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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/363

Regolamento (UE) 2017/363 della Commissione, del 1° marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l'approvazione specifica delle operazioni con velivoli monomotore a turbina effettuate di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale e i requisiti di approvazione per l'addestramento per merci pericolose relativo a operazioni commerciali specializzate, operazioni non commerciali effettuate con aeromobili a motore complessi e operazioni non commerciali specializzate effettuate con aeromobili a motore complessi

Normativa europea32017R0363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro operativo del regolamento (UE) n. 965/2012 per allinearlo agli استاندards ICAO e introdurre un approccio più proporzionato e basato sul rischio. La modifica principale è l’istituzione di un regime di approvazione specifica per le operazioni commerciali con velivoli monomotore a turbina di notte o in IMC, con requisiti tecnici, operativi ed equipaggiamenti dettagliati. Contestualmente, viene eliminato l’obbligo di approvazione da parte dell’autorità competente per taluni programmi di addestramento sulle merci pericolose, pur mantenendo l’obbligo per l’operatore di istituirli e mantenerli.

Modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 in materia di operazioni aeree, introducendo un regime di approvazione specifica per i velivoli monomotore a turbina operati di notte o in IMC e semplificando i requisiti di approvazione dei programmi di addestramento sulle merci pericolose.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori aerei soggetti al regolamento (UE) n. 965/2012 nell’ambito delle operazioni di volo civili nell’Unione europea, con particolare riguardo: alle operazioni commerciali con velivoli monomotore a turbina di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale (SET-IMC); alle operazioni commerciali specializzate; alle operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi; alle operazioni non commerciali specializzate con aeromobili a motore complessi; e ai voli di trasferimento/una tantum non trasportanti passeggeri o merci destinati ad ammodernamento, riparazione, manutenzione, ispezione, consegna, esportazione o finalità simili. Prevede un periodo transitorio fino al 2 settembre 2017 per le deroghe già concesse in materia di uso di velivoli monomotore, che vengono temporaneamente considerate approvazioni. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento (UE) 2017/363 della Commissione

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 965/2012, che disciplina i requisiti tecnici e le procedure amministrative per le operazioni di volo, con l’obiettivo di allineare la disciplina europea agli standard ICAO e di introdurre un approccio più proporzionato e basato sul rischio. Le modifiche riguardano soprattutto l’uso dei velivoli monomotore a turbina di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale, nonché l’assetto dei programmi di addestramento sulle merci pericolose.

Finalità e contesto

I considerando chiariscono che l’applicazione del regolamento ai voli di trasferimento o ad altri voli una tantum senza passeggeri o merci genererebbe un onere amministrativo sproporzionato, motivo per cui tali voli vengono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento 965/2012 per il segmento richiamato dall’articolo 6, paragrafo 3. Viene inoltre evidenziata l’esigenza di allineare il diritto dell’Unione alle disposizioni ICAO sull’impiego di velivoli monomotore a turbina di notte o in IMC, imponendo che tali operazioni commerciali siano soggette ad approvazione dell’autorità competente. In materia di merci pericolose, l’obiettivo è mantenere gli obblighi di formazione, ma alleggerire il sistema eliminando, in alcuni casi, la necessità di approvazione formale dei programmi da parte dell’autorità.

Ambito applicativo e disciplina transitoria

Il regolamento incide sul regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda gli operatori soggetti alle regole operative dell’aviazione civile nell’Unione. È previsto un regime transitorio specifico: fino al 2 settembre 2017, le deroghe già concesse prima del 22 marzo 2017 per l’utilizzo di velivoli monomotore sono considerate approvazioni ai fini della norma CAT.POL.A.300; dopo tale data non sono più valide. Nel periodo compreso tra il 22 marzo 2017 e il 2 settembre 2017, ogni modifica delle condizioni di utilizzo che incida sulle deroghe deve essere notificata alla Commissione e all’Agenzia prima della sua attuazione, per la valutazione prevista dall’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008.

Esclusione di taluni voli e semplificazione amministrativa

L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento 965/2012 viene riscritto per chiarire che determinati voli non commerciali, o comunque privi di passeggeri o merci, effettuati per finalità come ammodernamento, riparazione, manutenzione, ispezione, consegna o esportazione, restano disciplinati dalle condizioni stabilite dalla normativa degli Stati membri. La disposizione si coordina con il regolamento (CE) n. 216/2008 e con il regolamento (UE) n. 748/2012 sul permesso di volo.

Operazioni SET-IMC: approvazione specifica per i monomotori a turbina

Il nuovo capo L dell’allegato V (parte SpA) introduce il regime SET-IMC. Le operazioni commerciali con velivoli monomotore a turbina di notte o in IMC sono consentite solo previa approvazione specifica dell’autorità competente. Per ottenerla, l’operatore deve dimostrare: l’affidabilità accettabile della combinazione cellula-motore; un programma di manutenzione adeguato; la previsione di un monitoraggio delle tendenze del motore e di un programma di affidabilità del sistema di propulsione; un’idonea composizione dell’equipaggio di condotta con relativo addestramento/verifica; procedure operative complete; e una valutazione del rischio, inclusa la definizione di un eventuale periodo di rischio accettabile.

