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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27369/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna per concorso in rapina aggravata e porto di strumento atto a offendere. Due motivi: (1) censura della valutazione probatoria per violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità, con la tesi che la sentenza si fondi su deduzioni presuntive e sull'enfatizzazione di una conversazione telefonica neutra e su precedenti penali, senza considerare gli elementi difensivi (impossibilità di collocare Tilenni sul luogo della rapina in base alle immagini di videosorveglianza, accento dei rapinatori e mancato rinvenimento degli indumenti); (2) censura per mancata concessione delle attenuanti generiche e per eccessiva asprezza della pena.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate e la qualificazione come confessione stragiudiziale siano questioni di fatto rimesse ai giudici di merito e non sindacabili in cassazione in assenza di vizi logico-giuridici. Sulla negazione delle attenuanti generiche è stata confermata la legittimità della motivazione che ha valorizzato i gravi precedenti penali dell'imputato; la determinazione della pena è stata ritenuta entro la discrezionalità del giudice. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il riassunto dei motivi di impugnazione; indicazione formale del contenuto del ricorso in Cassazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Riferimento ai criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte osserva che il giudice di merito può valorizzare il singolo elemento ritenuto prevalente nella personalità del reo o nelle modalità del fatto.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato come principio direttivo per la graduazione della pena; la determinazione della misura sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito se non affetta da arbitrarietà o illogicità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, qui applicata in funzione rieducativa delle impugnazioni infondate o colpose.

  • Cass. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la valutazione del contenuto delle intercettazioni e delle confessioni stragiudiziali è questione di fatto, non sindacabile in Cassazione salvo vizi logico-giuridici.

  • Cass. Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011 (Sermone)

    Conferma il principio secondo cui il giudice può prendere in esame il solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 per escludere o ritenere applicabili le attenuanti generiche.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito riallocare il peso delle prove o rivedere la valutazione probatoria dei fatti salvo errori di diritto o vizi logico-giuridici evidenti: le valutazioni fatte dai giudici di merito sulle prove (es. intercettazioni, riprese video, confessioni stragiudiziali) sono vincolanti salvo profili di illegittimità formale o logica.
  • Una conversazione intercettata può essere ritenuta confessione stragiudiziale se il contesto fattuale e altri elementi logici la riscontrano; la sua valutazione resta comunque questione di merito.
  • La presenza di precedenti penali gravi può legittimamente portare il giudice a negare le attenuanti generiche: è sufficiente che emerga un elemento prevalente della personalità o della gravità del reato ai sensi dell'art. 133 cod. pen.
  • La determinazione della pena è discrezionale nel merito e soltanto se si riscontra arbitrarietà o ragionamento illogico può essere sindacata in sede di legittimità.
  • Chi propone ricorso che risulti infondato o manifestamente colposo può essere condannato a pagare spese e sanzioni ex art. 616 cod. proc. pen.; valutare il rapporto costo/beneficio prima di impugnare quando la censura mira solo a una nuova ponderazione delle stesse prove.

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