Sentenza n. 2091/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 1096/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso contro il diniego comunale di permesso di costruire convenzionato in variante al PGT per la ristrutturazione di un impianto di gestione rifiuti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società appellanti contestavano la dichiarazione di improcedibilità pronunciata dal TAR sul ricorso contro la deliberazione consiliare e il successivo diniego con cui il Comune aveva negato l'approvazione di un permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'art. 8 d.P.R. n. 160/2010, diretto a modificare la destinazione urbanistica dell'area e a consentire la ristrutturazione di un impianto di trattamento rifiuti. Deducevano errores in iudicando e in procedendo, omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, mancato contemperamento degli interessi, violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 10-bis della stessa legge. Sostenevano che l'interesse alla decisione fosse rimasto attuale, poiché l'eventuale accoglimento avrebbe imposto al Comune di riesaminare l'istanza e rilasciare il titolo convenzionato; contestavano inoltre, in termini generici, la scelta urbanistica di includere l'area in un ambito prevalentemente residenziale, la valutazione comunale circa l'insussistenza dei presupposti dell'art. 8 d.P.R. n. 160/2010 e l'individuazione di una diversa area comunale quale possibile sede dell'impianto. Le appellanti non riproponevano però in modo espresso e puntuale i motivi di merito formulati in primo grado, limitandosi a deduzioni generiche e a richiami sostanziali alle precedenti censure. Nel frattempo, il rinnovo dell'AIA aveva imposto prescrizioni e modifiche al progetto originario e le società avevano presentato un nuovo progetto, già oggetto di un autonomo diniego comunale impugnato davanti al TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la sentenza del TAR. In via preliminare ha dichiarato inammissibili le generiche deduzioni sulla legittimità del diniego, rilevando che l'appellante deve indicare specificamente i motivi e riproporre espressamente quelli non esaminati in primo grado; non è sufficiente il mero rinvio al ricorso introduttivo, in quanto l'art. 101, comma 2, c.p.a. impone una devoluzione chiara e autosufficiente e impedisce al giudice d'appello di conoscere d'ufficio motivi non riproposti. Nel merito, il Collegio ha condiviso la declaratoria di improcedibilità pronunciata dal TAR. Il progetto sottoposto al procedimento ex art. 8 d.P.R. n. 160/2010 era divenuto non attuale perché il rinnovo dell'AIA, concluso con prescrizioni e richieste di modifica, aveva reso necessaria la predisposizione di un nuovo progetto. Il procedimento ex art. 8 d.P.R. n. 160/2010 realizza una variante urbanistica puntuale, strettamente collegata alle caratteristiche concrete del progetto produttivo, e non consente di ottenere la sola modifica della destinazione urbanistica in vista di una futura progettazione. L'annullamento del diniego non avrebbe quindi consentito alle appellanti di conseguire il bene della vita, poiché il Comune avrebbe dovuto comunque esaminare un progetto nuovo e conforme alle prescrizioni dell'AIA. La sopravvenuta presentazione del nuovo progetto e il successivo autonomo diniego hanno inoltre confermato l'assenza di un interesse concreto e attuale alla decisione sul progetto originario. Le spese del grado, liquidate in 5.000 euro oltre accessori, sono state poste solidalmente a carico delle società appellanti.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. n. 160/2010
Il procedimento consente una variante urbanistica puntuale per l'individuazione di aree produttive quando lo strumento urbanistico non individui aree idonee o le individui in misura insufficiente; la variante è strettamente collegata al progetto concreto sottoposto all'esame dell'amministrazione e non può consistere nella sola modifica astratta della destinazione urbanistica.
art. 101, comma 1, c.p.a.
L'appello deve contenere motivi specifici; la genericità delle censure determina l'inammissibilità.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.
I motivi di merito non esaminati dal TAR devono essere riproposti espressamente e con contenuto specifico; il mero richiamo al ricorso di primo grado non è sufficiente e impedisce al giudice d'appello di esaminarli.
art. 40 c.p.a.
La struttura dell'atto processuale deve distinguere chiaramente fatto e motivi; la mancata indicazione distinta dei motivi può determinare l'inammissibilità quando impedisca di individuarne il contenuto.
art. 105, comma 1, c.p.a.
Fuori dai casi tassativi di annullamento con rinvio, il giudice d'appello decide la controversia nel merito; tale regola giustifica l'onere della parte di riproporre i motivi non esaminati in primo grado.
art. 14, comma 2, l. n. 241/1990
Richiamato quale base della conferenza di servizi decisoria conclusa nell'ambito del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA.
art. 208 d.lgs. n. 152/2006
Richiamato per la precedente richiesta di autorizzazione unica relativa alle modifiche dell'impianto, successivamente archiviata.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello amministrativo, i motivi di merito non esaminati dal giudice di primo grado devono essere riproposti espressamente, con indicazione chiara e specifica del loro contenuto; il mero rinvio al ricorso introduttivo o agli atti del primo grado comporta l'inammissibilità della relativa devoluzione.
- Il procedimento previsto dall'art. 8 d.P.R. n. 160/2010 realizza una variante urbanistica puntuale, funzionale alla localizzazione e alla realizzazione di uno specifico insediamento produttivo; la variante non può essere richiesta o valutata autonomamente dal progetto concreto cui si riferisce.
- Quando un'autorizzazione ambientale sopravvenuta impone modifiche tali da alterare le caratteristiche del progetto esaminato nell'ambito del procedimento urbanistico, il progetto originario diviene non più attuale e l'interesse alla decisione sul relativo diniego viene meno.
- L'annullamento del diniego relativo a un progetto edilizio superato da un nuovo progetto non assicura al ricorrente alcuna utilità concreta, poiché l'amministrazione deve comunque pronunciarsi sul progetto aggiornato; sussiste quindi sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
- Per esigenze di certezza del diritto urbanistico, una stessa proprietà non può essere contemporaneamente interessata da pratiche edilizie riferite alle medesime porzioni e recanti progettazioni, consistenze o destinazioni differenti e incompatibili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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