Dotazioni obbligatorie per le operazioni SET-IMC

Il regolamento elenca in modo dettagliato le apparecchiature che devono essere presenti a bordo dei velivoli utilizzati in SET-IMC. Tra queste figurano due sistemi indipendenti di generazione elettrica, due indicatori di assetto con alimentazioni autonome, equipaggiamenti meteo, sistemi di navigazione d’area programmabili, radioaltimetro, faro di atterraggio, alimentazione elettrica di emergenza, sistema di accensione adatto a condizioni di umidità visibile, monitoraggio continuo della lubrificazione e un dispositivo di controllo di emergenza della potenza. Per i velivoli pressurizzati è richiesto anche un quantitativo sufficiente di ossigeno per la discesa sicura fino a quote cabina inferiori a 13.000 piedi dopo avaria motore.

Nuove regole operative per i monomotori

Le norme CAT dell’allegato IV sono adattate per coordinarsi con il nuovo regime SET-IMC. In assenza di approvazione specifica, i voli monomotore devono avvenire solo lungo rotte o in aree che offrano superfici adatte a un atterraggio forzato in sicurezza. È altresì vietato l’uso di velivoli monomotore di notte o in IMC, salvo VFR speciale, senza la relativa approvazione. Le regole su aeroporto alternato al decollo e sulle condizioni in rotta introducono criteri numerici differenziati per bimotori, trimotori, quadrimotori e velivoli approvati SET-IMC, con richiamo alla velocità di crociera con motore inoperativo, al tempo di diversione ETOPS e a un limite di 30 minuti per i velivoli SET-IMC.

Merci pericolose: obblighi di formazione e approvazione

Nell’allegato III (parte ORO), il regolamento conserva l’obbligo per gli operatori di istituire e mantenere programmi di addestramento sulle merci pericolose, commisurati alle mansioni del personale, ma riduce gli oneri amministrativi eliminando l’obbligo di approvazione dell’autorità competente per alcuni programmi. Restano soggetti a esame e approvazione i programmi degli operatori CAT e di specifiche categorie di operatori non CAT che trasportano merci pericolose. Per talune operazioni commerciali con alianti, palloni aerostatici, velivoli monomotore a elica leggeri e elicotteri non complessi, monomotore, il regolamento impone invece che l’equipaggio di condotta riceva addestramento o informazioni adeguate per riconoscere merci pericolose non dichiarate introdotte da passeggeri o nel carico.

Requisiti di esperienza per il comandante su velivoli a pilotaggio singolo

Il punto ORO.FC.A.250 viene riscritto per precisare quando un titolare CPL(A) può essere impiegato come comandante in operazioni commerciali su velivolo a pilotaggio singolo. Le soglie variano a seconda del tipo di missione: 500 ore totali o IFR valido per trasporto passeggeri in VFR oltre 50 NM; 700 ore totali, di cui 400 come pilota responsabile, 100 ore IFR e 40 su plurimotore, per operazioni IFR su plurimotore; 700 ore totali, di cui 400 come pilota responsabile e almeno 100 ore IFR, per operazioni IFR su monomotore. Le ore come pilota responsabile possono essere sostituite, in parte, da ore come copilota in equipaggio multiplo con il rapporto previsto dal manuale delle operazioni.

Aggiornamento delle specifiche operative

L’appendice II della parte ARO è aggiornata per includere, tra le approvazioni specifiche, anche le operazioni SET-IMC. Il modello di specifiche operative mantiene una struttura ampia che copre merci pericolose, bassa visibilità, decollo e avvicinamento, PBN, ETOPS, operazioni con elicotteri e altre autorizzazioni specifiche, con indicazioni tecniche e operative utili per il certificato di operatore aereo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esclusione di taluni voli una tantum dall’ambito del regolamento 965/2012

L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 965/2012 è sostituito per chiarire che i voli di introduzione o modifica di tipi di aeromobile, nonché i voli che non trasportano passeggeri o merci e che servono per ammodernamento, riparazione, controlli di manutenzione, ispezioni, consegna, esportazione o finalità simili, si svolgono secondo le condizioni previste dalla legislazione degli Stati membri, in deroga all’articolo 5 e fatto salvo il regolamento (CE) n. 216/2008 e il regolamento (UE) n. 748/2012 in materia di permesso di volo.

Disciplina transitoria delle deroghe sui velivoli monomotore

L’articolo 6, paragrafo 5, è sostituito: fino al 2 settembre 2017 le deroghe concesse prima del 22 marzo 2017 ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3922/91 sono considerate approvazioni ai sensi della norma CAT.POL.A.300. Dopo il 2 settembre 2017 tali deroghe non sono più valide per l’utilizzo di velivoli monomotore. Tra il 22 marzo 2017 e il 2 settembre 2017, eventuali modifiche delle condizioni di utilizzo devono essere notificate alla Commissione e all’Agenzia prima dell’attuazione, con valutazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008.

