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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/366

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1° marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento

Normativa europea32017R0366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, che le sovvenzioni cinesi al settore fotovoltaico sono proseguite e che, in caso di cessazione delle misure, sussiste un forte rischio di reiterazione. Per questo istituisce dazi compensativi definitivi sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle celle originari o provenienti dalla RPC, estendendo il prelievo anche a specifiche importazioni da Malaysia e Taiwan per contrasto all’elusione. La Commissione conclude inoltre che l’industria dell’Unione ha continuato a subire un pregiudizio grave, pur avendo avviato una parziale ripresa, e decide di mantenere le misure solo per 18 mesi in ragione della transizione del mercato europeo dell’energia solare. È previsto il proseguimento dell’impegno sui prezzi per taluni esportatori e la chiusura del riesame intermedio parziale sulle celle.

Istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, con estensione a talune importazioni da Malaysia e Taiwan, e chiusura di un riesame intermedio parziale sulle celle.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e delle celle del tipo utilizzato in tali moduli/pannelli, originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, classificati nei codici NC e TARIC indicati all’articolo 1, salvo i prodotti espressamente esclusi (caricatori solari portatili con meno di sei celle, prodotti a film sottile, prodotti integrati permanentemente in apparecchi elettrici non destinati a generare energia, moduli con uscita ≤50 V DC e ≤50 W per uso come caricabatterie). Si estende inoltre, per effetto dell’articolo 4, alle importazioni equivalenti provenienti da Malaysia e Taiwan, con specifiche esenzioni per i produttori ivi elencati. Il regolamento disciplina anche il regime di esenzione collegato all’impegno sui prezzi per talune esportazioni di celle e moduli, applicabile ai soggetti inseriti nell’elenco dell’impegno. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione ed è limitato temporalmente a 18 mesi.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366: dazi compensativi sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle celle originari o provenienti dalla RPC

Il regolamento dà esecuzione a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 e conferma che le sovvenzioni cinesi nel settore fotovoltaico sono proseguite durante il periodo d’inchiesta di riesame. La Commissione conclude inoltre che, in caso di cessazione delle misure, esiste un forte rischio di reiterazione delle sovvenzioni e che l’industria dell’Unione ha continuato a subire un grave pregiudizio, pur avendo iniziato una ripresa parziale. In tale contesto il regolamento mantiene i dazi compensativi e, per ragioni connesse anche alla transizione del mercato dell’energia solare nell’Unione, ne limita la durata a 18 mesi.

Contesto procedurale e misure preesistenti

Il provvedimento si colloca nel solco del regolamento iniziale n. 1239/2013, con cui erano stati istituiti dazi compensativi definitivi fino all’11,5 % sui moduli/pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle celle della RPC. Il testo richiama anche l’impegno sui prezzi accettato con decisione di esecuzione 2013/707/UE, successivamente chiarito e in parte revocato per alcuni esportatori con successivi atti di esecuzione. Parallelamente, nel 2016 era stato aperto e poi chiuso un riesame intermedio parziale di natura diversa, relativo all’interesse dell’Unione per le celle, ma il presente regolamento ne dispone la chiusura formale solo all’articolo 5.

Ambito del prodotto e definizione delle merci colpite

Il prodotto oggetto del riesame è definito come moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo impiegato nei moduli/pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, con spessore delle celle non superiore a 400 micrometri, classificati nei codici NC e TARIC indicati nel regolamento. La disciplina si applica alle merci originarie o provenienti dalla RPC, salvo il transito ai sensi dell’articolo V del GATT. Il regolamento precisa anche una serie di esclusioni rilevanti, tra cui i caricatori solari portatili con meno di sei celle, i prodotti a film sottile, i prodotti integrati permanentemente in apparecchi elettrici che non generano energia e i moduli a bassa tensione/potenza destinati esclusivamente a caricabatterie.

Esito dell’inchiesta sul persistere delle sovvenzioni

La Commissione conclude che il settore fotovoltaico cinese continua a beneficiare di un sistema articolato di sovvenzioni, fondato su pianificazione statale, finanziamenti agevolati, linee di credito, assicurazioni dei crediti all’esportazione, incentivi fiscali e sussidi diretti o indiretti. Tra i regimi analizzati figurano in particolare i prestiti agevolati, le linee di credito, i regimi di credito all’esportazione, il programma Golden Sun, vari regimi fiscali e la fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a prezzi inferiori al valore adeguato. La Commissione considera tali interventi specifici, compensabili e tali da conferire un vantaggio ai produttori esportatori cinesi.

