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Sentenza

Sentenza n. 3829/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 2967/2025 del 25/06/2025, del Tribunale di Milano

Giustizia amministrativa202504517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il beneficio annuale della Carta Docente di 500 euro per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero il 26 giugno 2025, che aveva condannato l'amministrazione a riconoscere il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta Docente. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni. La documentazione e le dichiarazioni della ricorrente provavano il mancato pagamento; il Ministero, pur costituito, non aveva contestato né l'esistenza né l'entità del credito e non aveva fornito informazioni sull'adempimento. Il Tribunale ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di effettuare integralmente il pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per procedere al pagamento, a spese dell'amministrazione inadempiente. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l'esiguità del debito rendevano la penalità eccessivamente afflittiva e sproporzionata. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'adempimento del giudicato, nominare un commissario ad acta e, nei casi previsti, imporre una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    ... “manifestamente iniquo” ... “altre ragioni ostative” ...

    La penalità di mora può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nel caso concreto sono state valorizzate le difficoltà di adempimento legate ai vincoli normativi e di bilancio e l'esiguità del debito.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    ... termine dilatorio di 120 giorni ...

    Il pagamento coattivo di somme dovute dalle pubbliche amministrazioni può essere richiesto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    ... beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” ...

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il mancato pagamento di una somma dovuta in base a una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata integra inottemperanza quando sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle pubbliche amministrazioni.
  • Quando l'amministrazione, costituita in giudizio, non contesta né l'an né il quantum del credito e non fornisce elementi sull'avvenuto adempimento, il giudice può accertare l'inottemperanza sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
  • In caso di inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di inutile scadenza del termine.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere negata quando, considerando concretamente le difficoltà dell'adempimento pubblico e l'entità del debito, risulti manifestamente iniqua, eccessivamente afflittiva o sproporzionata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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