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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21689/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto della Corte d’appello che aveva rigettato la sua opposizione contro il provvedimento di primo grado di diniego dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo. Ha dedotto la violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU, degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89/2001 e degli artt. 132 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe deciso su argomentazioni nuove e non devolute, omettendo di pronunciarsi sui motivi proposti e negando l’indennizzo sulla base della prescrizione del reato nel giudizio penale presupposto, benché al momento della domanda di equa riparazione quel processo fosse ancora pendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha affermato che, con l’opposizione al decreto di rigetto dell’indennizzo, l’intera controversia era devoluta al giudice dell’opposizione, senza giudicato interno, sicché la Corte d’appello poteva rilevare la causa ostativa prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. a), l. n. 89/2001, ossia la definizione del processo penale per prescrizione. Ha inoltre precisato che la presunzione di insussistenza del pregiudizio è iuris tantum e opera al momento della decisione, restando possibile la prova contraria, che nel caso non era stata dedotta né fornita. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 6, par. 1 CEDU

    È richiamato come parametro della ragionevole durata del processo e del diritto all’equa riparazione, ma non è ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 2 l. n. 89/2001

    Costituisce la base normativa del diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del processo.

  • art. 2-bis l. n. 89/2001

    È richiamato dal ricorrente quale norma di disciplina dell’indennizzo, ma la decisione si concentra sulla causa ostativa prevista dal comma 2-sexies.

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. a), l. n. 89/2001

    Introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo penale quando il reato sia stato dichiarato prescritto, salvo prova contraria.

  • art. 132 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente per vizio di motivazione/forma della decisione, ma la censura è respinta.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per omessa pronuncia/extrapetizione, ma la Corte esclude che il giudice d’appello abbia deciso oltre i limiti del devoluto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione contro il diniego dell’equa riparazione, la controversia viene devoluta integralmente al giudice dell’opposizione, con conseguente assenza di giudicato interno sui punti non espressamente decisi nel primo provvedimento.
  • Il giudice dell’equa riparazione può rilevare fino alla decisione la causa ostativa prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. a), l. n. 89/2001, se il processo penale presupposto è definito per prescrizione.
  • La presunzione di insussistenza del danno da irragionevole durata del processo penale in caso di prescrizione del reato è una presunzione iuris tantum e può essere superata solo mediante prova contraria specificamente allegata e dimostrata dal richiedente.
  • Non è decisivo che la declaratoria di prescrizione intervenga dopo la proposizione della domanda di equa riparazione, poiché la presunzione opera al momento della decisione e non al momento dell’introduzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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