Prestiti agevolati e banche statali cinesi

Una parte centrale dell’analisi riguarda i prestiti agevolati concessi da banche statali cinesi. La Commissione ritiene che diverse banche cinesi siano enti pubblici o agiscano su incarico dello Stato, sulla base del controllo pubblico, della struttura proprietaria, della composizione degli organi societari e del fatto che le politiche di credito rispecchiano la pianificazione industriale nazionale. Vengono citati, tra gli altri, l’articolo 34 della legge sulle banche e la decisione n. 40 del Consiglio di Stato, letti come indici del vincolo per le banche di sostenere i settori strategici, incluso il fotovoltaico. Il regolamento respinge la tesi che la liberalizzazione formale dei tassi abbia eliminato la distorsione del mercato finanziario e conferma la continuazione del contributo finanziario e della specificità del regime.

Linee di credito e assicurazione dei crediti all’esportazione

Le linee di credito vengono qualificate come potenziali trasferimenti di fondi e, quando concesse gratuitamente o a costi inferiori a quelli di mercato, come prestazioni di servizi finanziari che conferiscono un vantaggio. Anche qui la Commissione utilizza dati disponibili, in ragione della mancata collaborazione di governo e istituti finanziari. Analogamente, l’assicurazione dei crediti all’esportazione fornita da Sinosure viene qualificata come sovvenzione, poiché l’ente è considerato pubblico e i premi non coprono adeguatamente i costi e i rischi del programma. È inoltre rilevato che alcune autorità locali hanno abbuonato parte dei premi, creando un ulteriore vantaggio per gli esportatori.

Sovvenzioni dirette, fiscali e misure su beni e servizi

Il regolamento conferma l’esistenza di ulteriori sovvenzioni specifiche: il programma Golden Sun, i fondi per lo sviluppo del commercio estero, i programmi di ricerca 863 e 973, i crediti d’imposta per R&S, le agevolazioni per imprese high-tech, nonché esenzioni IVA e dazi su apparecchiature importate e su apparecchiature di fabbricazione cinese acquistate da FIE. In materia di beni e servizi, la Commissione ritiene sovvenzionata la fornitura di terreni e diritti d’uso di terreni a prezzi inferiori al valore adeguato, nonché, in alcuni casi, la fornitura di polisilicio, alluminio, vetro, energia elettrica e acqua. Le sovvenzioni sono ritenute specifiche perché orientate al settore fotovoltaico o a imprese/progetti determinati e non accessibili in modo generale e neutrale.

Calcolo dei margini di sovvenzione

Per ciascun regime vengono determinati margini di sovvenzione individuali per i produttori esportatori del campione, con valori percentuali che, sommati, portano a margini complessivi definitivi del 3,8 % per Chint, del 4,7 % per Jinko e del 3,7 % per Trina. Il metodo di calcolo si fonda sul vantaggio economico effettivamente ricevuto durante il periodo dell’inchiesta di riesame, spesso ricostruito mediante dati disponibili e benchmark esterni, in particolare a causa della mancata collaborazione delle autorità cinesi e di varie banche. Il regolamento precisa che i livelli di sovvenzione considerati sono prudenziali, tenuto conto della mancata collaborazione di alcuni importanti esportatori.

Persistenza del pregiudizio per l’industria dell’Unione

La Commissione analizza in modo distinto moduli e celle, tenendo conto dell’integrazione verticale di una parte dell’industria europea. L’industria dell’Unione viene definita come composta da oltre 100 produttori, con una produzione stimata nel periodo di riesame di circa 3.409 MW per i moduli e 1.270 MW per le celle. Gli indicatori macroeconomici e microeconomici mostrano una ripresa graduale dopo il 2013, ma le imprese europee restano in perdita, con redditività, flussi di cassa e ritorno sul capitale investito negativi. Le importazioni cinesi restano consistenti e a prezzi più bassi, mentre la concorrenza di importazioni da paesi terzi viene considerata meno rilevante nel causare il pregiudizio.

