Regolamento (UE) 2017/371
Regolamento (UE) 2017/371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime UE dei visti per rendere più rapido ed efficace il meccanismo di sospensione dell’esenzione dal visto per i paesi terzi dell’allegato II. Amplia i motivi di attivazione, abbrevia termini e introduce una scansione in due fasi: una sospensione iniziale tramite atto di esecuzione e, se le criticità persistono, una sospensione più ampia tramite atto delegato. Prevede inoltre monitoraggio rafforzato da parte della Commissione, relazioni periodiche e attenzione specifica ai diritti umani e alle conseguenze sulle relazioni esterne.
Rafforza il meccanismo di sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001.
Ambito di applicazione
Si applica ai cittadini dei paesi terzi inclusi nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001, cioè ai paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo di visto per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri Schengen. Incide sulla procedura di sospensione temporanea di tale esenzione, sui poteri della Commissione, sulle notifiche degli Stati membri e sul monitoraggio successivo alla liberalizzazione dei visti. Non si applica al Regno Unito e all’Irlanda, che non partecipano all’acquis di Schengen; si applica invece, quale sviluppo dell’acquis di Schengen, anche a Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein nei termini indicati dal regolamento.
Rafforzamento del meccanismo di sospensione dell’esenzione dal visto
Il regolamento (UE) 2017/371 modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 per rendere più efficace il meccanismo di sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dei paesi terzi inclusi nell’allegato II. La finalità è quella di reagire più rapidamente a situazioni di pressione migratoria, carenze nella cooperazione in materia di riammissione, abusi del regime di esenzione o rischi per l’ordine pubblico e la sicurezza interna, tenendo conto anche delle relazioni esterne dell’Unione e dei diritti umani.
Ambito di applicazione e contesto Schengen
Il regolamento riguarda i cittadini dei paesi terzi che beneficiano dell’esenzione dal visto per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri ai sensi dell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. In quanto sviluppo dell’acquis di Schengen, non vincola né si applica al Regno Unito e all’Irlanda; si applica invece, nei limiti dei rispettivi accordi di associazione, a Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein.
Motivi che possono attivare il meccanismo
Il nuovo articolo 1 bis individua le situazioni che possono legittimare la sospensione. Uno Stato membro può notificare alla Commissione, sulla base di un confronto con il medesimo periodo dell’anno precedente o con gli ultimi due mesi precedenti l’applicazione dell’esenzione, uno o più dei seguenti elementi:
- aumento sostanziale dei cittadini di quel paese terzo cui è stato rifiutato l’ingresso o che soggiornano irregolarmente nello Stato membro;
- aumento sostanziale delle domande di asilo presentate da cittadini di quel paese terzo, con basso tasso di riconoscimento;
- diminuzione della cooperazione in materia di riammissione, attestata da dati adeguati, in particolare da un aumento sostanziale del tasso di rifiuto delle domande di riammissione;
- rischio accresciuto o minaccia imminente per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, inclusi aumenti significativi di reati gravi.
La notifica deve indicare i motivi, includere dati e statistiche pertinenti e descrivere in modo circostanziato le misure preliminari già adottate. Lo Stato membro può anche indicare le categorie di cittadini che ritiene debbano essere colpite dall’eventuale atto di esecuzione.
Intervento della Commissione e attivazione d’ufficio
La Commissione non è vincolata solo alle notifiche degli Stati membri. Se dispone di informazioni concrete e affidabili sulle circostanze indicate, oppure sulla mancata cooperazione del paese terzo in materia di riammissione, deve informare tempestivamente Parlamento europeo e Consiglio e può far scattare la fase successiva del meccanismo. Il regolamento menziona espressamente, tra i casi di non cooperazione, il rifiuto o il mancato esame tempestivo delle domande di riammissione, il ritardo nel rilascio dei documenti di viaggio o la denuncia/sospensione dell’accordo di riammissione.
Monitoraggio successivo alla liberalizzazione dei visti
Il nuovo articolo 1 bis, paragrafo 2 ter, prevede un monitoraggio costante da parte della Commissione sul rispetto dei requisiti specifici che avevano giustificato la liberalizzazione dei visti. La Commissione deve riferire almeno una volta l’anno per sette anni dalla data di entrata in vigore della liberalizzazione nel paese terzo interessato, e successivamente ogni volta che lo ritenga necessario o su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio. Le relazioni si concentrano sui paesi terzi per i quali vi siano indizi concreti e affidabili del venir meno di uno o più requisiti, e la Commissione deve prestare particolare attenzione ai diritti umani.
Procedura in due fasi: atto di esecuzione e atto delegato
Il meccanismo è strutturato in due passaggi. Se la Commissione ritiene che occorra intervenire, o se una maggioranza semplice degli Stati membri notifica la presenza delle circostanze rilevanti, essa adotta entro un mese un atto di esecuzione che sospende l’esenzione dal visto per nove mesi. La sospensione riguarda soltanto determinate categorie di cittadini del paese terzo e deve essere proporzionata, tenendo conto delle informazioni disponibili e delle circostanze specifiche del caso.
La Commissione deve utilizzare la procedura d’esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 e, durante il periodo di sospensione, deve avviare un dialogo rafforzato con il paese terzo per cercare soluzioni di lungo periodo.
Se le circostanze persistono, la Commissione adotta entro due mesi dalla scadenza dei nove mesi un atto delegato che sospende per 18 mesi l’applicazione dell’allegato II a tutti i cittadini del paese terzo interessato. L’atto delegato modifica formalmente l’allegato II inserendo una nota a piè di pagina accanto al nome del paese. Se la Commissione ha presentato una proposta legislativa, la durata della sospensione è prorogata di sei mesi. Durante il periodo di sospensione, i cittadini del paese terzo devono essere muniti di visto per entrare nelle frontiere esterne degli Stati membri, salva l’applicazione di eventuali esenzioni nazionali ai sensi dell’articolo 4.
