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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/367

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1° marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento

Normativa europea32017R0367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma la persistenza del dumping e del pregiudizio sulle importazioni cinesi di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle celle correlate, mantenendo un dazio antidumping definitivo già esistente. La Commissione conclude che, in assenza delle misure, è probabile una nuova ondata di importazioni in dumping, favorita da ampia capacità produttiva inutilizzata in Cina e dall’attrattiva del mercato UE. Al tempo stesso, il regolamento valuta l’interesse dell’Unione e, pur riconoscendo effetti negativi per importatori, industria a valle e a monte, decide di prorogare le misure solo per 18 mesi e di avviare un riesame intermedio sulla forma delle misure. Chiude inoltre il riesame intermedio parziale relativo alle celle.

Istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, e chiude un riesame intermedio parziale sull’interesse dell’Unione per le celle.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato in tali moduli, con spessore non superiore a 400 micrometri, classificate ai codici NC e TARIC indicati nel regolamento, originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Sono esclusi alcuni prodotti specifici: caricatori solari portatili con meno di sei celle, prodotti fotovoltaici a film sottile, prodotti integrati permanentemente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità, e moduli/pannelli a bassa tensione e bassa potenza destinati a uso diretto come caricabatterie. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione ed è previsto resti in vigore per 18 mesi; contiene inoltre una estensione del dazio a importazioni da Malaysia e Taiwan, salvo specifiche società esentate, e una disciplina di esenzione per talune società aderenti all’impegno sui prezzi.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione

Il regolamento mantiene la risposta antidumping dell’Unione sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e celle dalla Repubblica popolare cinese, dopo un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione conclude che il dumping potrebbe persistere o ripetersi e che l’industria dell’Unione continua a subire un pregiudizio notevole; tuttavia, tenuto conto del mutato contesto del mercato fotovoltaico, limita la proroga delle misure a 18 mesi e chiude il riesame intermedio parziale sull’interesse dell’Unione per le celle.

Contesto procedurale e misure pregresse

Il regolamento si colloca nel quadro delle misure già istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, che aveva introdotto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla RPC. In parallelo era stato accettato un impegno sui prezzi, successivamente chiarito e in parte revocato per diversi esportatori. La Commissione richiama anche le inchieste antielusione del 2015 e l’estensione delle misure a Malaysia e Taiwan, rilevando che alcune importazioni erano state deviate attraverso tali paesi.

Ambito del prodotto e definizioni rilevanti

Il prodotto interessato comprende moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo usato in tali moduli, con spessore non superiore a 400 micrometri, classificati ai codici NC e TARIC indicati nel dispositivo. La Commissione precisa che il prodotto simile è quello fabbricato nella RPC, venduto nell’Unione o in altri mercati, nonché quello fabbricato nell’Unione o a Taiwan. Restano fuori dal campo di applicazione alcune categorie specifiche, tra cui caricatori solari portatili, prodotti a film sottile e taluni moduli a bassa tensione/potenza destinati a caricabatterie.

Valore normale, prezzo all’esportazione e dumping

Per determinare il dumping, la Commissione utilizza Taiwan come paese di riferimento, ritenuto il più adeguato tra quelli esaminati. Il valore normale è stato costruito sulla base del costo medio di produzione del produttore collaborante nel paese di riferimento, maggiorato delle SGAV e del profitto. Poiché i prezzi all’esportazione verso l’Unione risultavano condizionati dal prezzo minimo all’importazione collegato all’impegno e quindi non attendibili, la Commissione ha utilizzato i prezzi di esportazione verso paesi terzi principali (Cile, India, Giappone e Singapore), con adeguamenti per garantire un confronto equo. I margini di dumping calcolati per i produttori esportatori nel campione oscillano tra il 23,5 % e il 31,5 %; anche un confronto con i prezzi all’esportazione verso l’UE conferma margini ancora rilevanti, compresi tra l’8,9 % e il 14,8 %.

