Regolamento (UE) 2017/364
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/364 della Commissione, del 1° marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/364 aggiorna i valori forfettari all’importazione applicabili ad alcuni ortofrutticoli, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE di mercato. I valori sono fissati nell’allegato per specifici codici NC e per determinate origini di paesi terzi. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all’importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell’allegato del regolamento, in relazione ai codici NC specificati e ai paesi terzi di origine elencati. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dall’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Non disciplina altri prodotti o settori; il calcolo è giornaliero nei giorni feriali, sulla base di dati giornalieri variabili.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/364 – valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento aggiorna i valori forfettari all’importazione utilizzati nell’Unione per determinare il prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. Si inserisce nel quadro della disciplina dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e della normativa applicativa del settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati.
Base normativa e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando chiariscono che, in applicazione dei risultati dell’Uruguay Round, la Commissione fissa i valori forfettari all’importazione per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011.
Meccanismo di calcolo dei valori forfettari
Il considerando rileva che il valore forfettario all’importazione è calcolato ogni giorno feriale, ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Il presente atto non introduce un nuovo metodo, ma aggiorna i valori applicabili in un dato momento.
Ambito di applicazione materiale
L’articolo 1 rinvia all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e dispone che i valori forfettari siano quelli riportati nell’allegato. L’allegato contiene importi espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC di ortofrutticoli e per le origini considerate, tra cui Egitto (EG), Israele (IL), Marocco (MA), Turchia (TR), Tunisia (TN), Cile (CL), Cina (CN), Sudafrica (ZA) e il codice ZZ per le altre origini.
Effetti giuridici e decorrenza
L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi il 2 marzo 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all’importazione
L’articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato del presente regolamento, con valori espressi in EUR/100 kg per i codici NC e le origini elencati.
Base normativa e criterio di determinazione
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito oggettivo dell’allegato
L’allegato elenca i valori forfettari per taluni ortofrutticoli identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22 / 0805 10 24 / 0805 10 28, 0805 50 10 e 0808 30 90, con distinzioni per paese terzo di origine (ad esempio EG, IL, MA, TR, TN, CL, CN, ZA) e con il codice ZZ per le altre origini.
Decorrenza e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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