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Sentenza

Sentenza n. 10196/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento della determinazione dirigenziale – emessa da Roma Capitale, Municipio Roma XIV – Direzione tecnica –Servizi ispettorato e disciplina edilizia privata rep. n. CT/390/2026 del 16/02/2026, prot. n. CT/19732/2026 del 16/02/2026, notificata il 25.02.2026, recante ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi edilizi ivi indicati, e di ogni altro atto connesso ivi compresi la determinazione di sospensione dei lavori n. rep. CT/2816/2025 e n. prot. CT/168457/2025 e, per quanto necessario, il parere QI/140687 del 28.07.2018.

Giustizia amministrativa202605591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di rimozione o demolizione di una struttura in legno di circa 11 mq destinata al ricovero di attrezzi da giardino, nonché gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ingiunzione comunale di demolizione deducendo, in primo luogo, violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990 e degli artt. 3, 6, 10 e 33 d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria, oscurità e carenza di motivazione, travisamento dei fatti e motivazione postuma. Ha sostenuto che il provvedimento non chiarisse se l’abuso riguardasse la realizzazione originaria del manufatto, risalente al 2007, oppure il ripristino di parti degradate eseguito nel 2025. Ha inoltre contestato la nota comunale successiva, adottata in risposta all’istanza di autotutela, e il parere del 2018 richiamato dalla stessa. In secondo luogo, ha dedotto la riconducibilità dell’opera all’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 380/2001 e del glossario dell’edilizia libera di cui al d.m. 2 marzo 2018, sostenendo che si trattasse di un ripostiglio per attrezzi, facilmente amovibile, privo di fondazioni, impianti e ancoraggi, con interventi del 2025 aventi natura meramente manutentiva. Ha contestato anche il limite dimensionale di 4 mq indicato nel parere comunale del 2018. In terzo luogo, ha dedotto violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, ritenendo la demolizione eccessiva rispetto alle caratteristiche e alla destinazione del manufatto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto autonomamente e congruamente motivata l’ingiunzione, che descriveva il manufatto come struttura in legno di oltre 11 mq., ne affermava l’abusività e lo qualificava come ristrutturazione edilizia pesante, con richiamo all’art. 16 l.r. n. 15/2008 e alla misura demolitoria. Di conseguenza, sono state ritenute irrilevanti le contestazioni relative alla successiva nota comunale del 27 marzo 2026 e al parere del 2018, non trattandosi di elementi necessari a integrare la motivazione dell’atto impugnato. Quanto alla rilevanza edilizia dell’opera, il Collegio ha affermato che non è decisiva la sua amovibilità materiale, bensì la temporaneità della destinazione d’uso. Un manufatto destinato a soddisfare esigenze permanenti determina una trasformazione non temporanea del territorio e necessita di titolo edilizio, anche se smontabile o non stabilmente infisso al suolo. La destinazione al ricovero di attrezzi e la stessa realizzazione risalente al 2007 escludono la precarietà. È stata inoltre esclusa la natura di pertinenza urbanistico-edilizia, poiché l’opera presenta autonomia funzionale e dimensioni non modeste. Per la medesima ragione, una struttura di oltre 11 mq. non è stata ritenuta un elemento di arredo o un ripostiglio di limitate dimensioni riconducibile all’edilizia libera prevista dal glossario. Il TAR ha poi escluso la configurabilità dei vizi di proporzionalità e ragionevolezza, trattandosi di attività repressiva vincolata, e ha ritenuto non tutelabile l’affidamento in presenza di un manufatto abusivo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa audizione delle parti.

  • artt. 3 e 10 l. 241/1990

    Invocati dalla ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione e alle garanzie procedimentali; le relative censure sono state respinte perché l’ingiunzione è stata ritenuta congruamente motivata.

  • art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001

    La precarietà dell’opera, rilevante ai fini dell’esonero dal permesso di costruire, richiede un uso specifico e temporalmente delimitato; non ricorre quando il manufatto soddisfa esigenze permanenti.

  • art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001

    La disposizione sugli interventi pertinenziali qualificabili come nuove costruzioni presuppone la nozione urbanistica di pertinenza, che deve essere ricavata dai criteri elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 380/2001

    le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

    Non consente di ricondurre all’edilizia libera un manufatto autonomamente funzionale e di dimensioni superiori a quelle limitate contemplate dal glossario.

  • art. 16 l.r. n. 15/2008

    Richiamato nell’ingiunzione quale fondamento della qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia pesante e della conseguente prescrizione demolitoria.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    Invocato dalla ricorrente; la decisione conferma la legittimità della repressione demolitoria in relazione alla qualificazione abusiva dell’intervento.

  • d.m. 2 marzo 2018, glossario dell’edilizia libera, punto 48 dell’allegato 6

    Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo

    La nozione di manufatto di limitate dimensioni non comprende una struttura di oltre 11 mq., considerato il significativo impatto sul territorio.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 222/2016

    Richiamato quale base normativa per l’approvazione del glossario dell’edilizia libera.

  • art. 21-octies l. 241/1990

  • Adunanza Plenaria n. 9/2017

    Richiamata per escludere la tutela dell’affidamento in presenza di un abuso edilizio contestato e non controverso.

Massime di principio

  • La precarietà di un manufatto edilizio non dipende dalla sua amovibilità, smontabilità o dal mancato stabile ancoraggio al suolo, ma dalla concreta destinazione impressa al bene e dalla temporaneità dell’uso; un’opera destinata a soddisfare esigenze permanenti richiede titolo edilizio.
  • Un manufatto destinato al ricovero stabile di attrezzi, realizzato da lungo tempo e dotato di autonomia funzionale, non può essere qualificato come opera precaria né come pertinenza urbanistico-edilizia di modesta entità.
  • La previsione del glossario dell’edilizia libera relativa ai ripostigli per attrezzi riguarda esclusivamente manufatti accessori di limitate dimensioni e privi di stabile infissione; una struttura di oltre 11 mq., per il significativo impatto territoriale, non rientra nell’edilizia libera.
  • Quando l’ingiunzione di demolizione descrive adeguatamente il manufatto, ne afferma l’abusività e indica la qualificazione edilizia e la misura repressiva applicata, la motivazione deve ritenersi autosufficiente; sono irrilevanti le contestazioni rivolte a motivazioni contenute in atti successivi o in pareri non necessari a integrare l’atto impugnato.
  • L’attività repressiva degli abusi edilizi ha natura vincolata; pertanto, una volta accertata l’abusività dell’opera, non sono configurabili, in termini impeditivi della demolizione, vizi autonomi di sproporzione o irragionevolezza, né un affidamento tutelabile del responsabile dell’abuso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

Testo integrale

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