Persistenza del dumping e capacità inutilizzata in Cina

La Commissione ritiene molto probabile che, senza misure, i prezzi all’esportazione verso l’Unione scenderebbero al livello dei prezzi praticati verso paesi terzi. Il giudizio si fonda soprattutto su due elementi: la significativa capacità produttiva inutilizzata in Cina e l’attrattiva del mercato dell’Unione. La capacità in eccesso cinese è considerata sufficiente, sia per i moduli sia per le celle, a superare la domanda mondiale prevista; ciò rende credibile un ulteriore spostamento di esportazioni verso l’UE in assenza di protezione antidumping.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione comprende oltre 100 produttori di moduli e celle. La Commissione analizza sia indicatori macroeconomici sia microeconomici e conclude che, pur essendovi segnali di recupero dopo l’entrata in vigore delle misure provvisorie, l’industria non si è pienamente ripresa. I moduli hanno visto calare produzione, capacità e vendite nel periodo esaminato, mentre le celle hanno registrato dinamiche più miste ma restano esposte alla concorrenza delle importazioni cinesi. In particolare, redditività, flussi di cassa e utile sul capitale investito rimangono negativi per la parte rilevante dell’industria, anche se in miglioramento rispetto ai valori più critici.

Mercato vincolato, mercato libero e ruolo di Jabil

Un punto metodologico importante riguarda la distinzione tra mercato vincolato e mercato libero per le celle. La Commissione conclude che, nel caso di specie, la distinzione non è decisiva per la maggior parte degli indicatori, perché le celle destinate all’uso vincolato subiscono comunque la pressione delle importazioni di moduli e celle dalla RPC. Solo per la redditività viene considerato il mercato libero, in quanto i prezzi interni di trasferimento non riflettono sempre condizioni di concorrenza effettiva. Jabil è trattata separatamente poiché opera come fabbricante a contratto/assemblatore e non come venditore tipico di moduli.

Interesse dell’Unione per i moduli

Quanto ai moduli, la Commissione ritiene che la proroga delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione. Senza protezione, i moduli cinesi entrerebbero nel mercato UE a prezzi inferiori a quelli non pregiudizievoli, con rischio di nuova compressione dei margini e di perdita di posti di lavoro. La Commissione osserva che gli investimenti in ricerca e sviluppo e in capacità produttiva potrebbero essere compromessi e che il settore ha ancora bisogno di tempo per consolidare la ripresa.

Impatto su importatori, industria a valle e industria a monte

La Commissione riconosce che l’abrogazione delle misure potrebbe avvantaggiare importatori indipendenti, installatori, EPC, operatori O&M e fornitori a monte, in termini di fatturato e occupazione. Tuttavia ritiene che gli effetti negativi attribuiti alle misure siano stati spesso sovrastimati e che il principale fattore di contrazione della domanda europea sia stato il ridimensionamento dei regimi di sostegno nazionali, non i dazi antidumping. Ne deriva che le misure hanno un impatto solo limitato sulla domanda complessiva di impianti solari.

Domanda di mercato, regimi di sostegno e parità di rete

La Commissione distingue tra tre segmenti del mercato fotovoltaico: grandi impianti industriali, impianti commerciali e impianti residenziali. Nei grandi impianti la domanda è sempre più legata alle gare d’appalto; negli impianti commerciali e residenziali cresce l’importanza della parità di rete al dettaglio. Tuttavia, nel breve periodo, le misure incidono solo limitatamente sulla domanda, poiché restano determinanti soprattutto le scelte regolatorie degli Stati membri, l’incertezza normativa sull’autoconsumo e la struttura dei regimi di sostegno. La Commissione conclude che l’effetto delle misure sugli obiettivi climatici è limitato nel breve termine.

Riesame intermedio parziale sulle celle

Il regolamento chiude anche il riesame intermedio parziale aperto d’ufficio per verificare se il mantenimento delle misure sulle celle fosse nell’interesse dell’Unione. La Commissione ritiene che le misure siano efficaci nel preservare una capacità produttiva europea di celle, che copre una quota significativa della domanda UE, e che la loro abrogazione metterebbe a rischio investimenti, occupazione qualificata e attività di R&S. Respinge inoltre l’argomento secondo cui le misure avvantaggerebbero ingiustamente i produttori verticalmente integrati: i fabbricanti non integrati possono comunque approvvigionarsi sul mercato mondiale a prezzi competitivi.

