Regolamento (UE) 2026/1930
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo all’attuazione di misure di salvaguardia bilaterali sulle importazioni di prodotti di acciaio di cui al regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio e originari di determinati paesi con i quali l’Unione ha concluso accordi di libero scambio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce, per specifici prodotti siderurgici, un dazio fuori contingente del 50% ad valorem a tutela dell’industria dell’Unione. La misura si fonda sulle clausole di salvaguardia bilaterali contenute negli accordi con alcuni paesi terzi e si applica dopo l’esaurimento dei contingenti tariffari previsti dal quadro generale sull’acciaio. La Commissione motiva l’intervento con l’aumento delle importazioni, il grave pregiudizio per i produttori dell’Unione e la presenza di gravi perturbazioni nel settore siderurgico. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Attuazione di misure di salvaguardia bilaterali sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di Albania, Israele, Giordania, Marocco, Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera, Tunisia e Turchia, con applicazione di un dazio fuori contingente del 50% ad valorem.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti di acciaio rientranti nelle 26 categorie elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2026/1384, originari di Albania, Israele, Giordania, Marocco, Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera, Tunisia e Turchia. Opera nell’ambito delle misure di salvaguardia bilaterali previste dai rispettivi accordi di associazione o di libero scambio, e si attiva solo quando risultano esauriti i contingenti tariffari aperti a norma del regolamento (UE) 2026/1384 e ripartiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457. L’origine è determinata secondo le regole di origine non preferenziale del regolamento (UE) n. 952/2013; sono espressamente ricompresi anche i prodotti originari dell’UE che abbiano subito in un paese terzo una trasformazione non idonea a modificarne l’origine.
Misure di salvaguardia bilaterali per determinati prodotti siderurgici
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 dà attuazione, nell’ambito del nuovo quadro UE sull’acciaio, a misure di salvaguardia bilaterali nei confronti di specifiche importazioni di prodotti siderurgici. La Commissione interviene in base al potere conferitole dal regolamento (UE) 2026/1384, richiamando gli accordi bilaterali con i paesi interessati e la necessità di reagire alla sovracapacità globale e alla pressione crescente delle importazioni sul mercato dell’Unione.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2026/1384, entrato in vigore il 25 giugno 2026, che ha aperto contingenti tariffari per 18 345 922 tonnellate di determinati prodotti di acciaio e ha fissato un dazio fuori contingente del 50% ad valorem. Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457 ha poi ripartito tali contingenti. La Commissione osserva che il regolamento sull’acciaio consente, ove possibile e in deroga al regolamento (UE) 2019/287, l’adozione di misure di salvaguardia bilaterali per importazioni originarie di paesi con cui l’Unione ha concluso accordi di libero scambio o di associazione che contengano apposite clausole.
Presupposti applicativi e paesi interessati
La misura riguarda i prodotti di acciaio compresi nelle 26 categorie dell’allegato I del regolamento (UE) 2026/1384. I paesi interessati sono Albania, Israele, Giordania, Marocco, Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera, Tunisia e Turchia. La Commissione richiama le clausole di salvaguardia contenute negli accordi applicabili, che consentono l’intervento in caso di importazioni in quantitativi accresciuti tali da causare o minacciare grave pregiudizio ai produttori nazionali, gravi perturbazioni in un settore dell’economia o, per alcuni accordi, difficoltà con grave deterioramento della situazione economica regionale.
Valutazione dell’aumento delle importazioni
Sulla base dei dati Eurostat, la Commissione conclude che nel periodo 2023-2025 le importazioni complessive del prodotto in esame sono aumentate del 15%, passando da 28 507 952 tonnellate a 32 893 023 tonnellate, mentre la quota di mercato delle importazioni è salita dal 32% al 36%. Per Albania e Bosnia-Erzegovina viene effettuata un’analisi più articolata; per l’Albania la Commissione considera anche l’andamento di più lungo periodo e ritiene che le importazioni siano in quantitativi accresciuti, mentre per la Bosnia-Erzegovina esclude tale conclusione. In relazione agli altri paesi interessati, la Commissione ritiene soddisfatta la condizione dell’aumento delle importazioni prevista dagli accordi applicabili.
