Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18009/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 25/01/2022 che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da Pinna Alessio per la custodia cautelare e gli arresti domiciliari subiti in relazione a indagini per reati di stupefacenti (art. 74 e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990). Il ricorrente era stato condannato in primo grado per associazione (art. 74 DPR 309/90) e poi assolto in appello con sentenza irrevocabile; deduceva vizio di motivazione e travisamento dei fatti in relazione alla valutazione della "colpa grave" ostativa al diritto alla riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., nonché omessa o insufficiente motivazione sulla gravità della colpa.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che, pur avendo escluso l'associazione, aveva accertato fatti oggettivi (rinvenimento di 2 kg di hashish nel negozio del Pinna e la sua presenza con altro individuo trovato in possesso di 18 kg confezionati nello stesso modo) idonei a qualificare la condotta come colpa grave ostativa all'indennizzo. La Corte di Cassazione ha richiamato i principi giurisprudenziali sull'ambito del sindacato in sede di riparazione (limitatamente alla legittimità e alla congruità della motivazione) e sull'interpretazione di dolo e colpa grave ai fini dell'art. 314 c.p.p., confermando che la Corte territoriale ha valutato correttamente gli elementi ex ante e fino alla cessazione della misura. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione spese del resistente per euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave»

    La norma riconosce il diritto all'equa riparazione salvo l'ipotesi in cui l'interessato abbia concorso a far sorgere o mantenere la misura cautelare per dolo o colpa grave; la Corte ha ritenuto che la disponibilità di ingenti quantitativi di droga e le circostanze del rinvenimento integrino colpa grave ostativa all'indennizzo.

  • art. 646, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare il sindacato della Corte di Cassazione nei procedimenti di riparazione: il controllo è limitato alla legittimità del provvedimento impugnato e alla congruità e logicità della motivazione, senza investire il merito.

  • art. 315, terzo comma, cod. proc. pen.

    Richiamo che rende applicabile il principio di limitazione del sindacato di legittimità (art. 646 c.p.p.) anche nei ricorsi relativi alla riparazione per ingiusta detenzione.

  • art. 43 cod. pen.

    La nozione di colpa ai sensi del codice penale (negligenza, imprudenza, imperizia) è presa a riferimento per individuare la 'colpa grave' ostativa al riconoscimento della riparazione; la Corte ha richiamato tale parametro per qualificare la condotta del ricorrente.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74 e art. 73)

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti contestate nel procedimento di merito: l'associazione è stata esclusa in appello, ma i fatti materiali relativi al possesso di ingenti quantità di droga sono stati valutati nel procedimento di riparazione come elementi rilevanti per escludere il diritto all'indennizzo.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la Corte di Cassazione sindaca solo la legittimità e la congruità della motivazione del giudice della riparazione, non riforma il merito dei fatti.
  • Il diritto all'indennizzo ex art. 314 c.p.p. è escluso se l'interessato ha concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o per colpa grave; tale accertamento deve essere svolto d'ufficio dal giudice della riparazione.
  • La 'colpa grave' può essere integrata non solo da comportamenti volontari, ma anche da condotte caratterizzate da macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza tale da creare una situazione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria (es. possesso/gestione di ingenti quantitativi di droga collegata a modalità indicative di spaccio o approvvigionamento).
  • Nella valutazione della colpa grave il giudice deve considerare il comportamento dell'imputato sia prima sia dopo l'adozione della misura cautelare, e gli elementi conoscibili dall'autorità al momento dell'adozione e fino alla cessazione della misura.
  • L'assoluzione per mancanza di prova circa l'appartenenza a un'associazione non esclude automaticamente il diritto all'indennizzo se permangono fatti materiali che, oggettivamente valutati, rendono prevedibile l'intervento cautelare (es. rinvenimento di rilevanti quantitativi di droga e circostanze aggravanti).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.