Regolamento (UE) 2026/1914
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di carta termica leggera originarie della Repubblica popolare cinese, a seguito di un’inchiesta antisovvenzioni che ha accertato la presenza di sovvenzioni specifiche, un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e un nesso causale tra le importazioni sovvenzionate e tale pregiudizio. La Commissione ha applicato, in più punti, i dati disponibili per la mancata collaborazione di vari soggetti cinesi e ha concluso che l’interesse dell’Unione non ostava all’adozione di misure provvisorie. Le misure prevedono un dazio del 28,8 % per Guandong Guanhao High-Tech Co. e del 70,5 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC.
Istituzione di un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di carta termica leggera (LWTP) definita dall’articolo 1, paragrafo 1: carta termica con grammatura uguale o inferiore a 65 g/m2, in rotoli di larghezza pari o superiore a 20 cm, peso del rotolo pari o superiore a 50 kg e diametro pari o superiore a 40 cm, con o senza rivestimenti e con strato termosensibile, classificata nei codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85. Rileva per i prodotti originari della RPC, con applicazione temporale provvisoria dalla data di entrata in vigore del regolamento; sono previste aliquote individuali per Guandong Guanhao High-Tech Co. e un’aliquota residuale per tutte le altre importazioni dalla RPC. Sono esclusi dal perimetro i prodotti che non rientrano nella definizione tecnica della LWTP, nonché le fattispecie non originarie della RPC.
Dazio compensativo provvisorio sulla carta termica leggera originaria della RPC
Il regolamento interviene nell’ambito di un procedimento antisovvenzioni avviato il 7 novembre 2025 su denuncia dell’industria dell’Unione. La Commissione ha ritenuto che le importazioni di carta termica leggera dalla Repubblica popolare cinese beneficiassero di sovvenzioni compensabili, causando un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, e che non sussistessero ragioni di interesse dell’Unione ostative all’adozione di misure provvisorie. Per questo viene istituito un dazio compensativo provvisorio, con disciplina specifica per un esportatore collaborante e un’aliquota residuale per le altre esportazioni cinesi.
Procedura e contesto dell’inchiesta
L’inchiesta è stata aperta ai sensi del regolamento (UE) 2016/1037, in seguito a una denuncia presentata dall’European Thermal Paper Association e dai suoi membri. Prima dell’apertura, la Commissione aveva avviato consultazioni con il governo della RPC, ma non è stata raggiunta una soluzione concordata. In una fase successiva le importazioni sono state registrate con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/313, così da consentire un’eventuale riscossione retroattiva qualora ne ricorressero i presupposti.
Prodotti interessati e prodotto simile
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è la carta termica leggera, definita in modo tecnico preciso con riferimento a grammatura, formato dei rotoli, peso e diametro, presenza di rivestimenti e strato termosensibile. La Commissione ha considerato simili il prodotto importato dalla RPC, il prodotto fabbricato e venduto nel mercato interno cinese e quello prodotto e venduto nell’Unione, in quanto dotati delle stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e degli stessi impieghi fondamentali.
Collaborazione, campionamento e utilizzo dei dati disponibili
La Commissione ha ricorso al campionamento per produttori dell’Unione e produttori esportatori cinesi, ma il campione esportatore è stato poi abbandonato a causa dell’omessa collaborazione di due dei produttori inizialmente selezionati. Solo Guandong Guanhao High-Tech Co. ha fornito una risposta verificabile al questionario ed è stata quindi oggetto di esame individuale; per le altre imprese e per vari aspetti dell’inchiesta la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base. La mancata collaborazione ha inciso anche sulla valutazione di istituti finanziari, regimi fiscali e altri programmi di sovvenzione.
Sovvenzioni e programmi ritenuti rilevanti
La Commissione ha inquadrato la LWTP come parte di un settore industriale incentivato in Cina, valorizzando diversi documenti di politica industriale, tra cui la decisione n. 40 del Consiglio di Stato, il programma "Made in China 2025", il 14o piano quinquennale nazionale e il piano quinquennale di sviluppo dell’industria cartaria. Nel merito sono stati esaminati numerosi regimi: finanziamenti agevolati e crediti diretti, assicurazione dei crediti all’esportazione, sussidi, concessione agevolata di diritti d’uso dei terreni, fornitura di energia elettrica e fattori produttivi a condizioni inferiori al valore adeguato, nonché varie agevolazioni fiscali e conferimenti di capitale.
Finanziamenti agevolati e ruolo del sistema finanziario cinese
La Commissione ha ritenuto che le banche statali cinesi e, in generale, gli istituti finanziari operanti sotto la vigilanza della NFRA agissero in un contesto normativo che li orienta verso gli obiettivi di politica industriale dello Stato, in particolare a favore dei settori incentivati. Ha valorizzato la proprietà pubblica, la presenza delle strutture di partito, le norme sul credito commerciale e la decisione n. 40 per concludere che i prestiti a favore dell’industria LWTP non riflettono condizioni di mercato. Anche gli istituti finanziari privati sono stati considerati operanti su incarico o per ordine del governo della RPC, in quanto inseriti nel medesimo quadro regolatorio e di indirizzo pubblico.
Calcolo dei vantaggi e tassi di sovvenzione principali
Per i prestiti agevolati al gruppo Guanhao la Commissione ha stimato un vantaggio pari alla differenza tra il tasso effettivamente applicato e quello di mercato, utilizzando un parametro esterno basato sul mercato statunitense per la valutazione del rischio; il tasso di sovvenzione è stato fissato al 20,29 % per i prestiti. Le linee di credito sono state considerate una forma di sostegno creditizio gratuito, con un tasso di sovvenzione del 2,82 %. Anche gli effetti allo sconto sono stati qualificati come finanziamenti agevolati, con un tasso di sovvenzione complessivo di 2,82 % per le forme di finanziamento considerate in tale sottocategoria.