Proroga e possibile modifica legislativa del regime
Prima della scadenza dell’atto delegato, la Commissione deve trasmettere una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa volta a trasferire il paese terzo dall’allegato II all’allegato I, con conseguente revisione stabile del regime dei visti. Se la proposta legislativa viene presentata, la Commissione può prorogare l’atto di esecuzione iniziale per un periodo massimo di dodici mesi, secondo la procedura d’esame.
Soglie di riferimento e criteri interpretativi
Il regolamento introduce alcuni criteri orientativi per applicare il meccanismo. Ai fini dell’interpretazione delle situazioni rilevanti:
- un aumento sostanziale corrisponde, in linea generale, al superamento del 50%;
- un basso tasso di riconoscimento delle domande di asilo si colloca, di regola, nell’ordine del 3% o 4%.
In entrambi i casi la Commissione conserva un margine di valutazione nel caso concreto notificato dallo Stato membro.
Delega, controllo politico e consultazione degli esperti
L’articolo 4 ter disciplina le deleghe legislative conferite alla Commissione. Per il nuovo meccanismo di sospensione, la delega relativa all’articolo 1 bis, paragrafo 4, lettera b), è conferita per cinque anni a decorrere dal 28 marzo 2017, con proroga tacita per periodi identici salvo opposizione di Parlamento europeo o Consiglio. La delega è revocabile in ogni momento.
Prima dell’adozione di un atto delegato, la Commissione deve consultare gli esperti designati da ciascuno Stato membro in conformità all’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono contestualmente la notifica degli atti delegati e dispongono di un termine di due mesi per formulare obiezioni nel caso dell’atto delegato relativo all’articolo 1 bis, prorogabile solo secondo le regole previste dal regolamento.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 8 marzo 2017 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rafforzamento del meccanismo di sospensione
Sostituisce l’articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 539/2001 per disciplinare una sospensione temporanea dell’esenzione dal visto basata su dati pertinenti e oggettivi, con procedura più rapida, termini abbreviati e ampliamento dei motivi di attivazione.
Motivi di notifica da parte degli Stati membri
Uno Stato membro può notificare alla Commissione, su un periodo di due mesi rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente o agli ultimi due mesi precedenti l’applicazione dell’esenzione, un aumento sostanziale di ingressi rifiutati o soggiorni irregolari, un aumento sostanziale di domande di asilo con basso tasso di riconoscimento, una diminuzione della cooperazione in materia di riammissione oppure un rischio accresciuto o una minaccia imminente per l’ordine pubblico o la sicurezza interna.
Intervento d’iniziativa della Commissione e monitoraggio
La Commissione può attivare il meccanismo anche d’ufficio quando dispone di informazioni concrete e affidabili sulle circostanze rilevanti o sulla mancata cooperazione del paese terzo in materia di riammissione. Deve inoltre monitorare il rispetto continuo dei requisiti specifici legati alla liberalizzazione dei visti e riferire almeno una volta l’anno per sette anni dall’entrata in vigore della liberalizzazione, e successivamente se necessario o su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio.
Prima fase: sospensione per categorie tramite atto di esecuzione
Se ritiene necessario intervenire, la Commissione adotta entro un mese un atto di esecuzione che sospende l’esenzione per nove mesi, limitatamente a determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato, individuate secondo documenti di viaggio e, se del caso, altri criteri. L’atto è adottato secondo la procedura d’esame dell’articolo 4 bis, paragrafo 2, e la Commissione deve instaurare un dialogo rafforzato con il paese terzo.
Seconda fase: sospensione generale tramite atto delegato
Se le circostanze persistono, la Commissione adotta entro due mesi dalla scadenza dei nove mesi un atto delegato che sospende per 18 mesi l’applicazione dell’allegato II per tutti i cittadini del paese terzo interessato, con modifica dell’allegato mediante nota a piè di pagina. Se è stata presentata una proposta legislativa, la durata della sospensione è prorogata di sei mesi.
Possibile proroga dell’atto di esecuzione
Se la Commissione ha presentato una proposta legislativa ai sensi del nuovo articolo 1 bis, paragrafo 5, può prorogare l’atto di esecuzione iniziale per non oltre dodici mesi, con decisione adottata secondo la procedura d’esame.
Definizioni di soglie e indicatori
Ai fini del meccanismo, un aumento sostanziale indica il superamento della soglia del 50%, salvo che la Commissione ritenga appropriato un incremento inferiore nel caso concreto. Un basso tasso di riconoscimento delle domande di asilo indica in generale il 3% o 4%, salvo valutazione diversa della Commissione nel caso specifico.
Obblighi di relazione della Commissione
La Commissione deve presentare entro il 10 gennaio 2018 una relazione sull’efficacia del meccanismo di reciprocità e del meccanismo di sospensione, e entro il 29 marzo 2021 una relazione specifica sull’efficacia del meccanismo di sospensione, con eventuale proposta legislativa di modifica del regolamento.
Deleghe di potere e controllo istituzionale
L’articolo 4 ter disciplina la delega alla Commissione per adottare atti delegati sia sul meccanismo di reciprocità sia sul meccanismo di sospensione. La delega per l’articolo 1 bis, paragrafo 4, lettera b), dura cinque anni dal 28 marzo 2017, è tacitamente prorogabile, revocabile da Parlamento europeo o Consiglio, soggetta a consultazione degli esperti degli Stati membri e a termini di obiezione di due mesi.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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