Forma delle misure, impegno sui prezzi ed esenzioni

L’impegno sui prezzi accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE continua ad applicarsi per tutta la durata delle misure. Il regolamento disciplina nel dettaglio la fatturazione necessaria per beneficiare dell’esenzione dall’aliquota antidumping in presenza dell’impegno e prevede appositi certificati e dichiarazioni standardizzate. L’articolo 4 estende inoltre il dazio applicabile a "tutte le altre società" alle importazioni da Malaysia e Taiwan, salvo le società esentate elencate. La Commissione segnala comunque l’opportunità di un successivo riesame intermedio sulla forma della misura e sui meccanismi di adeguamento del prezzo minimo all’importazione, poiché l’attuale meccanismo potrebbe non seguire adeguatamente la curva di apprendimento del settore.

Decorrenza e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e resta in vigore per 18 mesi. La scelta di un periodo più breve rispetto alla durata ordinaria delle misure riflette l’intenzione della Commissione di riesaminare il contesto di mercato e la struttura stessa della misura dopo la transizione in corso delle politiche di sostegno alle rinnovabili.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping definitivo

L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (spessore delle celle non superiore a 400 micrometri), originari o provenienti dalla RPC, salvo il transito ai sensi dell’articolo V del GATT. Le aliquote variano per società: 27,3 %, 35,5 %, 41,2 %, 41,3 %, 41,4 %, 43,1 %, 44,7 %, 46,7 %, 51,5 %, 53,4 % e 64,9 % per le "altre società", con relativi codici addizionali TARIC. Per un nuovo produttore esportatore cinese, la Commissione può aggiungere la società all’elenco se sono provati tre requisiti: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale (1 luglio 2011-30 giugno 2012), assenza di collegamenti con operatori soggetti alle misure, ed esportazioni effettive o impegno contrattuale irrevocabile a esportare nell’UE dopo il periodo d’inchiesta.

Prodotto interessato ed esclusioni

Sono inclusi moduli/pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle per tali moduli, classificati ai codici NC e TARIC elencati. Sono espressamente esclusi: caricatori solari portatili con meno di sei celle; prodotti fotovoltaici a film sottile; prodotti fotovoltaici integrati permanentemente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità; moduli/pannelli con tensione di uscita non superiore a 50 V CC e potenza non superiore a 50 W destinati esclusivamente a uso diretto come caricabatterie.

Esenzione per le importazioni coperte dall’impegno sui prezzi

L’articolo 2 prevede l’esenzione dal dazio antidumping per le importazioni di taluni prodotti classificati al codice NC ex 8541 40 90, fatturate da società incluse nell’elenco della decisione di esecuzione 2013/707/UE, a condizione che la merce sia prodotta, spedita e fatturata da tali società (direttamente o tramite società collegate incluse nell’elenco), che sia accompagnata da fattura conforme all’impegno e da certificato d’impegno per l’esportazione, e che la merce corrisponda esattamente alla descrizione fatturale. Se tali condizioni mancano, o se la Commissione revoca l’impegno, nasce un’obbligazione doganale.

Fatturazione per operazioni non esenti

L’articolo 3 impone alle società soggette all’impegno e inserite nell’elenco di emettere, per le operazioni non beneficianti dell’esenzione, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi indicati nell’allegato V, comprensivi di descrizione della merce, codici, quantità, prezzo unitario, condizioni di pagamento e consegna, sconti e firma del responsabile.

Estensione alle importazioni da Malaysia e Taiwan

L’articolo 4 estende il dazio applicabile a "tutte le altre società" alle importazioni di moduli e celle provenienti da Malaysia e Taiwan, indipendentemente dall’origine dichiarata, salvo le società specificamente elencate nell’articolo. L’applicazione dell’esenzione richiede fattura commerciale valida con dichiarazione datata e firmata dal responsabile, con formulazione standardizzata per celle e moduli. In mancanza della fattura o dei codici TARIC richiesti, si applica il dazio per le "altre società" e il codice TARIC B999.

Chiusura del riesame intermedio parziale

L’articolo 5 chiude il riesame intermedio parziale aperto ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, relativo alle misure antidumping sulle importazioni di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC.

Durata, entrata in vigore e applicazione

L’articolo 6 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e resta in vigore per 18 mesi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganaleenergiacommercio internazionale

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