Assicurazione dei crediti all’esportazione e sussidi
Sinosure è stata trattata come ente pubblico, o comunque come soggetto operante su incarico o ordine del governo, per l’assicurazione dei crediti all’esportazione. La Commissione ha concluso che il regime è specifico e condizionato all’export, utilizzando un riferimento esterno basato sui tassi della Export-Import Bank degli Stati Uniti; il tasso di sovvenzione è stato fissato allo 0,69 %. Quanto ai sussidi, la Commissione ha riscontrato diversi programmi concessi da autorità provinciali e comunali, ritenuti specifici per tecnologia, innovazione, sviluppo, occupazione, promozione industriale o export; il tasso di sovvenzione è stato pari allo 0,13 %.
Terreni, energia e agevolazioni fiscali
La concessione di diritti d’uso dei terreni è stata qualificata come fornitura di beni/servizi a condizioni inferiori al valore adeguato, sulla base della mancanza di un vero mercato fondiario in Cina e dell’uso del Taipei cinese come parametro esterno. Il tasso di sovvenzione per tale regime è stato dello 0,13 %. Sul versante fiscale, la Commissione ha accertato l’applicazione di una serie di regimi agevolativi: riduzione dell’EIT al 15 % per imprese high-tech, detrazioni potenziate per R&S, esenzione dei dividendi tra imprese residenti qualificate, ulteriore detrazione IVA del 5 % per imprese manifatturiere avanzate. I tassi di sovvenzione risultanti sono stati rispettivamente 0,45 %, 0,22 %, 2,04 % e 0,37 %.
Margine di sovvenzione provvisorio
Sulla base delle risultanze complessive, il margine compensativo provvisorio è stato fissato al 28,82 % per Guandong Guanhao High-Tech Co. e al 70,55 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC nella fase istruttoria; nel dispositivo finale del regolamento le aliquote sono riportate come 28,8 % e 70,5 %. La Commissione ha inoltre chiarito che l’aliquota individuale si applica solo al prodotto fabbricato dalla società espressamente indicata e che le altre importazioni, comprese quelle di soggetti collegati non menzionati, ricadono nell’aliquota residuale.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è stata identificata in cinque produttori dell’Unione. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito del 10 %, ma le importazioni cinesi sono aumentate del 423 % in volume e la loro quota di mercato è salita dall’1,4 % all’8,2 %. I prezzi medi all’importazione dalla RPC sono scesi del 33 %, mentre i prezzi dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 19 % e il costo di produzione ha finito per superare il prezzo di vendita nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha riscontrato cali di produzione, vendite, quota di mercato, utilizzo degli impianti, redditività e flusso di cassa, con conseguente pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.
Nesso di causalità e interesse dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che il pregiudizio fosse causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC e che altri fattori, come le importazioni da altri paesi e la flessione del consumo, non interrompessero il nesso causale. Le importazioni coreane hanno contribuito al contesto di pressione concorrenziale, ma non hanno attenuato il rapporto tra importazioni cinesi sovvenzionate e danno subito dall’industria dell’Unione. Quanto all’interesse dell’Unione, la Commissione ha concluso che l’adozione delle misure è favorevole all’industria dell’Unione e non vi sono elementi sufficienti per ritenere prevalente un interesse contrario di importatori o utilizzatori, che peraltro non hanno collaborato all’inchiesta.
Disposizioni operative, garanzie e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore e chiedere audizioni entro 5 giorni. Le autorità doganali devono cessare la registrazione delle importazioni istituita in precedenza, mentre i dati relativi ai prodotti immessi in consumo nei 90 giorni antecedenti l’entrata in vigore restano conservati ai fini di un’eventuale misura definitiva. L’applicazione del dazio individuale richiede una fattura commerciale conforme e l’immissione in libera pratica è subordinata a garanzia pari al dazio provvisorio.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio compensativo provvisorio
Ai sensi dell’articolo 1 è istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di LWTP originarie della RPC. L’aliquota è fissata al 28,8 % per Guandong Guanhao High-Tech Co. (codice addizionale TARIC 88FO) e al 70,5 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC (codice TARIC 8999).
Definizione del prodotto e classificazione doganale
Il prodotto interessato è la carta termica leggera con specifiche caratteristiche dimensionali e tecniche, compresi i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85. La definizione include le varie tipologie di LWTP, con o senza rivestimenti e con diversi tipi di strato termosensibile.
Documentazione per l’aliquota individuale e garanzia all’importazione
L’applicazione dell’aliquota individuale per Guandong Guanhao High-Tech Co. è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una specifica dichiarazione di origine e fabbricazione. In mancanza di tale fattura si applica l’aliquota residuale. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
Osservazioni e audizioni delle parti interessate
L’articolo 2 prevede che le parti interessate possano presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore. Le richieste di audizione con la Commissione e con il consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario dall’entrata in vigore; il consigliere-auditore può comunque valutare domande tardive.
Cessazione della registrazione delle importazioni
L’articolo 3 dispone la cessazione della registrazione delle importazioni istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/313. I dati relativi ai prodotti immessi in consumo nell’Unione non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore restano conservati fino all’eventuale entrata in vigore di misure definitive o alla chiusura del procedimento.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 4 ago 2026Regolamento (UE) 2026/1930
- Regolamento · 6 ago 2026Regolamento (UE) 2026/1925
- Regolamento · 7 ago 2026Regolamento (UE) 2026/1941
- Regolamento · 7 ago 2026Regolamento (UE) 2026/1940
- Regolamento · 7 ago 2026Regolamento (UE) 2026/1929
- Regolamento · 7 ago 2026Regolamento (UE) 2026/1928
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →