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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11805/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Lecce che aveva rigettato l'istanza del condannato per l'applicazione di misure alternative alla detenzione (es. detenzione domiciliare).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, perché dopo la proposizione del ricorso il ricorrente ha ottenuto la misura alternativa della detenzione domiciliare, come risultante dagli atti. In applicazione della giurisprudenza consolidata, la sopravvenuta carenza d'interesse non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, cod. proc. pen.

    Citato come riferimento alle cause previste di inammissibilità; la Corte osserva che la sopravvenuta carenza d'interesse è distinta dalle cause di inammissibilità previste da questa norma.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per confronto: la sopravvenuta inammissibilità qui considerata non rientra nelle ipotesi tipiche contemplate da questa disposizione, ma dipende dal venir meno dell'interesse alla decisione.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 20/1996; Sez. U, n. 7/1997; Sez. 6, n. 22747/2003; Sez. 2, n. 30669/2006)

    Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri

    Principio consolidato secondo cui la sopravvenuta carenza d'interesse — sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso — determina l'inammissibilità ma non l'obbligo di condanna alle spese né l'irrogazione della sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione di un ricorso, sopravviene un evento che elimina l'interesse alla decisione (es. ottenimento della misura richiesta), il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
  • La sopravvenuta carenza d'interesse non è assimilata automaticamente alle cause di inammissibilità previste specificamente dalle norme processuali; ha effetti propri e consolidate conseguenze pratiche.
  • Quando l'inammissibilità deriva da sopravvenuto venir meno dell'interesse non si devono applicare al ricorrente né le spese processuali né la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (secondo la giurisprudenza consolidata).
  • È buona prassi, se sopravviene l'evento che elimina l'interesse (es. ottenimento della misura), informare tempestivamente l'ufficio procedente e valutare la rinuncia o il deposito di documentazione che attesti la sopravvenienza, per evitare atti processuali inutili e chiarire la posizione sulle spese.
  • In casi simili è importante verificare se permanga un interesse parziale o diverso (ad es. questioni economiche o risarcitorie accessorie): se persiste un interesse concreto, il ricorso può rimanere ammissibile.

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