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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/373

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sostituisce e accorpa la disciplina precedente sui requisiti comuni per i fornitori di servizi ATM/ANS e per la sorveglianza delle autorità competenti, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza, la coerenza normativa e il riconoscimento reciproco dei certificati nell’Unione. Introduce un sistema organico di certificazione, dichiarazione, audit e gestione delle non conformità, con regole differenziate per le varie categorie di servizi (ATS, MET, AIS, DAT, CNS, ATFM, ASM, ASD, NM e ATSEP). Prevede inoltre requisiti dettagliati su gestione della sicurezza, gestione delle modifiche, reportistica, piani di attività e standard tecnici per prodotti e messaggi aeronautici/meteo. Abroga i principali atti precedenti in materia e coordina il nuovo quadro con il regime del cielo unico europeo e con la normativa ICAO.

Stabilisce un quadro unico e armonizzato di requisiti comuni per la fornitura e la sorveglianza dei servizi ATM/ANS, delle funzioni di rete ATM e dei servizi collegati, inclusi certificazione, dichiarazioni, gestione della sicurezza, procedure tecniche e requisiti per il personale ATSEP.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea (ATM/ANS), ai fornitori di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo, ai fornitori di servizi meteorologici, AIS, DAT, CNS, ATFM, ASM, ASD, al gestore della rete e alle autorità competenti incaricate di certificazione, sorveglianza e controllo dell’attuazione. Riguarda il traffico aereo generale; per i fornitori DAT e il gestore della rete l’autorità competente è l’Agenzia europea per la sicurezza aerea. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 2 gennaio 2020, con applicazione anticipata di alcune disposizioni per l’Agenzia e, per i DAT, dal 1° gennaio 2019 (o dalla data di entrata in vigore se certificati volontariamente).

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373

Il regolamento istituisce un quadro unico e armonizzato per la fornitura e la sorveglianza dei servizi ATM/ANS e delle funzioni della rete ATM nel cielo unico europeo, con forte attenzione alla sicurezza, alla gestione del rischio e alla qualità dei dati e dei servizi. Esso consolida in un solo testo le regole precedentemente sparse in più regolamenti, aggiornandole al progresso tecnico e all’evoluzione dell’assetto ICAO/UE.

Finalità e struttura generale

L’obiettivo è assicurare che i fornitori di servizi operino con livelli omogenei di sicurezza, che i certificati siano reciprocamente riconoscibili nell’Unione e che le autorità competenti dispongano di poteri effettivi di certificazione, sorveglianza, indagine e intervento. Il regolamento integra inoltre requisiti per la security, la gestione delle modifiche, la segnalazione degli eventi, la trasparenza verso gli utenti e la cooperazione tra autorità, includendo anche le funzioni di rete e i servizi dati, meteorologici e di informazioni aeronautiche.

Ambito soggettivo e oggettivo

Si applica ai fornitori di servizi ATM/ANS, ai fornitori di altre funzioni della rete ATM, al gestore della rete e alle autorità competenti responsabili di certificazione e sorveglianza. L’impianto normativo copre sia i servizi di traffico aereo, sia i servizi meteo, AIS, DAT, CNS, ATFM, ASM, ASD e la formazione/valutazione del personale ATSEP, con un regime più dettagliato per i servizi ATS e per i fornitori di servizi diversi dagli ATS.

Autorità competenti, indipendenza e poteri

L’articolo 4 attribuisce la competenza ordinaria all’autorità nazionale di vigilanza dello Stato membro di stabilimento del fornitore, salvo competenza dell’Agenzia per i servizi paneuropei e, in particolare, per i fornitori DAT e il gestore della rete. Le autorità devono essere indipendenti dai fornitori, evitare conflitti di interesse e coordinarsi nei contesti transfrontalieri e FAB. L’articolo 5 conferisce poteri ampi: richiesta di informazioni, accesso ai locali, esame di documenti, audit e ispezioni, anche verso appaltatori, nel rispetto del diritto nazionale e della proporzionalità.

