Regolamento (UE) 2026/1941
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1941 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle navi soggette alle misure restrittive dell’UE in considerazione della situazione in Libia. In particolare, aggiunge la nave AVAX all’allegato V del regolamento (UE) 2016/44, in conformità alla decisione del comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite del 22 luglio 2026. La misura produce effetti immediati dalla pubblicazione e mantiene applicabili i divieti già previsti per le navi designate.
Modifica l’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 per aggiungere una nave all’elenco delle unità soggette a misure restrittive in relazione alla Libia.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone e agli operatori dell’Unione che devono osservare le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2016/44, in particolare con riferimento alle navi inserite nell’allegato V. Riguarda il settore marittimo e petrolifero, con effetti su carico, trasporto e scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia, accesso ai porti dell’Unione, servizi di bunkeraggio o approvvigionamento, altri servizi e transazioni finanziarie relative al petrolio. L’applicazione è immediata dalla pubblicazione nella GUUE ed è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. L’esclusione o cessazione anticipata della designazione dipende dalla decisione del comitato competente dell’ONU ai sensi della risoluzione 2146 (2014).
Modifica dell’elenco delle navi soggette a misure restrittive in relazione alla Libia
Il regolamento di esecuzione interviene sul regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, che attua nell’ordinamento dell’Unione le misure restrittive collegate alla situazione in Libia. La modifica recepisce l’aggiornamento dell’elenco adottato in sede ONU e mira a preservare l’efficacia delle restrizioni previste per le navi coinvolte nel commercio di petrolio libico.
Contesto normativo e finalità
La base del sistema sanzionatorio è il regolamento (UE) 2016/44, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio. Il regolamento in esame richiama, in particolare, la risoluzione 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come successivamente modificata e prorogata, dalla quale discendono le misure applicabili alle navi designate dal comitato delle sanzioni.
Aggiornamento dell’allegato V
L’unico intervento sostanziale consiste nella modifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44. Nell’elenco delle navi di cui all’articolo 1, lettera h), e all’articolo 15 viene inserita la nave AVAX, con indicazione dell’inserimento nell’elenco da parte del comitato delle sanzioni in data 22 luglio 2026.
Misure restrittive applicabili alla nave designata
La nave inserita nell’allegato V è sottoposta ai divieti già previsti dal regime sanzionatorio dell’Unione, e cioè:
- divieto di caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio proveniente dalla Libia;
- divieto di accedere ai porti situati nel territorio dell’Unione;
- divieto di ricevere servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento, nonché qualsiasi altro servizio;
- divieto di effettuare transazioni finanziarie relative al petrolio.
Nella voce dell’allegato sono riportati anche gli elementi identificativi della nave, tra cui l’IMO 9058713, lo Stato di bandiera Camerun e l’indicazione che il 4 aprile 2026 l’unità si trovava in prossimità della zona di ancoraggio del porto vecchio di Bengasi (Libia).
Durata della designazione e possibilità di cessazione anticipata
La designazione della nave AVAX è dichiarata valida dal 22 luglio 2026 al 22 luglio 2027. Rimane tuttavia possibile una cessazione anticipata qualora il comitato competente vi ponga termine ai sensi del punto 12 della risoluzione 2146 (2014).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, senza periodo transitorio. La disposizione finale ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sull’operatività degli operatori interessati.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato V
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, con l’inserimento della nuova voce relativa alla nave AVAX.
Divieti applicabili alle navi designate
La nave inserita nell’elenco è soggetta ai divieti già previsti dal regolamento (UE) 2016/44: divieto di caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio proveniente dalla Libia; divieto di accesso ai porti nel territorio dell’Unione; divieto di ricevere servizi di bunkeraggio, di approvvigionamento o altri servizi; divieto di effettuare transazioni finanziarie relative al petrolio.
Designazione e durata
La voce aggiunta indica che la nave AVAX è stata inserita nell’elenco il 22 luglio 2026 ai sensi del punto 10, lettere a), b), c) e d), della risoluzione 2146 (2014), come modificata dalle risoluzioni 2441 (2018) e 2509 (2020) e prorogata dalla risoluzione 2819 (2026). La designazione è valida dal 22 luglio 2026 al 22 luglio 2027, salvo cessazione anticipata da parte del comitato ai sensi del punto 12 della risoluzione 2146 (2014).
Entrata in vigore immediata
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per garantire l’efficacia immediata delle misure restrittive. Il regolamento è inoltre obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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