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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/372

Regolamento (UE) 2017/372 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Georgia)

Normativa europea32017R0372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime UE dei visti per la Georgia, spostandola dall’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere muniti di visto all’elenco dei Paesi esenti. L’esenzione è però circoscritta ai passaporti biometrici georgiani conformi alle norme ICAO. La misura si colloca nel quadro della liberalizzazione dei visti, con monitoraggio della Commissione sul mantenimento dei criteri richiesti.

Modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 per trasferire la Georgia dall’elenco dei Paesi soggetti all’obbligo di visto a quello dei Paesi esenti, con esenzione limitata ai passaporti biometrici.

Ambito di applicazione

Si applica ai cittadini georgiani ai fini dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri Schengen, incidendo sugli elenchi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001. L’esenzione dal visto vale solo per i titolari di passaporti biometrici rilasciati dalla Georgia conformemente alle norme ICAO. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri; non si applica al Regno Unito e all’Irlanda, che non partecipano all’acquis di Schengen richiamato, mentre costituisce sviluppo dell’acquis per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein secondo i rispettivi accordi di associazione.

Regolamento (UE) 2017/372: esenzione dal visto per la Georgia

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 539/2001, che contiene gli elenchi dei Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti. La finalità è adeguare tali elenchi alla valutazione positiva della Georgia nel quadro del piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti del febbraio 2013.

Finalità e contesto normativo

Secondo i considerando, la struttura degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 deve restare coerente con i criteri previsti da tale atto, con eventuale spostamento dei riferimenti da un allegato all’altro quando muta la situazione del Paese terzo interessato. Nel caso della Georgia, si ritiene che siano stati soddisfatti tutti i parametri di riferimento del piano d’azione e che, pertanto, siano maturate le condizioni per l’ingresso in esenzione dal visto nel territorio degli Stati membri.

La Commissione, tuttavia, è chiamata a monitorare il rispetto costante di tali criteri, in particolare sul fronte della lotta contro la criminalità organizzata, richiamando il meccanismo di controllo già previsto dal regolamento (CE) n. 539/2001.

Modifica degli elenchi di Paesi terzi

L’articolo 1 dispone una modifica puntuale degli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001:

  • nell’allegato I, parte 1 ("STATI"), il riferimento alla Georgia viene soppresso;
  • nell’allegato II, parte 1 ("STATI"), viene inserito il riferimento alla Georgia.

In termini sostanziali, ciò comporta il passaggio della Georgia dall’elenco dei Paesi soggetti a visto a quello dei Paesi esenti.

Limite soggettivo dell’esenzione

L’esenzione dal visto non è generale per tutti i documenti di viaggio georgiani. Il testo precisa infatti che essa è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dalla Georgia conformemente alle norme ICAO. Per i professionisti, questo implica che la verifica del documento di viaggio resta essenziale ai fini dell’applicazione del regime di esenzione.

Rapporti con l’acquis di Schengen e ambito territoriale

Il regolamento è qualificato come sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen. Il preambolo chiarisce che:

  • il Regno Unito non partecipa all’atto e non ne è vincolato né soggetto all’applicazione;
  • l’Irlanda non partecipa all’atto e non ne è vincolata né soggetta all’applicazione;
  • per Islanda e Norvegia l’atto costituisce sviluppo dell’acquis ai sensi dell’accordo di associazione Schengen;
  • per Svizzera e Liechtenstein l’atto costituisce sviluppo dell’acquis ai sensi dei rispettivi accordi e decisioni di attuazione richiamati.

Entrata in vigore e forza giuridica

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Disposizioni principali

Revisione degli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001

L’articolo 1 modifica il regolamento (CE) n. 539/2001: il riferimento alla Georgia è soppresso dall’allegato I, parte 1, e inserito nell’allegato II, parte 1. La conseguenza è il passaggio della Georgia dal regime di visto obbligatorio al regime di esenzione dal visto.

Limitazione dell’esenzione ai passaporti biometrici

L’inserimento della Georgia nell’allegato II è accompagnato da una nota che limita l’esenzione dal visto ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dalla Georgia conformemente alle norme dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO).

Contesto sostanziale della liberalizzazione dei visti

I considerando affermano che la Georgia ha soddisfatto i parametri di riferimento del piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti presentato nel febbraio 2013 e che la Commissione monitorerà il rispetto costante dei criteri, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la criminalità organizzata.

Applicabilità territoriale nel quadro Schengen

Il regolamento costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen. Il Regno Unito e l’Irlanda non vi partecipano e non sono vincolati né soggetti alla sua applicazione; per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein il regolamento si applica in quanto sviluppo dell’acquis ai sensi dei rispettivi accordi e decisioni richiamati nel preambolo.

Entrata in vigore e natura obbligatoria

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Come è indicizzato

Materieimmigrazionevistispazio schengencontrollo delle frontierelibera circolazione delle persone

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