Certificazione, dichiarazione e mantenimento della conformità

I fornitori di servizi, in linea generale, necessitano di un certificato; i fornitori di informazioni volo possono, in determinati casi, operare mediante dichiarazione. Il certificato è rilasciato solo se il fornitore dimostra la conformità ai requisiti applicabili, resta valido solo se tali requisiti continuano a essere rispettati e può essere limitato, sospeso o revocato in caso di non conformità grave. I fornitori devono inoltre gestire le modifiche ai sistemi funzionali e alle procedure secondo processi approvati dall’autorità competente.

Reazione alle non conformità e sicurezza immediata

Il sistema distingue tra rilievi di livello 1 e livello 2. I rilievi di livello 1 attengono a non conformità gravi che incidono in modo significativo sulla sicurezza o sulla capacità del fornitore di continuare l’attività; comportano misure immediate, fino alla limitazione, sospensione o revoca del certificato. I rilievi di livello 2 richiedono un piano di azione correttiva e un termine di attuazione approvato. È prevista anche la pubblicazione di direttive di sicurezza in caso di condizioni di non sicurezza che richiedano una reazione immediata.

Sistema di gestione, record keeping e sorveglianza basata sul rischio

I fornitori e le autorità competenti devono avere sistemi di gestione documentati, personale adeguato, procedure di audit interno, meccanismi di gestione del rischio e registri conservati per almeno 5 anni dopo la cessazione del certificato o la revoca della dichiarazione. La sorveglianza è basata sul rischio e comprende audit periodici, con ciclo ordinario non superiore a 24 mesi, prorogabile fino a 36 o 48 mesi in presenza di elevate prestazioni di sicurezza e di sistemi di reporting efficaci.

Requisiti specifici per ATS e fattori umani

Per i fornitori di servizi di traffico aereo l’allegato IV introduce obblighi su assetto proprietario, trasparenza, prevenzione dei conflitti di interesse, SMS, valutazione delle modifiche al sistema funzionale, criteri di sicurezza e licenza/certificato medico dei controllori secondo il regolamento (UE) 2015/340. Sono inoltre disciplinati i fattori umani: politiche contro l’uso improprio di sostanze psicoattive, gestione dello stress e dell’affaticamento, e sistemi di turni con limiti su giornate lavorative, ore di servizio, pause e riposi.

Requisiti tecnici meteorologici, AIS, DAT e CNS

Gli allegati V, VI, VII e VIII fissano standard tecnici molto dettagliati per la produzione e diffusione di dati e prodotti meteo e aeronautici: METAR, TAF, TREND, SIGMET, AIRMET, avvisi di aeroporto, wind-shear, previsioni WAFS, bollettini meteorologici e dati aeronautici. I servizi AIS e DAT sono centrati su integrità, accuratezza, DQR, tracciabilità e validazione, mentre i servizi CNS devono garantire continuità, accuratezza e manutenzione degli apparati in conformità agli standard ICAO.

Requisiti per ATFM, ASM, NM e ATSEP

Il regolamento coordina i fornitori ATFM e ASM con gli atti UE di settore e richiede al gestore della rete conformità alle regole europee pertinenti. L’allegato XIII disciplina in modo completo formazione, addestramento, valutazione e registrazione delle competenze del personale ATSEP, distinguendo addestramento basico, qualificazione, specializzazione per famiglia di apparati e aggiornamento ricorrente, con specifiche esigenze per istruttori e valutatori.

Disposizioni finali e abrogazioni

Il testo abroga i principali regolamenti precedenti in materia di sorveglianza e requisiti comuni ATM/ANS, oltre a correggere e sostituire un atto non ancora applicabile e a sopprimere disposizioni confliggenti del regolamento (UE) n. 677/2011. La piena applicazione generale decorre dal 2 gennaio 2020, con anticipazioni selettive per l’Agenzia e per i fornitori DAT, e con sostituzione dei certificati esistenti entro il 1° gennaio 2021.