Nuovo regime SET-IMC per operazioni commerciali

Nell’allegato V (parte SpA) è inserito il capo L sulle operazioni con velivoli monomotore a turbina effettuate di notte o in condizioni di volo strumentale. Le operazioni CAT con tali velivoli sono ammesse solo se l’autorità competente rilascia un’approvazione SET-IMC all’operatore.

Condizioni per ottenere l’approvazione SET-IMC

Per l’approvazione SET-IMC l’operatore deve dimostrare: affidabilità accettabile del motore per la specifica combinazione cellula-motore; inserimento nel programma di manutenzione di istruzioni e procedure specifiche, con programma di monitoraggio delle tendenze del motore e programma di affidabilità del sistema di propulsione; definizione della composizione dell’equipaggio di condotta e del programma di verifica/addestramento; adozione di procedure operative su equipaggiamento, pianificazione del volo, procedure normali, procedure di emergenza e monitoraggio/segnalazione degli inconvenienti; valutazione del rischio per la sicurezza, inclusa la determinazione di un periodo di rischio accettabile se previsto.

Requisiti di equipaggiamento per SET-IMC

I velivoli impiegati in operazioni SET-IMC devono essere dotati di una serie di equipaggiamenti obbligatori, tra cui: due sistemi distinti di generazione elettrica; due indicatori di assetto alimentati da fonti indipendenti; cinture/bretelle per ciascun posto passeggeri; apparecchiature meteorologiche di bordo; adeguate riserve di ossigeno per velivoli pressurizzati fino alla discesa sotto 13.000 piedi cabina; sistema di navigazione d’area programmabile per i siti di atterraggio; radioaltimetro; faro di atterraggio; sistema elettrico di emergenza; sistema di accensione automatico o manuale in condizioni di umidità visibile; monitoraggio continuo del sistema di lubrificazione; dispositivo di controllo di emergenza della potenza del motore.

Nuove regole per le operazioni in rotta e per i limiti d’impiego dei monomotori

Sono modificati i punti CAT.OP.MPA.136, CAT.OP.MPA.180, CAT.POL.A.300 e CAT.POL.A.320. In particolare, salvo approvazione SET-IMC, i velivoli monomotore possono operare solo lungo rotte o in aree con superfici idonee a un atterraggio forzato in sicurezza; il decollo alternato è disciplinato con distanze massime differenziate per bimotori, trimotori/quadrimotori e velivoli approvati SET-IMC; è vietato usare un monomotore di notte o in IMC, salvo VFR speciale, senza approvazione; in rotta il velivolo deve poter raggiungere un sito per atterraggio forzato in sicurezza, con presunzioni tecniche specifiche sulla quota e sulla pendenza di discesa in caso di avaria motore.

Programmi di addestramento per merci pericolose

Nell’allegato III (parte ORO), punto ORO.GEN.110, l’operatore deve stabilire e mantenere programmi di addestramento del personale sulle merci pericolose commisurati alle responsabilità. L’esame e l’approvazione dell’autorità competente restano richiesti per gli operatori CAT e per gli operatori non CAT di cui alle lettere b), c) e d) del punto ORO.GEN.005 che trasportano merci pericolose, mentre per gli operatori che non trasportano tali merci viene mantenuto l’obbligo di programmi di addestramento ma non quello di approvazione da parte dell’autorità competente. È inoltre previsto un obbligo di addestramento/informazione dell’equipaggio di condotta per riconoscere merci pericolose non dichiarate in specifiche categorie di operazioni commerciali.

Requisiti di esperienza per CPL(A) su velivoli monomotore

Il punto ORO.FC.A.250 è riscritto e disciplina quando un titolare di licenza CPL(A) può essere impiegato come comandante in voli di trasporto aereo commerciale su velivolo a pilotaggio singolo: per trasporto passeggeri VFR oltre 50 NM dall’aeroporto di partenza, con almeno 500 ore totali su velivoli o abilitazione IFR valida; per velivoli plurimotore in IFR, con almeno 700 ore totali, incluse 400 ore come pilota responsabile, 100 ore IFR e 40 ore su plurimotore; per velivoli monomotore in IFR, con almeno 700 ore totali, incluse 400 ore come pilota responsabile e almeno 100 ore IFR. Le ore come pilota responsabile possono essere sostituite, in parte, da ore come copilota in equipaggio multiplo secondo un rapporto 2:1 stabilito nel manuale delle operazioni.

Aggiornamento delle specifiche operative

L’appendice II della parte ARO è sostituita con un modello aggiornato di specifiche delle operazioni, che include tra le approvazioni specifiche anche le operazioni con velivoli monomotore a turbina di notte o in IMC (SET-IMC), oltre a merci pericolose, operazioni in bassa visibilità, PBN, RVSM, ETOPS, operazioni con elicotteri e altre autorizzazioni specifiche.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereaoperazioni di volotrasporto di merci pericolosecertificazione e approvazioni operative

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