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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24814/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

La lite nasce da una domanda proposta da due proprietari di un appartamento contro il vicino autore di una sopraelevazione e contro il comune che aveva rilasciato il titolo edilizio. Gli attori chiedevano l'accertamento della violazione delle distanze legali previste dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 rispetto alla costruzione fronteggiante, la disapplicazione della concessione edilizia rilasciata nel 2003, la riduzione in pristino della parte illegittimamente edificata e il risarcimento del danno. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo applicabile e prevalente il piano particolareggiato della zona, conforme alla costruzione. La corte d'appello, invece, aveva accolto parzialmente l'impugnazione dei soccombenti di primo grado, ritenendo che la CTU avesse accertato una parziale irregolarità del sottotetto rispetto all'art. 6 del piano particolareggiato e ordinando la demolizione di una parte della parete esterna, oltre a liquidare Euro 3.000 a titolo di danno. Il ricorrente ha proposto cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e il travisamento delle risultanze della CTU, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente applicato il concetto di sagoma e che, in ogni caso, il piano non avrebbe potuto derogare in modo esclusivo alla disciplina statale; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 872, 1226, 2043 e 2056 c.c., contestando il riconoscimento e la quantificazione del danno, ritenendo illegittimo il richiamo alla diminuzione di valore della proprietà e alla figura di una servitù permanente. La Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha ribadito che le deroghe alle distanze legali sono ammissibili solo se previste da strumenti urbanistici con visione planovolumetrica e finalità di governo unitario del territorio, e ha osservato che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito e non all'omesso esame di un preciso fatto storico decisivo; quanto al secondo, ha confermato che la violazione di norme urbanistiche determina un danno in re ipsa, indennizzabile anche in via equitativa, e che la liquidazione di Euro 3.000 era stata correttamente effettuata senza applicare il parametro relativo all'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, ritenuto non violato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione d'appello nella parte in cui aveva ordinato la demolizione parziale dell'opera per violazione delle previsioni del piano particolareggiato e aveva liquidato il risarcimento del danno in Euro 3.000. Ha inoltre applicato l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dando atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata, perché gli intimati non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 9 d.m. n. 1444/1968

    La disciplina statale sulle distanze è inderogabile salvo i limiti ammessi per strumenti urbanistici con assetto planovolumetrico unitario; nel caso concreto la Corte ha escluso che la censura del ricorrente potesse sovvertire l'accertamento di violazione delle distanze anche rispetto al piano particolareggiato.

  • art. 17 l. n. 1150/1942

    Il piano particolareggiato è stato considerato vigente ai fini urbanistici nel ragionamento del giudice di merito, con effetto conformativo sulle distanze nella zona interessata.

  • art. 41-quinquies l. n. 1150/1942

    È richiamato come base del rilievo precettivo e inderogabile dell'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968.

  • art. 873 c.c.

    La disciplina delle distanze tra fabbricati si colloca nel codice civile e attiene ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi.

  • art. 875 c.c.

    È richiamato insieme all'art. 873 c.c. come parte del sistema civilistico delle distanze.

  • art. 872 c.c.

    È invocato dal ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte esclude la fondatezza della censura sulla responsabilità e sul danno.

  • art. 1226 c.c.

    La Corte conferma la possibilità di liquidazione equitativa del danno da violazione urbanistica.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato dal ricorrente come norma generale dell'illecito aquiliano, ma la Corte ribadisce il diritto al risarcimento per la lesione derivante dall'abusiva imposizione di una servitù di fatto.

  • art. 2056 c.c.

    Serve da parametro per la liquidazione del danno aquiliano, insieme all'art. 1226 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se mira solo a contestare la valutazione del merito o delle deduzioni difensive, senza indicare un preciso fatto storico decisivo omesso dal giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le deroghe alla disciplina statale delle distanze tra costruzioni sono ammissibili solo quando derivino da strumenti urbanistici che, con previsioni planovolumetriche, perseguano un assetto complessivo e unitario di una zona del territorio; non bastano regole incidenti sui rapporti tra singoli edifici confinanti.
  • La verifica della legittimità urbanistica e delle distanze non può essere riportata, in sede di legittimità, a una semplice rilettura delle risultanze peritali o delle difese di merito: il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico preciso, decisivo e discusso tra le parti.
  • La critica alla consulenza tecnica d'ufficio non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo; il ricorrente deve indicare il fatto storico trascurato e spiegare la sua decisività, non limitarsi a contestare l'apprezzamento tecnico del giudice di merito.
  • La violazione di norme urbanistiche poste a tutela delle distanze può generare un danno risarcibile anche in re ipsa, quale conseguenza della compressione del godimento del fondo e della temporanea diminuzione del suo valore, liquidabile equitativamente.
  • Quando il pregiudizio da violazione urbanistica è accertato, il giudice può procedere alla liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c., senza dover applicare parametri riferiti a una diversa disciplina normativa non ritenuta violata.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioniRisarcimento e indennizzoConformità urbanistica e catastale
RamiDiritti realiProcesso civileResponsabilità civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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