Cassazione Penale, Sentenza n. 26416/2022 del 08/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello delle condanne per rissa aggravata e lesioni volontarie nei confronti della persona offesa Chiochia Vincenzo. Il ricorrente deduce: 1) errata valutazione del compendio probatorio e omissione di considerare dichiarazioni dell'arbitro (testimone terzo) e discrepanze tra testi circa il numero e l'identità degli aggressori; 2) sussistenza di ragionevole dubbio per contraddittorietà e inaffidabilità della persona offesa; 3) ingiustificato rigetto delle richieste di integrazione istruttoria (acquisizione del verbale del teste Papa o sua audizione), il quale avrebbe indicato che l'autore del calcio al volto era un altro giocatore che si era tolto la maglia per non essere riconosciuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha dichiarato inammissibili, in via generale, le censure consistenti nel criticare la valutazione del materiale probatorio e la regola di giudizio (art. 192 e art. 533 c.p.p.), richiamando il limite di deducibilità previsto dall'art. 606 c.p.p. Ha inoltre ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata: le omissioni o discrasie indicate non risultano decisive, e le dichiarazioni non assunte non sarebbero state decisive dato che i giudici di merito hanno accertato una azione collettiva (concorso di più soggetti) tale per cui non è necessario individuare l'autore del singolo colpo per affermare la responsabilità degli altri concorrenti. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Norma sulle regole di valutazione della prova; la Corte rileva che eventuali violazioni della norma non sono deducibili in Cassazione come motivo di nullità salvo che la disposizione preveda conseguenze di nullità; critiche alla valutazione del credito probatorio rientrano nei limiti di cui all'art. 606 c.p.p.
art. 533 c.p.p.
Principio di giudizio; analogamente, l'asserita inosservanza non è automaticamente censurabile in Cassazione se non riguarda nullità previste dalla legge.
art. 606 c.p.p. lett. c)
Limita i motivi deducibili in Cassazione: non sono ammissibili censure generiche sul mancato rispetto delle regole di valutazione probatoria a meno che non si tratti di norme la cui violazione comporti nullità; la Corte l'ha applicata per escludere la deducibilità dei primi due motivi.
art. 606 c.p.p. lett. b)
Riguarda l'errore in iudicando in materia di applicazione della legge sostanziale; la Corte ricorda che non può essere strumentalmente utilizzata per aggirare il divieto di censurare valutazioni probatorie di merito.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze economiche per il rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma (euro tremila) alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la riforma della decisione semplicemente contestando la valutazione della prova: le critiche alla motivazione e alla valutazione dell'attendibilità dei testimoni sono in gran parte inammissibili a norma dell'art. 606 c.p.p., salvo che si tratti di violazioni di norme processuali che prevedono nullità
- Per ottenere l'ammissione di nuovi atti probatori in sede di legittimità occorre dimostrarne la decisività; se la prova sarebbe solo parzialmente rilevante o confliggente rispetto a un quadro probatorio complessivamente convergente, la sua omissione può essere ritenuta non decisiva
- Quando i fatti sono il prodotto di un'azione collettiva (concorso di più soggetti), non è sempre necessario individuare l'autore del singolo atto lesivo per affermare la responsabilità degli altri partecipanti, purché risulti il comune intento e la partecipazione all'evento
- Le discrepanze formali tra le versioni dei testimoni non incidono automaticamente sulla fondatezza della decisione se esiste convergenza sul 'nucleo essenziale' dei fatti rilevanti
- Il rigetto del ricorso può comportare l'obbligo di sostenere le spese processuali e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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