Cassazione Penale, Ordinanza n. 38018/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato condanna in primo grado per avere smaltito illecitamente alcune lastre contenenti amianto, abbandonandole sul territorio, in violazione della disciplina sui rifiuti; la Corte di appello aveva confermato la responsabilità penale limitandosi a concedere la sospensione condizionale della pena. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) inosservanza della disposizione incriminatrice e vizi di motivazione, sostenendo che i rifiuti fossero stati smaltiti legittimamente e non abbandonati, con conseguente asserita riqualificazione indebita della condotta dal contestato abbandono al mero ritardo nello smaltimento, in violazione dell'art. 521, comma 2, c.p.p.; 2) vizi motivazionali sull'elemento soggettivo, assumendo la mancanza di prova della negligenza e invocando una lettera dell'azienda agricola proprietaria del terreno, che avrebbe potuto far ritenere legittima la mancata tempestiva rimozione e ingenerare buona fede; 3) violazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle attenuanti generiche, lamentando il mancato rilievo della riabilitazione risultante dal casellario aggiornato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non specifici, diretti a contestare apprezzamenti di fatto e manifestamente infondati. Ha ritenuto che la condotta contestata riguardasse l'abbandono/smaltimento illecito di rifiuti in ambito pubblico e che il rapporto privatistico con terzi sulle modalità di esecuzione dello smaltimento fosse irrilevante; ha escluso che il mancato pagamento del compenso potesse scriminare l'inquinamento o il mancato adempimento di un dovere imposto da norme pubblicistiche. Ha inoltre reputato inammissibile la censura sull'elemento soggettivo, osservando che essa si risolveva nel riproporre la tesi della non doverosità dello smaltimento e, anzi, emergeva una prospettazione sostanzialmente confessoria, valorizzando i numerosi solleciti e la scelta consapevole di continuare a inquinare. Infine, ha ritenuto corretta la mancata concessione delle attenuanti generiche, poiché la difesa si limitava a riproporre l'appello, richiamando dati irrilevanti, mentre la rimozione successiva dei rifiuti era già stata considerata ai fini dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p.; non emergendo colpa nella causa di inammissibilità, ha applicato l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 256, comma 2, d. lgs. n. 152 del 2006
norma incriminatrice richiamata per lo smaltimento illecito di lastre contenenti amianto abbandonate sul territorio
art. 62, n. 6, c.p.
la rimozione successiva dei rifiuti è stata valorizzata come circostanza attenuante già riconosciuta
art. 521, comma 2, c.p.p.
invocato dalla difesa per lamentare una asserita riqualificazione del fatto, ma la censura è stata ritenuta infondata
art. 62-bis c.p.
norma sulle attenuanti generiche; il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità, comporta condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per verificare l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, solleciti una mera rivalutazione del fatto e delle prove già compiuta dai giudici di merito.
- Nel reato di smaltimento illecito di rifiuti, il rapporto privatistico con terzi relativo alle modalità di esecuzione dello smaltimento non incide sulla rilevanza penale della condotta quando l'offesa attiene alla sfera pubblica e all'osservanza di doveri imposti da norme di diritto pubblico.
- Il mancato pagamento del compenso per lo smaltimento non scrimina l'abbandono o la gestione illecita dei rifiuti, né legittima la prosecuzione della condotta inquinante.
- La censura sull'elemento soggettivo è inammissibile quando si fonda sulla negazione della doverosità della condotta e non su reali carenze argomentative della sentenza impugnata; possono essere valorizzati, ai fini dell'elemento psicologico, i solleciti ricevuti e la consapevole persistenza nella condotta.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione omette o travisa elementi realmente significativi; non sono decisivi dati estranei o già valutati ai fini di altre attenuanti, come la successiva rimozione dei rifiuti.
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