Regolamento (UE) 2026/1929
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fili di acciai silico-manganese originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di fili di acciai silico-manganese provenienti dalla Cina, ritenendo accertati dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale tra i due. La Commissione ha utilizzato, per il calcolo del valore normale, il metodo fondato su costi e prezzi esenti da distorsioni in un paese rappresentativo, individuato nella Malaysia, sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Le aliquote provvisorie variano per impresa e vanno dal 75,3 % al 102,4 %, con un’aliquota del 93,1 % per le altre società che hanno collaborato. Il regolamento disciplina anche le condizioni documentali per beneficiare delle aliquote individuali, la garanzia doganale e la cessazione della registrazione delle importazioni.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’UE di determinati fili di acciai silico-manganese originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di fili di acciai silico-manganese con sezione di diametro compreso tra 0,6 mm e 4 mm, contenenti fino allo 0,2 % di carbonio, tra lo 0,6 % e l’1,4 % di silicio e tra lo 0,9 % e l’1,9 % di manganese, esclusi altri elementi che conferiscano il carattere di altri acciai legati, anche se rivestiti di rame o bronzo o lubrificati a base di olio/cera, classificati al codice NC ex 7229 20 00 (codice TARIC 7229 20 00 10). Il regolamento riguarda esclusivamente le merci originarie della Repubblica popolare cinese. Sono previste aliquote individuali per alcuni produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, mentre per tutte le altre importazioni originarie della Cina si applica l’aliquota residuale. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica come misura provvisoria; la registrazione delle importazioni disposta in precedenza viene cessata.
Dazio antidumping provvisorio sui fili di acciai silico-manganese originari della Cina
Il regolamento di esecuzione istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fili di acciai silico-manganese (SMWW) originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione fonda il provvedimento sul regolamento (UE) 2016/1036, in particolare sugli articoli relativi all’apertura dell’inchiesta, al calcolo del valore normale in presenza di distorsioni significative, alla determinazione del pregiudizio e all’istituzione di misure provvisorie.
Contesto procedurale
L’inchiesta è stata aperta l’11 dicembre 2025 a seguito di una denuncia presentata il 29 ottobre 2025 da vari produttori dell’Unione. La Commissione ha registrato le importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/297 e ha coinvolto le parti interessate, con facoltà di osservazioni e audizioni. Ai fini dell’inchiesta sono stati effettuati campionamenti dei produttori dell’Unione e dei produttori esportatori cinesi; per questi ultimi è stato selezionato un campione di tre produttori esportatori appartenenti a due gruppi societari. Sono state inoltre svolte visite di verifica presso operatori dell’Unione e cinesi.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da fili di acciai silico-manganese con specifiche caratteristiche tecniche e chimiche, classificati al codice NC ex 7229 20 00 e al codice TARIC 7229 20 00 10. Il prodotto in esame è lo stesso prodotto, quando originario della Cina. La Commissione ha ritenuto che il prodotto importato, quello fabbricato e venduto in Cina e quello prodotto e venduto nell’Unione abbiano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, nonché gli stessi impieghi, qualificandoli come prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4.
Determinazione del dumping e metodo del valore normale
La Commissione ha ritenuto non opportuno utilizzare i prezzi e i costi del mercato interno cinese a causa dell’esistenza di distorsioni significative nel paese interessato, sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Il valore normale è stato pertanto costruito esclusivamente su costi di produzione e di vendita esenti da distorsioni, utilizzando la Malaysia come paese rappresentativo. La Commissione ha indicato come fattori produttivi principali la vergella di silico-manganese, il lavoro e l’energia elettrica, ricorrendo a fonti malesi e ai dati finanziari di Kiswel per le SGAV e i profitti. Le aliquote di profitto e SGAV utilizzate sono state rispettivamente del 5,6 % e del 12,6 %.
Distorsioni significative in Cina
La Commissione ha richiamato precedenti accertamenti settoriali sull’acciaio in Cina per affermare la persistenza di interventi pubblici sostanziali: proprietà statale e presenza del PCC nelle imprese, pianificazione industriale, distorsioni nei mercati finanziari, del lavoro, dei terreni e delle materie prime, nonché applicazione non pienamente funzionale delle norme fallimentari e patrimoniali. Ha ritenuto che tali distorsioni incidano anche sul settore dei fili di acciaio e, per estensione, sugli SMWW, rendendo inattendibili i prezzi e i costi interni cinesi ai fini del calcolo del valore normale.