Disposizioni principali

Oggetto e soggetti interessati

L’articolo 1 definisce l’oggetto: requisiti comuni per la fornitura di ATM/ANS e funzioni della rete ATM per il traffico aereo generale, nonché per le autorità competenti e i soggetti riconosciuti che svolgono compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell’attuazione. L’articolo 2 richiama le definizioni generali del diritto UE aeronautico e introduce quelle specifiche di fornitore di servizi, gestore della rete, servizio paneuropeo e fornitore DAT (tipo 1 e tipo 2).

Obblighi degli Stati membri sulla fornitura dei servizi

L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire che ATM/ANS e funzioni della rete ATM siano forniti secondo il regolamento e in modo da facilitare il traffico aereo generale, tenendo conto di sicurezza e circolazione. Le disposizioni supplementari nazionali devono essere coerenti con la Convenzione di Chicago; se sono adottate misure ai sensi dell’articolo 38 della Convenzione, devono essere notificate ad EASA entro due mesi. Se uno Stato membro organizza servizi ATS in regime concorrenziale, deve prevenire comportamenti anticoncorrenziali o abusivi.

Autorità competente e indipendenza

L’articolo 4 attribuisce la competenza ordinaria all’autorità nazionale di vigilanza dello Stato membro di stabilimento del richiedente, salvo i casi in cui la competenza spetti all’Agenzia ai sensi dell’articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008. Per i fornitori DAT e il gestore della rete la competenza è dell’Agenzia. Le autorità devono rispettare i requisiti dell’allegato II, essere indipendenti dai fornitori, evitare conflitti di interesse, coordinarsi nei casi transfrontalieri/FAB e mantenere un registro dei contatti; gli Stati membri e la Commissione devono garantire adeguate risorse e capacità.

Poteri di indagine e misure attuative

L’articolo 5 conferisce alle autorità competenti poteri di richiesta informazioni, audizioni del personale, accesso a locali e siti operativi, esame e copia di documenti e dati, nonché audit, valutazioni, indagini e ispezioni anche verso le organizzazioni appaltatrici. I poteri si esercitano secondo il diritto nazionale, nel rispetto della proporzionalità e, ove richiesto, previa autorizzazione giudiziaria. Le autorità devono adottare le misure necessarie affinché i fornitori rispettino costantemente i requisiti.

Certificazione dei fornitori di servizi

L’articolo 6 stabilisce che i fornitori di servizi possono operare solo con certificato e nel rispetto dei requisiti comuni dell’allegato III (ATM/ANS.OR) e dei requisiti specifici applicabili degli allegati IV-XIII. Il dettaglio varia per categoria: ATS, MET, AIS, DAT, CNS, ATFM, ASM, ASD e NM. Il certificato ha validità illimitata, ma l’attività autorizzata è limitata alle condizioni allegate al certificato.

Dichiarazione dei fornitori di informazioni volo

L’articolo 7 consente, per i fornitori di servizi di informazioni volo che lo Stato membro autorizzi, la presentazione di una dichiarazione in luogo del certificato, purché siano rispettati i requisiti essenziali e quelli aggiuntivi dell’allegato III, punto ATM/ANS.OR.A.015. La dichiarazione è efficace solo dopo l’attestazione di ricevimento da parte dell’autorità competente.

Regime transitorio dei certificati esistenti

L’articolo 8 dispone che i certificati rilasciati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 si considerano rilasciati conformemente al nuovo regolamento. Gli Stati membri devono sostituirli con certificati conformi al formato dell’allegato II, appendice 1, entro il 1° gennaio 2021.

Abrogazioni e soppressioni

L’articolo 9 abroga il regolamento (CE) n. 482/2008, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011, e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1377. Soppone inoltre gli articoli 12 e 21 e l’allegato VI del regolamento (UE) n. 677/2011.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 2 gennaio 2020. L’abrogazione del regolamento 2016/1377 opera dalla data di entrata in vigore; per l’Agenzia, alcune disposizioni dell’articolo 4 e l’articolo 5 si applicano subito; per i fornitori DAT l’articolo 6 si applica dal 1° gennaio 2019 e, se il certificato è richiesto e ottenuto, già dalla data di entrata in vigore.

