Cassazione Penale, Ordinanza n. 10613/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per un fatto qualificato come furto in abitazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 624-bis e 648 c.p., sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato in ricettazione; la censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione dell'art. 624-bis c.p. e vizio di motivazione sulla sussistenza del furto in abitazione al capo 5, ma anche tale doglianza è stata reputata meramente fattuale e reiterativa di questioni già esaminate in appello. Con il terzo motivo ha contestato la determinazione della pena, ma la censura è stata assorbita dall'inammissibilità del primo motivo. La Corte ha richiamato la motivazione dei giudici di merito, che avevano valorizzato le dichiarazioni dell'imputato e altri elementi probatori, ritenendo integrato il furto in abitazione anche perché la sottrazione era avvenuta in una pertinenza recintata di privata dimora.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondati o comunque non consentiti i motivi di ricorso, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. È stata inoltre ribadita la corretta applicazione dell'art. 624-bis c.p., in quanto il furto in abitazione può configurarsi anche quando la sottrazione avvenga in una pertinenza recintata del luogo di privata dimora.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Il reato di furto in abitazione si perfeziona anche quando la sottrazione avvenga in una pertinenza recintata del luogo di privata dimora.
art. 648 c.p.
La deduzione della riqualificazione del fatto in ricettazione è stata ritenuta infondata alla luce della ricostruzione probatoria che ha confermato il furto.
art. 624-bis cod. pen.
La norma incriminatrice è applicabile al caso di sottrazione avvenuta in una pertinenza recintata di privata dimora.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o la preferenza per una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito.
- Quando la sentenza di appello è sorretta da motivazione logica, completa e conforme alle risultanze processuali, la censura che miri a contrapporre una diversa lettura delle prove è inammissibile.
- Il furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. può realizzarsi anche se la sottrazione avviene in una pertinenza recintata del luogo di privata dimora, senza che sia necessario l'accesso all'interno dell'abitazione in senso stretto.
- Le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto sono inammissibili quando presuppongono una rivalutazione del fatto storico già compiuta in modo non manifestamente illogico dai giudici di merito.
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