Margini di dumping
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono stati fissati come segue: 75,3 % per Changzhou City Yunhe Welding Material Co., Ltd.; 102,4 % per il gruppo Juli; 93,1 % per le altre società che hanno collaborato; 102,4 % per tutte le altre importazioni originarie della Cina. La Commissione ha inoltre escluso che le contestazioni delle parti interessate, incluse quelle sul presunto contrasto dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, con gli obblighi OMC, fossero fondate.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è stata identificata in 18 produttori. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito del 9 %, mentre le importazioni cinesi sono aumentate del 54 % in quantità e hanno visto la propria quota di mercato salire dal 16 % al 27 %. I prezzi cinesi sono crollati e si sono attestati ben al di sotto dei prezzi e dei costi di produzione dell’industria dell’Unione, con un undercutting medio ponderato compreso tra il 43,2 % e il 52,0 %. La produzione, le vendite, la quota di mercato e la redditività dell’industria dell’Unione si sono deteriorate, passando da una lieve redditività a perdite rilevanti nel periodo dell’inchiesta.
Nesso causale e altri fattori
La Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole è causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Ha esaminato anche altri fattori, in particolare il calo della domanda, le importazioni da paesi terzi e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, ma li ha ritenuti non tali da interrompere il nesso causale. Le importazioni da altri paesi terzi risultano inferiori e a prezzi più alti rispetto a quelle cinesi.
Livello delle misure e interesse dell’Unione
Poiché sono state dedotte anche distorsioni relative alle materie prime, la Commissione ha calcolato il margine di pregiudizio secondo i criteri dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, stimando un profitto di riferimento del 7,5 % e tenendo conto di un ulteriore adeguamento per investimenti, R&S e innovazione, nonché di costi futuri ambientali e ILO ove dimostrati. I margini di pregiudizio risultano superiori ai margini di dumping, ma il dazio è stato comunque fissato al livello inferiore tra i due. La Commissione ha ritenuto che le misure siano nell’interesse dell’industria dell’Unione e non pregiudichino in modo significativo importatori e utilizzatori, mentre avrebbero effetti positivi anche sui fornitori dell’industria dell’Unione.
Effetti operativi del regolamento
Per beneficiare delle aliquote individuali, le importazioni devono essere accompagnate da una fattura commerciale conforme al testo imposto dall’articolo 1, paragrafo 3. In assenza di tale fattura si applica l’aliquota residuale. L’immissione in libera pratica è subordinata a garanzia pari al dazio provvisorio. Il regolamento prevede inoltre la cessazione della registrazione delle importazioni e conserva, in via transitoria, i dati sui prodotti immessi in consumo nei 90 giorni precedenti l’entrata in vigore per un’eventuale futura decisione definitiva.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping provvisorio
È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di SMWW originari della Repubblica popolare cinese, in base al regolamento (UE) 2016/1036, articolo 7. Le aliquote sono fissate al 75,3 % per Changzhou City Yunhe Welding Material Co., Ltd., al 102,4 % per il gruppo Juli (Juli New Material Technology (Rizhao) Co., Ltd e Shandong Juli Welding Co., Ltd.), al 93,1 % per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato e al 102,4 % per tutte le altre importazioni originarie della Cina.
Condizione per l’applicazione delle aliquote individuali
Le aliquote individuali si applicano solo se le autorità doganali ricevono una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta, datata e firmata da un responsabile identificato, attestante quantità, fabbricante, indirizzo e codice addizionale TARIC. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota residuale prevista per tutte le altre importazioni.
Garanzia doganale
L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto interessato è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
Osservazioni e audizioni
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore del regolamento e chiedere un’audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore entro 5 giorni di calendario.
Cessazione della registrazione
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/297. I dati relativi ai prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore del regolamento restano conservati fino all’eventuale entrata in vigore di misure definitive o alla chiusura del procedimento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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