Requisiti delle autorità competenti

L’allegato II definisce il sistema di gestione delle autorità competenti: organizzazione, personale, documentazione, AMC e AltMOC, informazione ad EASA, reazione ai problemi di sicurezza, direttive di sicurezza, conservazione dei registri e programma di sorveglianza basato sul rischio. Le autorità possono affidare mansioni a soggetti riconosciuti, ma non il rilascio dei certificati, e devono mantenere indipendenza funzionale e accordi di coordinamento con altre autorità.

Requisiti comuni per i fornitori di servizi

L’allegato III disciplina domanda di certificato, certificati limitati, dichiarazioni, uso di metodi alternativi di rispondenza, mantenimento della validità di certificati e dichiarazioni, dimostrazione della conformità, gestione delle modifiche, facilitazione dei controlli, gestione dei rilievi, reazione immediata ai problemi di sicurezza, segnalazione eventi, piani di emergenza e trasparenza nell’offerta dei servizi. Stabilisce inoltre il sistema di gestione dei fornitori, le regole sulle attività appaltate, i requisiti per il personale, i manuali operativi e gli obblighi di conservazione dei registri.

Requisiti specifici per ATS

L’allegato IV contiene regole aggiuntive per i fornitori di servizi di traffico aereo: obblighi sulla proprietà e sulla trasparenza societaria, prevenzione dei conflitti di interesse, sistema di gestione della sicurezza, criteri di valutazione delle modifiche al sistema funzionale, requisiti per licenza e certificato medico dei controllori (regolamento UE 2015/340), e disciplina dei fattori umani: uso di sostanze psicoattive, stress, affaticamento e sistemi di turni. Comprende anche i requisiti tecnici per i metodi operativi ATS conformi al regolamento (UE) n. 923/2012 e agli allegati ICAO rilevanti.

Requisiti per i servizi meteorologici

L’allegato V disciplina la fornitura, conservazione e scambio delle informazioni meteorologiche, i bollettini, la notifica delle discrepanze ai WAFC e i compiti di stazioni meteorologiche aeronautiche, uffici meteorologici aeroportuali, uffici di veglia meteorologica, VAAC, TCAC e WAFC. Sono fissati obblighi su METAR, TAF, TREND, avvisi di aeroporto, wind-shear, SIGMET, AIRMET, previsioni d’area per voli a bassa quota, prodotti WAFS e SIGWX, inclusi formato, contenuti, periodicità, validità e unità di misura.

Requisiti AIS, DAT e CNS

L’allegato VI stabilisce che i fornitori AIS devono garantire disponibilità, integrità e accuratezza dei dati aeronautici e la conformità alle norme ICAO pertinenti. L’allegato VII disciplina i fornitori DAT, distinguendo tra tipo 1 e tipo 2, imponendo fonti autorevoli, DQR, validazione, tracciabilità, dichiarazioni di conformità e segnalazione di errori/carenze. L’allegato VIII impone ai fornitori CNS requisiti di continuità, accuratezza, integrità, manutenzione e conformità agli standard ICAO dell’annesso 10.

Requisiti ATFM, ASM e NM

L’allegato IX impone la conformità ai regolamenti (UE) n. 255/2010 e n. 677/2011 per i fornitori ATFM. L’allegato X rinvia alle regole sull’uso flessibile dello spazio aereo e al regolamento (UE) n. 677/2011 per la gestione dello spazio aereo. L’allegato XII stabilisce che il gestore della rete operi secondo il diritto UE, in particolare i regolamenti (UE) n. 255/2010 e n. 677/2011.

Addestramento e competenze ATSEP

L’allegato XIII disciplina l’addestramento, la valutazione delle competenze e i requisiti per istruttori e valutatori del personale ATSEP. Prevede addestramento basico, per la qualifica, specifico per le famiglie di sistemi/apparecchiature, addestramento ricorrente, registrazione delle competenze e competenza linguistica. Per i fornitori con certificato limitato o che operano sulla base di una dichiarazione, l’autorità competente può fissare requisiti minimi.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereagestione del traffico aereoservizi di navigazione aereameteorologia aeronautica

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