territoriale, non rientra nell’edilizia libera.
- Quando l’ingiunzione di demolizione descrive adeguatamente il manufatto, ne afferma l’abusività e indica la qualificazione edilizia e la misura repressiva applicata, la motivazione deve ritenersi autosufficiente; sono irrilevanti le contestazioni rivolte a motivazioni contenute in atti successivi o in pareri non necessari a integrare l’atto impugnato.
- L’attività repressiva degli abusi edilizi ha natura vincolata; pertanto, una volta accertata l’abusività dell’opera, non sono configurabili, in termini impeditivi della demolizione, vizi autonomi di sproporzione o irragionevolezza, né un affidamento tutelabile del responsabile dell’abuso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →