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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16689/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza ex art. 444 c.p.p. del GIP del Tribunale di Roma che l'aveva dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 589-bis c.p., contestando l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. La difesa deduceva errore di diritto e vizi di motivazione: essendo stata esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 2 dell'art. 589-bis (ovvero l'assenza di alterazione per uso di alcolici o stupefacenti), ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 la revoca non era obbligatoria, e la sentenza non aveva fornito motivazione puntuale sulla scelta della revoca invece della sospensione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato limitatamente alla statuizione sulla revoca della patente. Richiamando la declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost., n. 88/2019) e la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha annullato la sentenza impugnata solo in relazione alla revoca della patente di guida e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Roma (GIP) affinché, in diversa composizione, si pronunci nuovamente sul punto con adeguata motivazione. Tutto il resto della sentenza è stato confermato implicitamente.

Norme richiamate

  • art. 589-bis, commi 1 e 2, cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio e le lesioni stradali. Nel caso di specie l'imputazione riguardava le lesioni stradali (comma 1), mentre la circostanza aggravante prevista dal comma 2 (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) è stata esclusa in sentenza.

  • art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    ai sensi dell'art. 222 d.lgs. n. 285/92 deve essere disposta la revoca della patente di guida

    La Corte segnala che, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2019, non è più possibile interpretare l'art. 222 come imponente automaticamente la revoca quando l'aggravante per ebbrezza o stupefacenti è assente: il giudice può valutare l'alternativa della sospensione e, se sceglie la revoca, deve motivare adeguatamente la scelta.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 88/2019

    Ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 222, comma 2, nella parte in cui non consentiva al giudice, in assenza delle aggravanti per ebbrezza o stupefacenti, di poter disporre la sospensione della patente in alternativa alla revoca. Ne consegue che la revoca non è più automatica in tali casi.

  • art. 218, comma 2, Codice della Strada

    Indica i parametri e i criteri (es. pericolosità del fatto, gravità della condanna, comportamento del conducente) che il giudice deve considerare per valutare l'opportunità e la proporzionalità dell'applicazione della revoca rispetto alla sospensione; la Corte richiede motivazione puntuale in base a questi parametri quando si sceglie la revoca.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022; Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019)

    Principi di diritto affermati dalla Cassazione: il giudice che applica la revoca in assenza delle aggravanti deve fornire motivazione puntuale e, inoltre, le statuizioni estranee all'accordo (in patteggiamento o sentenza concordata) sono impugnabili in Cassazione.

Massime di principio

  • Se in reati stradali (omicidio o lesioni stradali) la circostanza aggravante per ebbrezza o uso di stupefacenti è esclusa, la revoca della patente non è più obbligatoria: il giudice può altresì disporre la sospensione, in conformità alla declaratoria della Corte costituzionale n. 88/2019.
  • Quando il giudice sceglie la revoca della patente nonostante l'assenza delle aggravanti di ebbrezza o stupefacenti, è necessario fornire una motivazione dettagliata e puntuale basata sui criteri dell'art. 218, comma 2, Codice della Strada (valutazione della pericolosità, gravità del fatto, personalità del conducente, ecc.).
  • Le statuizioni accessorie che non risultano coerenti con l'oggetto dell'accordo ratificato (o che siano esterne alla motivazione data) sono impugnabili in Cassazione e la Corte può annullare limitatamente a tali statuizioni disponendo il rinvio per nuovo esame.
  • In casi analoghi è prudente, per la difesa, contestare specificamente la mancata motivazione circa l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie (revoca/sospensione), facendo riferimento ai parametri di proporzionalità previsti dalla normativa stradale e alla giurisprudenza consolidata.
  • Il giudice del rinvio dovrà riesaminare il punto alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità e motivare se confermare la revoca o adottare la misura più favorevole (sospensione), tenendo conto della gravità del fatto e dei parametri previsti.

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