Rischio di reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio

La Commissione ritiene che, se le misure venissero lasciate scadere, il rischio di reiterazione delle sovvenzioni sia elevato, anche alla luce del tredicesimo piano quinquennale cinese, che continua a sostenere il settore fotovoltaico e le celle di nuova generazione. Viene inoltre evidenziata una sovraccapacità produttiva cinese molto rilevante, in grado di soddisfare più volte il fabbisogno dell’Unione e del mercato mondiale, e la persistente attrattiva del mercato europeo. Ne deriva la conclusione che la cessazione delle misure comporterebbe con elevata probabilità un afflusso di importazioni oggetto di sovvenzioni e il persistere del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Interesse dell’Unione e durata limitata a 18 mesi

Nel bilanciamento degli interessi, la Commissione riconosce che importatori indipendenti, operatori a valle e a monte, nonché consumatori, potrebbero beneficiare di un’abrogazione delle misure. Tuttavia ritiene che l’impatto delle misure sulla domanda dell’Unione sia limitato, in particolare perché il declino del mercato è dipeso soprattutto dalla riduzione dei regimi di sostegno nazionali e dalla transizione verso aste, autoconsumo e parità di rete. Per questo il regolamento non abroga le misure, ma le proroga eccezionalmente per 18 mesi, ritenendo tale durata un compromesso adeguato tra la tutela dell’industria dell’Unione e gli interessi della filiera a valle e a monte. La Commissione segnala anche la necessità di un successivo riesame intermedio sulla forma e sul meccanismo di adeguamento del prezzo minimo all’importazione.

Disposizioni operative finali

L’articolo 2 disciplina l’esenzione dal dazio per alcune importazioni fatturate nell’ambito dell’impegno e soggette a un sistema documentale rigoroso, con fattura conforme e certificato d’impegno. L’articolo 3 impone alle società soggette all’impegno l’emissione di una specifica fattura per le operazioni non esenti. L’articolo 4 estende il dazio alle importazioni dalla Malaysia e da Taiwan, con elenco nominativo delle società esentate. L’articolo 5 chiude il riesame intermedio parziale sulle celle; l’articolo 6 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e la durata di 18 mesi del regolamento.

Disposizioni principali

Oggetto e prodotti interessati

È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e delle celle del tipo usato in tali moduli/pannelli, con spessore delle celle non superiore a 400 micrometri, originari o provenienti dalla RPC. I prodotti sono identificati dai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 e dai corrispondenti codici TARIC indicati nell’articolo 1. Sono esclusi, tra gli altri, i caricatori solari portatili con meno di sei celle, i prodotti fotovoltaici a film sottile, i prodotti integrati permanentemente in apparecchi elettrici non destinati a generare energia e i moduli con tensione/potenza massima di 50 V DC e 50 W destinati a caricabatterie.

Aliquote del dazio e trattamento per le società elencate

L’articolo 1, paragrafo 2, prevede aliquote differenziate per singoli produttori esportatori cinesi e per società elencate in un allegato. Tra le aliquote indicate figurano, ad esempio, 4,9 % per il gruppo Suntech, 6,3 % per Yingli, 3,5 % per Trina, 5,0 % per JA Solar, 11,5 % per LDK, 4,6 % per Renesola, 6,5 % per Jinko, 6,4 % per le società elencate nell’allegato e 11,5 % per tutte le altre società. Per le merci non soggette ad esenzione si applicano le normali norme doganali.

Regime di esenzione legato all’impegno sui prezzi

Per le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica dei prodotti classificati al codice NC ex 8541 40 90, fatturati da società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e che figurano nell’elenco della decisione di esecuzione 2013/707/UE, è prevista l’esenzione dal dazio compensativo a condizione che siano rispettati quattro requisiti: produzione/spedizione/fatturazione da parte della società dell’elenco, fattura conforme all’impegno, certificato d’impegno per l’esportazione e corrispondenza esatta tra merce e fattura. Se una condizione manca, sorge l’obbligazione doganale all’accettazione della dichiarazione di libera pratica.

Fatture e certificato d’impegno

Le società soggette a condizioni specifiche devono emettere una fattura commerciale per le operazioni non esenti, con contenuti minimi fissati nell’allegato 4. Per le operazioni esenti, la fattura deve contenere gli elementi elencati nell’allegato 2 e deve essere accompagnata da un certificato d’impegno per l’esportazione emesso dalla CCCME, con validità di tre mesi dalla data di rilascio e con dichiarazione firmata dal funzionario responsabile.

Estensione alle importazioni da Malaysia e Taiwan

Il dazio compensativo definitivo applicabile a tutte le altre società è esteso alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e celle provenienti da Malaysia e Taiwan, indipendentemente dall’originaria dichiarazione doganale, salvo le società espressamente esentate nell’articolo 4. Anche qui sono richieste fattura commerciale valida e dichiarazione specifica del produttore o dello spedizioniere; in mancanza di tali documenti si applica l’aliquota per tutte le altre società.

Chiusura del riesame intermedio parziale

Il riesame intermedio parziale aperto a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1037 sulle misure applicabili alle celle originarie della RPC è chiuso.

Durata e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile per 18 mesi. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi compensatividifesa commercialecommercio internazionaleenergiapolitica industriale

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