Ordinanza n. 3524/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca, prot. n. 3568 in data 11.07.2024 e notificato in data 17.07.2024 con cui è stata respinta la richiesta di visto per ingresso per lavoro subordinato n. 304034049 di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche non cognito, comunque lesivo degli interessi del ricorrente e per la condanna della Pubblica Amministrazione procedente al rilascio del visto richiesto entro un termine non superiore a 30 giorni ed a disporre sin da ora la nomina di un Commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito E IN VIA CAUTELARE il rilascio del visto di Ingresso in Italia o, quantomeno il riesame da parte della PA resistente del caso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per ingresso in Italia per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Consolato Generale d'Italia a Casablanca ha respinto la richiesta di visto per ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Ha inoltre domandato la condanna dell'amministrazione al rilascio del visto entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia e, in via cautelare, il rilascio del visto oppure il riesame della posizione. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di legittimità dedotti contro il diniego.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, le esigenze cautelari del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la celere fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 15 gennaio 2027. Non è stata concessa la sospensione del diniego né è stato disposto il rilascio del visto o il riesame cautelare da parte dell'amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate attraverso la celere trattazione del merito
Il giudice può disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito quale misura idonea a tutelare provvisoriamente le esigenze cautelari, senza adottare la sospensione dell'atto impugnato.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è esaminata nell'ambito della disciplina generale della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate in relazione alla tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando il bilanciamento degli interessi consente una tutela adeguata mediante la rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere la sospensione dell'atto impugnato o altre misure cautelari richieste.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura di tutela cautelare alternativa alla sospensione dell'efficacia del provvedimento, quando sia ritenuta sufficiente rispetto alle esigenze rappresentate.
Come è indicizzato
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