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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35308/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (passeggero)

La controversia

La passeggera aveva convenuto la compagnia aerea chiedendo il risarcimento dei danni subiti per la mancata consegna del bagaglio all’arrivo a San Pietroburgo e per la mancata assistenza del personale. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, ritenendo la compagnia responsabile e liquidando euro 600,00. L’appello proposto dalla compagnia era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, articolando quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 81 c.p.c. e della Convenzione di Guadalajara, sostenendo che il giudice avesse erroneamente attribuito alla società la qualità di vettore contrattuale e ritenuto una responsabilità solidale tra vettore contrattuale e operativo, non risultante dai biglietti; 2) nullità per violazione dell’art. 22 della Convenzione di Varsavia, assumendo che il giudice avesse confuso tale convenzione con quella di Montreal e avesse ignorato il limite risarcitorio applicabile per lo smarrimento del bagaglio; 3) violazione degli artt. 2697, 2059 e 1226 c.c. in tema di danno da ritardo nella riconsegna del bagaglio, per avere liquidato un danno non patrimoniale senza prova e senza i presupposti per la liquidazione equitativa; 4) omessa motivazione ex art. 132 c.p.c. sulla liquidazione del danno non patrimoniale e sulla sussistenza e quantificazione del danno da ritardata consegna. La Corte ha però esaminato prioritariamente la tempestività del ricorso, verificando che l’ordinanza del Tribunale di inammissibilità dell’appello era stata notificata via PEC il 3 novembre 2020 e che il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 24 febbraio 2021, oltre il termine breve di sessanta giorni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che, una volta dichiarata inammissibile l’appello ex art. 348-bis c.p.c. e notificata l’ordinanza il 3 novembre 2020, il termine breve per ricorrere per cassazione contro la sentenza di primo grado decorresse da tale notificazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. Poiché il ricorso era stato notificato il 24 febbraio 2021, esso era tardivo. La Corte ha inoltre condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato quale parametro della doglianza sulla legittimazione e sulla chiamata in causa del vettore operatore, ma non esaminato nel merito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • art. 348-bis c.p.c.

    la declaratoria di inammissibilità dell’appello determina lo speciale regime di impugnazione della sentenza di primo grado

  • art. 348-ter c.p.c.

    il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza che dichiara inammissibile l’appello

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    si applica il termine breve di sessanta giorni per il ricorso per cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per dedurre nullità della sentenza

  • art. 22 Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, come modificata dal Protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il limite massimo del risarcimento per lo smarrimento del bagaglio

  • art. VII Convenzione di Guadalajara del 18 settembre 1961

    invocato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del vettore contrattuale e operativo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sul danno da ritardo nella riconsegna del bagaglio

  • art. 2059 c.c.

    richiamato per contestare la liquidazione del danno non patrimoniale

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno

  • art. 185 c.p.

    invocato dalla ricorrente come presupposto per il risarcimento del danno non patrimoniale

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre difetto di motivazione della sentenza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Quando l’appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado è soggetto al termine breve decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.
  • La notificazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello fa decorrere il termine di sessanta giorni per il ricorso per cassazione se il provvedimento consente alla parte di conoscere la natura del regime impugnatorio applicabile.
  • In sede di legittimità, la verifica della tempestività del ricorso è preliminare rispetto all’esame dei motivi di merito e, se negativa, comporta l’inammissibilità del ricorso senza scrutinio delle censure sostanziali.
  • La parte che contesta la tempestività del ricorso deve allegare elementi idonei a dimostrare l’eventuale mancanza di comunicazione o notificazione utile; in difetto, opera il termine breve decorrente dalla notificazione del provvedimento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e il possibile raddoppio del contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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