Situazione dell’industria dell’Unione e grave pregiudizio
L’analisi della Commissione, basata sui questionari inviati ai produttori siderurgici dell’Unione e sulle risposte delle associazioni Eurofer, ESTA e CET, mostra un peggioramento degli indicatori economici dell’industria dell’Unione nel periodo 2023-2025. La produzione scende del 4%, la capacità produttiva del 15%, le vendite interne del 6%, la quota di mercato interna dal 68% al 64%, e l’occupazione del 17%; la redditività passa da valori positivi a un risultato negativo nel 2025. La Commissione conclude quindi che l’industria dell’Unione subisce un grave pregiudizio ai sensi delle clausole di salvaguardia richiamate, oltre a gravi perturbazioni nel settore siderurgico ai sensi degli accordi con la Svizzera e con la Turchia.
Nesso di causalità
La Commissione afferma l’esistenza di un nesso di causalità tra l’aumento delle importazioni e il grave pregiudizio subito dai produttori dell’Unione. La motivazione si fonda sulla coincidenza tra crescita delle importazioni, perdita di quota di mercato dei produttori UE e deterioramento degli indicatori economici fondamentali dell’industria.
Contenuto della misura e funzionamento pratico
La risposta scelta è un dazio fuori contingente del 50% ad valorem, applicabile solo dopo l’esaurimento dei contingenti tariffari ripartiti per paese o aperti in concorrenza per ciascuna categoria di prodotto. La Commissione afferma che tale livello di protezione è necessario per consentire all’industria dell’Unione di recuperare quota di mercato e competitività, pur mantenendo le importazioni consentite dagli accordi bilaterali con la minima perturbazione possibile.
Origine delle merci e casi particolari
L’articolo 2 rinvia alle regole doganali UE sull’origine non preferenziale. È espressamente previsto che i prodotti originari dell’UE che vengano trasformati in un paese terzo senza cambio di origine siano assoggettati al trattamento previsto per i prodotti originari di quel paese terzo al momento dell’importazione nell’Unione. Ciò ha rilievo pratico per evitare elusioni o riclassificazioni artificiose dell’origine ai fini della misura.
Entrata in vigore
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Misura di salvaguardia bilaterale e dazio fuori contingente
L’articolo 1 stabilisce che le importazioni nell’Unione di prodotti delle categorie elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2026/1384, originari di Albania, Israele, Giordania, Marocco, Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera, Tunisia e Turchia, sono soggette a un dazio fuori contingente del 50% ad valorem. Il dazio si applica solo una volta esauriti i quantitativi dei contingenti aperti a norma del regolamento (UE) 2026/1384 e ripartiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457, sia nei contingenti specifici per paese sia nei contingenti aperti in concorrenza per ciascuna categoria di prodotto.
Determinazione dell’origine dei prodotti
L’articolo 2 rinvia alle regole di origine non preferenziale del regolamento (UE) n. 952/2013 per stabilire l’origine dei prodotti soggetti alla misura. È inoltre previsto che i prodotti originari dell’UE che subiscano in un paese terzo una trasformazione non comportante cambio di origine siano trattati, all’importazione nell’Unione, come prodotti originari di tale paese terzo.
Fondamento giuridico e presupposti economici
Il regolamento si fonda sull’articolo 6 del regolamento (UE) 2026/1384 e sui meccanismi di salvaguardia bilaterale previsti dagli accordi con i paesi interessati. La Commissione richiama l’aumento delle importazioni nel periodo 2023-2025, la perdita di quota di mercato e di redditività dell’industria dell’Unione, nonché il nesso di causalità tra importazioni accresciute e grave pregiudizio / gravi perturbazioni.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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